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Sicurezza negli appalti e DUVRI: quali sono gli obblighi per il committente

Esiste una relazione molto stretta tra committente ed appaltatore per quanto riguarda gli obblighi di sicurezza. Ogni datore di lavoro deve tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori, propri e di terzi, che a qualunque titolo accedo all’interno dei luoghi di lavoro di pertinenza aziendale. Per fare ciò, è necessario che avvenga uno scambio di informazioni sugli ambienti di lavoro e sulle attività da svolgere e, se ne ricorrono i requisiti, redigere il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenza. Come si individuano gli obblighi del datore di lavoro committente correlati a qualunque contratto di appalto? Quali informazioni devono essere riportate nel DUVRI?

Nel caso in cui lavoratori terzi accedano all’interno dei luoghi di lavoro di pertinenza del committente, lo stesso committente ha determinati obblighi nei confronti dei fornitori. Inoltre, è necessario da parte di tutti i soggetti coinvolti predisporre una serie di misure atte a ridurre o rimuovere i rischi di possibili interferenze tra le diverse lavorazioni e, nei casi previsti dalla normativa, elaborare un documento condiviso tra committente, appaltatori e sub-appaltatori sui rischi e sulle misure adottate. Obbligati correlati all’appalto Per identificare sinteticamente il campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 si può fare riferimento a questa tabella:

ChiDatore di lavoro che affida
Che cosaLavori, servizi o forniture
A chiDitte esterne, intese come imprese appaltatrici o lavoratori autonomi – compresi i subappaltatori
DoveAll’interno della propria azienda o singola unità produttiva o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo avendo la disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
Si evidenzia in prima battuta che il legislatore ha fatto esplicito riferimento al “datore di lavoro”, per cui, come gran parte delle prescrizioni inserite nel D.Lgs. n. 81/08, tali obblighi non sono rivolti ai soggetti che non impiegano lavoratori, intesi come tali i soggetti definiti dall’art. 2 comma1, lettera a) del medesimo decreto. Gli obblighi del datore di lavoro committente correlati a qualunque contratto di appalto sono ben schematizzati dal medesimo art. 26 e suddivisi in questo modo:
Riferimento legislativoObblighiModalità operative/Note
Comma 1, lettera a)Verifica tecnico professionale delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi sulle attività oggetto del contratto in appalto, d’opera o di somministrazione.La verifica avviene attraverso: - acquisizione del certificato iscrizione CCIAA- acquisizione dell’autocertificazione da parte delle ditte appaltatrici o lavoratori autonomi del possesso dei requisiti tecnico professionali
Comma 1, lettera b)Fornisce a tali soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell’ambiente in cui operano, comprese le misure di prevenzione e di emergenza adottate relative alle attività del datore di lavoro committente.Il datore di lavoro committente deve informare le ditte terze non solo sui rischi specifici esistenti, ma anche sulle misure di prevenzione e sulle misure di emergenza. Per cui è necessario consegnare le procedure di emergenza ed evacuazione adottate ed in caso di presenza di lavoratori esterni durante le prove di evacuazione, gli stessi devono obbligatoriamente partecipare alle prove medesime.
Gli obblighi di tutti i datori di lavoro coinvolti - committenti, appaltatori, lavoratori autonomi, sub appaltatori (riprendendo il concetto di “datore di lavoro” sopra esposto) - in qualunque contratto di appalto sono così specificati dall’art. 26:
Riferimento legislativoObblighiModalità operative/Note
Comma 2, lettera a)Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione rispetto alle attività lavorative oggetto dell’appalto.Il coordinamento e lo scambio di informazioni devono avvenire indipendentemente dalla presenza dei lavoratori del committente in quanto le interferenze potrebbero essere create anche tra lavoratori di ditte diverse in appalto o sub-appalto all’interno dei luoghi di lavoro di cui il committente ha la disponibilità giuridica.
Comma 2, lettera b)Coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Si informano reciprocamente su tali misure al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.
Redazione del DUVRI Il DUVRI è un documento redatto con l’obiettivo di gestire le interferenze tra le attività svolte dai lavoratori dei diversi datori di lavoro, al fine di garantire la sicurezza di tutti negli ambienti di lavoro oggetto dell’appalto. L’obbligo di redazione del DUVRI e l’eventuale aggiornamento è a carico del committente, ai sensi dell’art. 26 comma 3, D.Lgs. n. 81/08, ma per la sua redazione si rende necessario una cooperazione, un coordinamento ed uno scambio di informazioni con appaltatori e sub-appaltatori, che poi firmeranno il documento finale. Contrariamente rispetto al DVR, obbligo indelegabile del datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/08, la redazione del DUVRI può essere oggetto di delega di funzioni. Nella seguente tabella si evidenziano gli elementi e le caratteristiche del DUVRI:
Elementi essenziali all’interno del documento- dati anagrafici del committente - dati anagrafici di appaltatori e sub appaltatori - descrizione e specifica delle fasi lavorative dei lavori, servizi o forniture - offerti (cronoprogramma) - specifiche delle mansioni svolte dai lavoratori - nominativo dei preposti di appaltatori e sub appaltatori - criteri adottati per la valutazione dei rischi - rischi sussistenti nell’ambiente di lavoro del committente - rischi apportati dalle attività di appaltatori e sub appaltatori - procedure per il coordinamento delle diverse fasi lavorative - misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza (rischi collegati a sovrapposizioni spazio-temporali) - costi per la sicurezza relativi alla riduzione o eliminazione delle interferenze Anche nel caso non sussistano interferenze, il documento deve essere comunque redatto.
Ove conservare il documento- allegato al contratto di appalto - custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione
Esclusione dalla redazione del documentoIl DUVRI non deve essere redatto nel caso di: - servizi di natura intellettuale - mere forniture di materiali o attrezzature e per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno. Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori considerando come riferimento temporale un anno dall’inizio dei lavori. Inoltre, il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili per i quali si rediga il PSC, all’interno del quale sono già indicati i rischi da lavorazioni interferenti. Ogni impresa appaltatrice e sub appaltatrice deve, inoltre, redigere il POS.
Obbligo permanente di redazione del documentoIndipendentemente da quanto stabilito dal punto precedente, l’elaborazione è sempre obbligatoria nel caso in cui siano presenti rischi derivanti da: - rischio di incendio di livello elevato - svolgimento di attività in ambienti confinati - presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori elencati nell’allegato XI del D.Lgs. n. 81/08.
Rischi non contemplati nel documentoIl documento non riguarda i rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o singoli lavoratori autonomi, i quali devono comunque rispettare, se previsti, gli obblighi di redazione del DVR, ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08
Settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali Nel 2013 fu previsto che, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (sia per le attività del committente che di appaltatori, sub appaltatori e lavoratori autonomi) si potesse, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate, aggiornate periodicamente e specifiche in relazione all’incarico conferito, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con le altre imprese. Si rimane però ancora oggi in attesa del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali per i quali sia possibile la sostituzione dell’adempimento documentale con la nomina di un incaricato ed anche le specifiche sui requisiti formativi nonché sulle competenze professionali che tale incaricato dovrebbe possedere. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/26/sicurezza-appalti-duvri-obblighi-committente

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