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Archivio newsAssegno unico: il decreto Semplificazioni si applica da marzo
Con il messaggio n. 3518 del 2022 l'INPS fornisce alcune specifiche riguardo le novità normative introdotte dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni alla disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Le nuove regole di determinazione dell’importo spettante si applicano con decorrenza da marzo 2022 e rendono dunque talvolta necessario un ricalcolo delle differenze.
Nel messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022 l’INPS torna ad occuparsi dell’assegno unico e universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, attestata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), alla luce delle novità entrate in vigore con la conversion in legge del decreto Semplificazioni. Novità introdotte dal decreto semplificazioni a) precisazioni sui nuclei familiari orfanili; b) l’importo dell’assegno previsto per ciascun figlio minorenne, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro limitatamente all’anno 2022, viene concesso nella medesima misura anche in caso di figli maggiorenni disabili senza limiti di età; c) la maggiorazione prevista esclusivamente per i figli minorenni in base al grado di disabilità (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa e applicata, limitatamente all’anno 2022, nella medesima misura a ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni; d) dall’anno 2023, tornano ad applicarsi la maggiorazione di 80 euro mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età, e di 85 euro mensili (che si riducono in funzione del valore ISEE) per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni; e) nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria di cui al comma 1 del medesimo articolo sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022. Nuclei familiari orfanili L’assegno spetta anche agli orfani maggiorenni alle seguenti condizioni: - titolarità di pensione ai superstiti; - disabilità grave. Assegno e maggiorazione figli disabili L’importo spettante a titolo di assegno, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 - 28 febbraio 2023) in presenza di figli maggiorenni disabili senza limiti di età è equiparato ai figli minorenni, mentre, relativamente all’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili. Al riguardo l’Istituto specifica che: - nulla cambia per quanto riguarda i figli (disabili e non) con età fino a 18 anni; - per i figli disabili nella fascia di età 18-20 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro (con ISEE fino a 15.000 euro), più 80 euro, a prescindere dall’ISEE, a titolo di maggiorazione per disabilità, gli importi dell’assegno e delle maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni; - per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro, l’importo dell’assegno è equiparato a quello dei minorenni. Maggiorazione transitoria per i figli disabili Per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 - 28 febbraio 2023), l’importo della maggiorazione transitoria è dovuto in presenza di un ISEE non superiore a 25.000 euro e a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare (ANF), viene maggiorato di 120 euro mensili nel caso di nucleo familiare con almeno un figlio a carico con disabilità. La quota della maggiorazione transitoria, cui applicare l’incremento pari a 120 euro mensili, spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all'ammontare dell'assegno unico ha valore positivo. Adeguamento assegni da marzo 2022 Le novità si applicano con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023. Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS; messaggio 27/10/2022, n. 3518