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Archivio newsCIGS e riqualificazione professionale: regole applicative
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulle modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie. In particolare, i progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative.
E’ in vigore dal 29 settembre 2022 il decreto che si applica ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria che partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali. Contenuti delle iniziative formative o di riqualificazione I progetti formativi o di riqualificazione professionale devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative. Progetti formativi I progetti formativi o di riqualificazione devono contemplare: a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell'integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell'attività lavorativa in azienda; b) le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze; c) le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale. I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento. Fondi paritetici interprofessionali I fondi paritetici interprofessionali possono finanziare azioni formative sul Conto individuale o formazione oppure attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti sul Conto collettivo o di sistema, per la realizzazione di attività formative che facciano specifico riferimento alle finalità di cui all'art. 2 del decreto in esame.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 02/08/2022 (G.U. 28/09/2022, n. 227)