In alcuni casi le norme incentivanti sui rapporti di lavoro dipendente richiedono un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata. In questo caso, oltre che in fase di assunzione, il calcolo deve essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, tenendo a riferimento la nozione di impresa unica. Nel caso in cui l’incremento venga meno, con conseguente sospensione dell’applicabilità del beneficio, cosa conviene fare al datore di lavoro?
Chi
I datori di lavoro che assumono con alcune particolari tipologie di agevolazioni contributive devono garantire, per tutta la durata del periodo incentivato, il mantenimento dell’incremento occupazionale conseguito attraverso il nuovo rapporto di lavoro instaurato.
L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, in quanto il calcolo dell’incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di “impresa unica”: l’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.
Ne deriva che i datori di lavoro, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale netto, possano beneficiare degli “aumenti” della forza aziendale verificatisi in altre società del gruppo o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.
AttenzioneL’incremento occupazionale è richiesto come requisiti di base per l’applicazione sia del vecchio sgravio donne e over 50 (art. 4, cc. 8.11 L. n. 92/2012) che del nuovo sgravio donne (art.1 cc. 16- 19 L.178/2020). |
Cosa
Alcuni incentivi spettano al datore di lavoro solo se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione agevolata. Tale condizione deve essere invece verificata in concreto, in relazione alle singole assunzioni agevolate.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il
numero dei dipendenti è calcolato in
Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
L’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.
AttenzioneNell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione |
Come
L’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei
12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.
L’agevolazione è, comunque, applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato si sia reso vacante a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato,
escludendo, ovviamente, le
prestazioni di lavoro cosiddetto occasionale.
Il lavoratore assunto, o utilizzato mediante somministrazione, in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.
Per i
dipendenti con
contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
AttenzioneIn alcuni casi, il conseguimento dell’incremento occupazionale consente altresì di sottrarsi all’applicazione della regola del “de minimis”. |
Quando
Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell’incentivo e il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento.
Il
calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere
effettuato e mantenuto per ogni mese.
AttenzioneL’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso. |
Calcola il risparmio
Ipotesi di assunzione di una impiegata del livello 6 del CCNL Terziario Confcommercio e successiva perdita dell’incremento occupazionaleLa lavoratrice è stata assunta a tempo pieno con applicazione dello sgravio donne al 100% ex Legge di Bilancio 2021. Su base mensile, la retribuzione di base è pari a 1.408 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è pari a 470 euro, la contribuzione INAIL è pari a 94 euro.
Al terzo mese di rapporto di lavoro incentivato il datore di lavoro, a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore assunto a tempo pieno come magazziniere, perde il requisito dell’incremento occupazionale necessario per continuare a applicare lo sgravio donne.
Risparmio %Applicando alle fattispecie concrete evidenziate in calce si evince che, effettuare un’altra assunzione, anche non agevolata o a tempo determinato, per mantenere l’incremento occupazione consente alle aziende di conseguire un
risparmio pari al 23% del complessivo costo del lavoro. Questa scelta è premiale quanto più sia effettivo il fabbisogno aziendale della nuova risorsa che viene inserita in organico.
| Disapplicazione sgravio | Assunzione incrementale per mantenimento sgravio |
Retribuzione lorda mensile erogata | 1.408 euro | 1.408 euro |
Contribuzione INPS | 470 euro | 0 |
Contribuzione INAIL | 94 euro | 94 euro |
Costo del lavoro mensile | 1.972 euro | 1.502 euro |
Risparmio | | 23% |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/03/assumere-lavoratori-mantenere-incremento-occupazionale-conviene