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Archivio newsAssegno di maternità per lavoratori extracomunitari: criteri di spettanza
Con il messaggio n. 3656 del 2022, l’INPS individua i titoli di soggiorno che permettono l’accesso all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui che non risiedono nei paesi membri dell’Unione europea. È stata infatti ampliata la tipologia di titoli di soggiorno che garantiscono il diritto alla misura di sostegno.
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3656 del 5 ottobre 2022 con cui recepisce la modifica dei titoli di soggiorno per i cittadini dei paesi extra UE, utili per accedere all’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui. Possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari): 1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 30/2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea)”; 2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 30/2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”; 3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’art. 41, comma 1-ter, D.Lgs. n. 286/1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”; 4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno il cui importo viene rivalutato annualmente. Per l’anno 2022 l’assegno è pari a 2.183,77 euro. L’assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 05/10/2022, n. 3656