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Archivio newsLavoratori dello spettacolo: indennità di maternità e congedo parentale
L’INPS, nel messaggio n. 3767 del 2022, detta le indicazioni operative per il riconoscimento della prestazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo, partendo dal presupposto che, a decorrere dal 1° luglio 2022, i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di maternità sono calcolate su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro.
Con il messaggio n. 3767 del 17 ottobre 2022, l’INPS fornisce le indicazioni su come devono essere computati i periodi antecedenti e successivi al 1° luglio 2022: per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità è elevato a 120 euro. Maternità o paternità Le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo successive a1° luglio 2022 sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro; Le domande aventi a oggetto periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro. Congedo parentale Le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro; Le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo Massimo.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 17/10/2022, n. 3767