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Archivio newsReddito di cittadinanza: divieto di cumulo con affitti erogati dai Comuni
L’INPS, con il messaggio n. 3782 del 2022, specifica le modalità di trasmissione al SIUSS dei dati relativi ai contributi affitto erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/1998). Le indicazioni fornite si applicano alle annualità 2021 e 2022.
I contributi affitto erogati dai Comuni con le risorse delFondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione non sono cumulabili con la quota destinate all’affitto del cd. reddito di cittadinanza. L’INPS ha fornito indicazioni ai Comuni in ordine alle modalità di trasmissione di tali dati, escludendo, in particolare, l’invio di liste di dati che non consentono una corretta gestione delle informazioni ai fini della compensazione dei contributi affitto con la “quota b” (per locazione) del Reddito di cittadinanza (Rdc). Per consentire all’Istituto di effettuare le dovute compensazioni in modalità automatizzata. In accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stata quindi istituita un’apposita categoria del SIUSS, A1.05.01, nella quale i Comuni sono stati invitati a trasmettere i dati. Con il messaggio n. 3782 del 19 ottobre 2022, l’INPS fornisce le indicazioni per l’interlocuzione con I Comuni. Modalità di trasmissione dei dati Per consentire la compensazione automatizzata dei contributi affitto con la quota destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza (“quota b”), eventualmente erogata ai nuclei familiari dei medesimi beneficiari, è stata istituita la seguente categoria del SIUSS: “A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”. i contributi affitto destinati alla categoria A1.05.01 devono essere tassativamente trasmessi con carattere della prestazione “PERIODICA” e non occasionale, (anche se il Comune li abbia erogati in unica soluzione), indicando: - la data inizio dell’erogazione: nel caso specifico dei contributi affitto, si intende l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza); - la data fine dell’erogazione: nel caso specifico si intende la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza); - i mesi di erogazione: numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza); - l’importo mensile erogato: se il contributo è stato erogato in unica soluzione, l’importo totale erogato deve essere diviso per i mesi di competenza; - la data evento: data di effettiva erogazione del contributo (cassa). Contributi per la morosità incolpevole I contributi erogati dai Comuni per la morosità incolpevole dovranno essere trasmessi nella stessa categoria del SIUSS A1.05.01. Sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, secondo le modalità sopra descritte, l’Istituto provvederà a operare le dovute compensazioni.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 19/10/2022, n. 3782