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Archivio newsBonus 200 euro: recupero della spettanza in caso di sospensione dell'attività
L’indennità una tantum di importo pari a 200 euro spetta al lavoratore in forza anche in caso di attività sospesa per aspettativa sindacale, sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, aspettativa o congedo, A chiarirlo è l’INPS, con il messaggio n. 3805 del 2022. L'Istituto ha chiarito, inoltre, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, sarà necessario inviare un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.
L’INPS, con il messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2022, torna ad occuparsi delle indennità una tantum di importo pari a 200 euro per fornire ulteriori indicazioni in riferimento alla fattispeicie degli eventi tutelati. L’Istituto chiarisce che sono ricompresi tra essi anche l’aspettativa sindacale, i casi di sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore. L’indennità spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8%, in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non hanno beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore. Recupero bonus non erogato Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, sarà necessario inviare un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. Gestione pubblica Per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento “RecuperoSgravi”, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero “35”. Gestione agricoli I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno esporre, in “DenunciaAgriIndividuale”, l’elemento “TipoRetribuzione”, con il “CodiceRetribuzione” “9”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022. Per gli elementi “TipoRetribuzione” che espongono il predetto “CodiceRetribuzione” “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento “Retribuzione” con l’importo dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 20/10/2022, n. 3805