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Archivio newsAlluvione Mrche: ulteriori indicazioni per Fis, Cig e Fondi bilaterali
L’INPS, nel messaggio n. 3811 del 2022 torna ad occuparsi dell’evento alluvionale occorso nella Regione Marche nei giorni 15 e 16 settembre 2022. L’Istituto fornisce infatti ulteriori specifiche riguardo le domande di assegno di integrazione salariale, riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, per eventi oggettivamente non evitabili
Con la pubblicazione del messaggio n. 3811 del 21 ottobre 2022, l’INPS precisa che i contenuti e gli elementi di semplificazione forniti in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale trasmesse dai datori di lavoro colpiti dalla suddetta alluvione si applicano anche a FIS ei Fondi di solidarietà bilaterali. Criteri applicabili Per le istanze con causali riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), trovano applicazione i seguenti criteri: - non rileva il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale; - le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento; - i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto, per il FIS,, e per i Fondi di solidarietà bilaterali. Informativa sindacale L’informativa sindacale non è obbligatoriamente preventiva ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessatiI datori di lavoro inoltre non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda. Conseguentemente, la relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse. Laddove i datori di lavoro, colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica, non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare di detti fenomeni, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”. In questo caso è necessario allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino la suddetta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda Ripresa attività lavorativa Riguardo al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare, nella prima richiesta di trattamento, una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro potrà chiedere una proroga del trattamento di assegno di integrazione salariale in corso, senza pregiudizio della domanda già presentata. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 21/10/2022, n. 3811