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Archivio newsFondi di solidarietà bilaterale: adeguamento entro il 31 dicembre
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 20 del 2022, si occupa dell’obbligo, per i Fondi di solidarietà bilaterali, di adeguare i propri statuti alle novità introdotte dalla legge del 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale, ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.
Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui alla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e successive modifiche e integrazioni ha interessato anche la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali individuando al 31 dicembre 2022 la data di adeguamento dei relativi statuti. Con la circolare n. 20 del 21 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce un riepilogo sistematico degli obblighi di adeguamento e le relative indicazioni operative. Adeguamento platea datori di lavoro I Fondi già costituiti all’1 gennaio 2022 devono adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2022. i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale, ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi. I fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, devono stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo. In assenza di tale adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale. Le parti sociali dovranno verificare la disciplina del Fondo disolidarietà territoriale e qualora il medesimo preveda una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31 dicembre 2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali - Divisione IV, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale. Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni), alla luce delle modifiche che si intendono apportare. Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa, nel caso di Fondi di solidarietà territoriali, con il Presidente della Provincia Autonoma. Adeguamento prestazione assegno di integrazione salariale Con riferimento alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali stabilisce che “per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita’ lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, I fondi di assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocate. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023.” Nel caso in cui i fondi di solidarietà già costituti prevedano una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi citata, ai fini dell’adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del Fondo alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In assenza di tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. Le parti sociali comparativamente più rappresentative relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore o del Fondo territoriale, con riferimento alla prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale. Non è sufficiente che il decreto sia conforme in materia di durata alla nuova normativa ma occorre anche verificare che sia garantita la prestazione per la durata stabilita dalla legge e dal decreto di disciplina del Fondo. Acquisito l’accordo di adeguamento sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni).A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 21/10/2022, n. 20