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Archivio newsRiduzione contributi edili: domande entro il 15 febbraio 2023
E’ confermata anche per l’anno 2022, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili. L’INPS, con la circolare n. 123 del 2022, ha dunque dettato le istruzioni per la presentazione della relativa istanza e per l’esposizione del beneficio nella denuncia contributiva Uniemens. Nel document di prassi l’Istituto ha riepilogato anche tutti I requisiti di legittima spettanza dello sgravio.
Nella circolare n,.123 del 28 ottobre 2022, l’INPS detta le istruzioni per il godimento della riduzione contributiva spettante, per l’anno 2022, ai datori di lavoro classificati nel settore edile per industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007da 412000 a 439909. Caratteri del beneficio Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. L’agevolazione non si applica sul contributo, pari allo 0,30%, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Requisiti di spettanza L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni: - possesso dei requisiti di regolarità contributiva- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile; - i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione. Presentazione della domanda I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2022, fino al 15 febbraio 2023. Esposizione nel flusso Uniemens Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2022 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” - disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it - nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Per consentire il godimento del beneficio, al datore di lavoro viene il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023, anche se lo sgravio va riferito al periodo che va da gennaio 2022 a dicembre 2022. il beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2022, con il codice causale L206 nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”. Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2022 dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 27/10/2022, n. 123