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Archivio newsAgevolazioni per le assunzioni: esempi e regole per il cumulo con altri esoneri e sgravi contributivi
Contratto di apprendistato, esonero giovani, incentivo donne e lavoratori over 50 disoccupati e decontribuzione Sud sono alcune delle principali agevolazioni contributive per le assunzioni che permettono alle imprese di inserire determinate figure professionali riducendo allo stesso tempo l’impatto a livello di costo del lavoro. Agevolazioni che possono, in alcuni casi, essere cumulate con altri incentivi, sgravi o esoneri previsti. Tuttavia, non è sempre facile individuare le corrette regole per fruire di tutti i benefici, tra norme di legge e interpretazioni ministeriali. Alcuni esempi possono aiutare i datori di lavoro.
Il tema delle agevolazioni contributive collegate all’inserimento di una nuova risorsa, è un sempre sentito da parte dei datori di lavoro in quanto consente di inserire determinate figure professionali riducendo l’impatto a livello di costo del lavoro grazie allo sgravio o all’esonero riconosciuto dal legislatore. Sgravio o esonero che viene previsto in misura stabile o come misura con effetti temporanei al fine di agevolare la collocazione o la ricollocazione professionale di determinate categorie di lavoratori che altrimenti sarebbero potenzialmente a rischio di esclusione o ai margini del mercato del lavoro. Pur nella complessità di una normativa molte volte non chiara e nel ginepraio di circolari e messaggi INPS, alla principale agevolazione prevista per l’assunzione di uno specifico lavoratore sulla base della condizione oggettiva o soggettiva a volte si aggiunge la possibilità di cumularla con altre agevolazioni, sgravi o esoneri previsti dalla norma. Proviamo qui di seguito ad analizzare alcuni esempi di regole di cumulabilità. Distinzione fra agevolazioni contributive ed esoneri Prima di analizzare quelle che sono le regole sulla cumulabilità o meno, è necessario effettuare una distinzione sull’uso dei termini ovvero fra agevolazioni contributive ed esoneri. Sono termini che spesso vengono utilizzati come sinonimi ma che a ben vedere non lo sono: è evidente che di fatto entrambi i termini comportano uno sgravio, un risparmio nel versamento dei contributi per il datore di lavoro, ma in realtà dal punto di vista logico e giuridico andrebbero considerati separatamente per le conseguenze e soprattutto per i presupposti che giustificano l’uno o l’altro istituto. Grazie anche all’analisi delle interpretazioni fornite dall’INPS possiamo provare a determinare le differenze fra le due fattispecie L’agevolazione contributiva è caratterizzata da una somma che di norma viene posta a credito nella denuncia contributiva mensile UniEmens. Vengono predisposti dei codici contributivi a credito che abbattono l’aliquota contributiva calcolata normalmente di quanto la norma specifica prevede. Per la sua fruizione la norma presuppone il rispetto dei principi delle agevolazioni contributive ed anche della regolarità contributiva, delle norme di igiene e sicurezza e del rispetto del CCNL. L’esonero contributivo costituisce sempre un risparmio contributivo ma non viene esposto a credito nella denuncia contributiva mensile ma il debito stesso viene esposto già depurato dell’esonero stesso. L’esonero per essere riconosciuto senza il rispetto dei principi generali delle agevolazioni contributive ma la norma prevede sempre, da parte del datore di lavoro, la presenza del DURC, il rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e delle previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Contratto di apprendistato Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e tramite tale tipologia contrattuale il datore di lavoro si impegna ad addestrare e formare l'apprendista, attraverso fasi d’insegnamento pratico e tecnico-professionale tali da consentirgli di acquisire una qualifica professionale. Il contratto di apprendistato è supportato sia agevolazioni di natura contributiva che da incentivi retributivi e fiscali. Per quanto riguarda l’agevolazione contributiva, la norma prevede una riduzione contributiva dell’aliquota a carico del datore di lavoro diversificata in base al requisito occupazionale del datore di lavoro. In particolare:
Requisito dimensionale | Contribuzione dovuta carico datore di lavoro |
Fino a 9 dipendenti | a) Primi 12 mesi: 3,11% b) 13°-24° mese: 4,61% c) oltre il 24° mese: 11,61% |
Oltre 10 dipendenti | 11,61% |