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Agevolazioni per le assunzioni: esempi e regole per il cumulo con altri esoneri e sgravi contributivi

Contratto di apprendistato, esonero giovani, incentivo donne e lavoratori over 50 disoccupati e decontribuzione Sud sono alcune delle principali agevolazioni contributive per le assunzioni che permettono alle imprese di inserire determinate figure professionali riducendo allo stesso tempo l’impatto a livello di costo del lavoro. Agevolazioni che possono, in alcuni casi, essere cumulate con altri incentivi, sgravi o esoneri previsti. Tuttavia, non è sempre facile individuare le corrette regole per fruire di tutti i benefici, tra norme di legge e interpretazioni ministeriali. Alcuni esempi possono aiutare i datori di lavoro.

Il tema delle agevolazioni contributive collegate all’inserimento di una nuova risorsa, è un sempre sentito da parte dei datori di lavoro in quanto consente di inserire determinate figure professionali riducendo l’impatto a livello di costo del lavoro grazie allo sgravio o all’esonero riconosciuto dal legislatore. Sgravio o esonero che viene previsto in misura stabile o come misura con effetti temporanei al fine di agevolare la collocazione o la ricollocazione professionale di determinate categorie di lavoratori che altrimenti sarebbero potenzialmente a rischio di esclusione o ai margini del mercato del lavoro. Pur nella complessità di una normativa molte volte non chiara e nel ginepraio di circolari e messaggi INPS, alla principale agevolazione prevista per l’assunzione di uno specifico lavoratore sulla base della condizione oggettiva o soggettiva a volte si aggiunge la possibilità di cumularla con altre agevolazioni, sgravi o esoneri previsti dalla norma. Proviamo qui di seguito ad analizzare alcuni esempi di regole di cumulabilità. Distinzione fra agevolazioni contributive ed esoneri Prima di analizzare quelle che sono le regole sulla cumulabilità o meno, è necessario effettuare una distinzione sull’uso dei termini ovvero fra agevolazioni contributive ed esoneri. Sono termini che spesso vengono utilizzati come sinonimi ma che a ben vedere non lo sono: è evidente che di fatto entrambi i termini comportano uno sgravio, un risparmio nel versamento dei contributi per il datore di lavoro, ma in realtà dal punto di vista logico e giuridico andrebbero considerati separatamente per le conseguenze e soprattutto per i presupposti che giustificano l’uno o l’altro istituto. Grazie anche all’analisi delle interpretazioni fornite dall’INPS possiamo provare a determinare le differenze fra le due fattispecie L’agevolazione contributiva è caratterizzata da una somma che di norma viene posta a credito nella denuncia contributiva mensile UniEmens. Vengono predisposti dei codici contributivi a credito che abbattono l’aliquota contributiva calcolata normalmente di quanto la norma specifica prevede. Per la sua fruizione la norma presuppone il rispetto dei principi delle agevolazioni contributive ed anche della regolarità contributiva, delle norme di igiene e sicurezza e del rispetto del CCNL. L’esonero contributivo costituisce sempre un risparmio contributivo ma non viene esposto a credito nella denuncia contributiva mensile ma il debito stesso viene esposto già depurato dell’esonero stesso. L’esonero per essere riconosciuto senza il rispetto dei principi generali delle agevolazioni contributive ma la norma prevede sempre, da parte del datore di lavoro, la presenza del DURC, il rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e delle previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Contratto di apprendistato Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e tramite tale tipologia contrattuale il datore di lavoro si impegna ad addestrare e formare l'apprendista, attraverso fasi d’insegnamento pratico e tecnico-professionale tali da consentirgli di acquisire una qualifica professionale. Il contratto di apprendistato è supportato sia agevolazioni di natura contributiva che da incentivi retributivi e fiscali. Per quanto riguarda l’agevolazione contributiva, la norma prevede una riduzione contributiva dell’aliquota a carico del datore di lavoro diversificata in base al requisito occupazionale del datore di lavoro. In particolare:

Requisito dimensionaleContribuzione dovuta carico datore di lavoro
Fino a 9 dipendentia) Primi 12 mesi: 3,11% b) 13°-24° mese: 4,61% c) oltre il 24° mese: 11,61%
Oltre 10 dipendenti11,61%
Si ricorda che la durata del contratto di apprendistato, variabile a seconda della tipologia, va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 5 anni (nel caso di apprendistato professionalizzante nell’artigianato). L’aliquota contributiva dell’11,61% è riconosciuta anche per i dodici mesi successivi in caso di mantenimento del contratto a tempo indeterminato e nel caso in cui il rapporto in apprendistato arrivi alla naturale conclusione questo può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato non comportando interruzione del rapporto di lavoro in azienda. dodici mesi) La riduzione dell’aliquota contributiva prevista per l’apprendistato è cumulabile con: - incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI; - incentivo all'assunzione di disabili; - incentivo "Decontribuzione Sud"; - incentivo all'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza. Esonero giovani La norma prevede un esonero contributivo totale in favore di datori di lavoro privati che nel biennio 2021-2022, effettuino assunzioni/trasformazioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato con età inferiore ai 36 anni e che nel corso dell'intera vita lavorativa, non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'esonero opera per un periodo massimo di 36 mesi dall'assunzione (48 mesi per le regioni del mezzogiorno) ed è pari al 100% dei contributi dovuti nel limite massimo di 6.000 euro annui. La misura ha necessitato della preventiva autorizzazione della Commissione europea ed ha natura di aiuto di Stato. L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri. Incentivo donne e lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi La norma prevede una agevolazione del 50% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro che assumono a tempo determinato, indeterminato o con trasformazione, lavoratori over-50 disoccupati da oltre 12 mesi e donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi appartenenti ad aree svantaggiate. La durata dell'incentivo è di 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi per tempo indeterminato e 18 mesi complessivi se rapporto trasformato. L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto. L’agevolazione è cumulabile con l’incentivo in caso di assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi (L. n. 407/1990). Per quanto riguarda l’assunzione agevolata delle donne, la l. 178/2020 (art. 1 cc. 16-19) ha previsto un esonero contributivo totale in favore di datori di lavoro privati che assumano a tempo determinato, indeterminato o con trasformazione, "donne lavoratrici svantaggiate" (come indicato nell'art.4 L. n. 92/2012) nel biennio 2021 - 2022. L'esonero è pari al 100% dei contributi dovuti nel limite massimo di 6.000 euro annui e la durata è di 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi per tempo indeterminato e 18 mesi complessivi se rapporto trasformato. L’esonero ha necessitato della preventiva autorizzazione della Commissione europea ed ha natura di aiuto di Stato. Per quanto riguarda la sua cumulabilità, questa sussiste nei limiti della contribuzione residua dovuta con: - incentivo all'assunzione per sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo; - incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI; - incentivo all'assunzione di disabili. Decontribuzione Sud Per la stipula di rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, la cui sede di lavoro sia collocata in una regione del Mezzogiorno, la L. n. 178/2020 (art. 1 cc. 161-168) ha previsto una agevolazione contributiva in favore di datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e domestico, riconosciuta del: - 30%: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 - 20%: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 - 10%: dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029 L’agevolazione ha natura di aiuto di Stato ed è cumulabile con: - incentivo all'assunzione di over-50 disoccupati da almeno 12 mesi; - incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI; - incentivo all'assunzione di disabili. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/31/agevolazioni-assunzioni-esempi-regole-cumulo-altri-esoneri-sgravi-contributivi

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