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Archivio newsBonus 150 euro: erogazione nella busta paga di novembre. Con qualche valutazione da fare
L’indennità una tantum di 150 euro, prevista dal decreto Aiuti ter, verrà erogata ai lavoratori dipendenti con la busta paga di competenza novembre 2022, il datore di lavoro provvederà, poi, a conguagliare gli importi anticipati ai lavoratori esponendoli nella denuncia contributiva. L’INPS, con la circolare n. 116 del 2022, ha fornito chiarimenti sulla corretta gestione della procedura automatica da parte dei datori di lavoro. Rimane, tuttavia, ancora qualche dubbio in merito alle ipotesi in cui i lavoratori si trovino in situazioni particolari per le quali è prevista la contribuzione figurativa, nel caso in cui un soggetto beneficiario sia titolare di più rapporti di lavoro, nonché sulla tematica dei recuperi e degli arretrati.
Dopo l’indennità una tantum di 200 euro i lavoratori dipendenti (ad esclusione del rapporto di lavoro domestico), potranno essere beneficiari di un’altra tranche di indennità prevista dall’art. 18 del decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022). A seguito delle difficoltà pratiche riscontratesi per la corresponsione dell’indennità di 200 euro, prevista dall’art. 31 del D.L. n. 50/2022, il nuovo disposto normativo, probabilmente conscio degli errori del passato, appare meno incerto rispetto alla previgente disciplina, seppur necessitando di chiarimenti e rimettendo comunque ad una operatività aziendale che, mai come in questo periodo, appare necessaria. Le modalità di riconoscimento previste per l’indennità una tantum di 150 euro, di cui al decreto Aiuti ter, ricalcheranno quelle previste per la “prima” indennità di 200 euro. A cambiare sono, invece, i requisiti per poterne beneficiare. Beneficiari e requisiti L’art. 18, comma 1, del decreto legge in trattazione individua i beneficiari e i requisiti per il riconoscimento di questa seconda tranche di indennità: “Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16.” La misura dell’indennità è dunque pari a 150 euro (anche per i lavoratori part time), non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e previdenziali. I soggetti beneficiari di tale indennità sono i lavoratori dipendenti la cui retribuzione imponibile ai fini previdenziali di novembre 2022 sia inferiore a 1.538 euro. Ciò a nulla rilevando retribuzioni annuali o altro. Contestualmente, tali soggetti non dovranno: - essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. - appartenere a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza. Mese di erogazione Con questa seconda tranche di una tantum, il disposto normativo non lascia spazio a dubbi in ordine al momento in cui tale indennità dovrà essere corrisposta (dubbi emersi, invece, con la precedente tranche di 200 euro). L’art. 18 del decreto Aiuti ter prevede, infatti, che tale indennità debba essere corrisposta con la retribuzione di competenza novembre 2022. L’indennità sarà corrisposta, pertanto, con la busta paga di competenza novembre 2022 (elaborata a dicembre) e anticipata dal datore di lavoro, che provvederà a conguagliare gli importi anticipati ai lavoratori esponendoli nella denuncia contributiva del mese di novembre 2022 (flusso Uniemens trasmesso entro il 31 dicembre 2022). Eventi con copertura figurativa Ulteriore novità rispetto alla precedente disciplina dell’art. 31 D.L. n. 50/2022 è data dal fatto che la nuova norma espressamente disciplina l’ipotesi in cui i lavoratori si trovino in situazioni particolari per le quali è prevista la contribuzione figurativa. Il comma 2 dell’art. 18 prevede che: “L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).” Pertanto, come anche sottolineato nella circolare INPS n. 116 del 2022, l’indennità dovrà essere corrisposta ai soggetti aventi diritto anche nell’ipotesi in cui gli stessi presentino una retribuzione imponibile pari a zero in ragione di eventi tutelati quali, a mero titolo esemplificativo, la maternità. Se tale presupposto appare chiaro e condivisibile, a diversa conclusione si deve pervenire leggendo la circolare INPS in parola la quale, si riporta letteralmente, prevede ”fermo restando il rispetto del limite di 1538 euro cui al predetto comma 1” e rimanda al flusso uniemens, nell’elemento retribuzione teorica. In sintesi, dovrà considerarsi il valore dell’indennità erogata dall’INPS la quale non deve superare i predetti 1538 euro o si dovrà considerare la “retribuzione teorica” presente nel flusso? E nel caso di presenza di un duplice elemento (ad esempio indennità di maternità per euro 1.500,00 ed integrazione carico azienda di euro 100,00?). L’indennità non spetterà, invece, per eventi non coperti da contribuzione figurativa, quali l’aspettativa non retribuita. Autodichiarazione L’indennità è riconosciuta in automatico ma i beneficiari saranno tenuti, anche in questo caso, a presentare apposita dichiarazione nella quale attestino di non rientrare nelle casistiche di cui sopra, incompatibili con la corresponsione dell’indennità da parte del datore di lavoro. La presentazione delle dichiarazioni, requisito sine qua non per l’erogazione dell’una tantum, sembra da riferirsi ai soli destinatari della norma (ovvero gli over 1538 euro). Circostanza che perplime, dato che l’azienda avrà modo di conoscere i lavoratori beneficiari solo durante o al termine delle consuete elaborazioni retributive. In effetti la raccolta delle autodichiarazioni, anche questa volta, potrebbe risultare non di agevole gestione, soprattutto per le aziende di grandi dimensioni che si troveranno a dover nuovamente gestire molteplici modelli dichiarativi. Tra le altre cose, le aziende che applicano il calendario differito si troveranno in una situazione complessivamente disagevole, non avendo la possibilità temporale di far sottoscrivere la dichiarazione ai lavoratori destinatari. In questo caso, potrebbe essere consigliabile “filtrare” a monte i dipendenti che potrebbero aver diritto all’indennità, facendo compilare solo a questi ultimi la dichiarazione ed applicare il bonus qualora vi siano i requisiti normativi retributivi (così da escludere quei lavoratori che, evidentemente, mai rientrerebbero nel campo di applicazione della stessa). Per quanto al modello auto certificativo da utilizzare, si ricorda come l’INPS, con messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022, ha fornito una modulistica quale ausilio per le aziende da considerarsi “non vincolante” e “personalizzabile”. Titolari di più rapporti di lavoro Nel caso in cui un soggetto beneficiario sia titolare di più rapporti di lavoro, l’indennità dovrà essere corrisposta da un solo datore di lavoro, al quale dovrà essere presentata apposita autodichiarazione. Nel caso in cui dalle denunce contributive risultasse la corresponsione dell’indennità allo stesso soggetto da parte di più datori di lavoro, l’INPS provvederà a comunicare a ciascuno di essi la somma indebitamente corrisposta e da recuperare al lavoratore, restituendola successivamente all’istituto (con modalità che, ad oggi, risultano oscure, sia in relazione all’una tantum di cui al D.L. “ristori ter” sia in relazione ai “fu” 200 euro di luglio 2022). Non risulta però chiarito un aspetto legato alla ratio della norma. Se è vero che il Legislatore ha voluto concedere un contributo in favore dei lavoratori con salari e redditualità inferiori, non risulta esservi un correttivo alla compresenza non tanto di più rapporti di lavoro (laddove, come abbiamo visto, il lavoratore dovrà scegliere a quale datore di lavoro chiedere il pagamento del bonus) ma della somma di più redditualità. Appare contraria al presupposto normativo l’erogazione dell’indennità di 150 euro nei conforti di coloro i quali, per sommatoria di rapporti di lavoro, ottengano retribuzioni maggiori al valore di euro 1538 nel mese di novembre 2022. Ciò non di meno, le indicazioni dell’INPS e la lettera della norma (non la sua apparente volontà) non sembrano censurare questa possibilità. Arretrati e mensilità aggiuntive Oltre alle perplessità rilevate, per quale motivo non parlare dei “grandi assenti” di questo istituto (e del suo fratello maggiore, ovvero i precedenti 200 euro?). In effetti; nessuna indicazione di natura amministrativa risulta riferita sia alla tematica dei recuperi (laddove l’INPS ha più volte ribadito di rimettere ad ulteriore circolare) sia agli arretrati (qui silenzio assoluto). Che ci sia la possibilità di riconoscere gli arretrati non è mai stata negata dalla norma di riferimento ma l’assenza delle modalità operative impedisce di sanare eventuali omissioni datoriali e / o del dipendente stesso. Ma non solo. Come porsi verso quelle aziende che, per prassi secolari o accordi di secondo livello, anticipano l’erogazione della tredicesima mensilità a novembre 2022? Se nella previgente versione (200 euro) il disposto normativo considerava tale evenienza, nel caso di specie tutto tace. Altri chiarimenti servirebbero, ma il tempo volge al termine. 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