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Archivio newsRiscatto o ricongiunzione: verifiche pagamenti rateali
Nel messaggio n. 3912 del 2022, l’INPS interviene riguardo il personale iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS), per fornire ndicazioni per la gestione delle attività inerenti all’inserimento dei periodi riconosciuti con provvedimenti c.d. ante subentro di riscatto, ricongiunzione e computo/riscatto con onere a carico del richiedente
L’INPS, con il messaggio n. 3912 del 28 ottobre 2022, interviene in merito alle attività di verifica dello stato dei pagamenti rateali o in unica soluzione dell’onere di ricongiunzione, di riscatto e di computo/riscatto ai fini pensionistici, relativi ai provvedimenti onerosi c.d. ante subentro, emessi dalle Amministrazioni statali, e della successiva attività di inserimento nell’applicativo Passweb dei periodi riconosciuti, continuano a pervenire numerose richieste di chiarimenti da parte degli operatori delle Strutture territoriali. Nuove indicazioni operative Ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, è necessaria una preventiva puntuale verifica dei piani di ammortamento in corso o definiti per riscatti e ricongiunzioni, oltre alle verifiche sui pagamenti in unica soluzione effettuati dagli interessati. Inserimento in Nuova Passweb Per i provvedimenti con onere ante subentro, che vengono inseriti in Posizione assicurativa tramite la funzione “da ricostruzione”, deve essere segnalato lo stato del pagamento. Nella schermata relativa al pagamento, gli stati presenti sono: “ESTINTO” per indicare che l’onere è stato pagato; “IN CORSO REGOLARE” per indicare che l’onere è in corso di pagamento ed è in regola con le scadenze delle rate; “IN CORSO NON REGOLARE” per indicare che l’onere è in corso di pagamento ma non è in regola con la scadenza delle rate. Verifica dello stato delle trattenute Per i provvedimenti emessi prima del subentro dell’INPDAP non è possibile lo scomputo delle rate con i quadri “F1” trasmessi dai datori di lavoro, in quanto il piano di ammortamento non è stato elaborato dall’Istituto. In detti casi, infatti, nelle more dell’avvio dei quadri “F1”, lo scomputo per i dipendenti statali gestiti dalla piattaforma NoiPA è stato effettuato attraverso l’utilizzo del “Flusso ritenute MEF”, dando origine a scarti per “Piano non trovato”. Gli operatori devono verificare la presenza delle trattenute in carico al lavoratore attraverso la consultazione dell’applicativo SIN, sulla barra delle applicazioni “Entrate versamenti da flussi”- “Ritenute MEF” - “Flussi da MEF per nominativo”, che è stato alimentato a decorrere dall’anno 2001. Il pagamento in unica soluzione o l’anticipata estinzione eseguiti direttamente dall’iscritto, sono verificabili attraverso la consultazione, con il codice fiscale dell’assicurato, nell’ambiente “Entrate Gestione Versamenti”. Valorizzazione in Posizione assicurativa Qualora sia accertata la totale assenza dei pagamenti rateali o risultino mancanti almeno quattro rate consecutive, i periodi oggetto del provvedimento emesso dall’Amministrazione statale non possono essere valorizzati in Posizione assicurativa, analogamente a quanto avviene per i provvedimenti onerosi emessi dall’Istituto. Invece, nell’ipotesi di pagamento parziale dell’onere di ricongiunzione, l’intero periodo riconosciuto con il provvedimento ante subentro non sarà valutato in Posizione assicurativa, atteso che, per espressa previsione normativa, non sono ammesse ricongiunzioni parziali. Recupero delle rate onere di riscatto e ricongiunzione scadute e non pagate Con separato modello “F24” l’interessato dovrà versare l’importo degli interessi legali, maturati sulle rate scadute e non versate, indicando come periodo di riferimento il mese iniziale e finale dell’intero periodo. Qualora intervenga la cessazione dal servizio con diritto a pensione dell’interessato, l’operatore della Struttura territoriale, previo riscontro del pagamento in unica soluzione con modello F24 dell’importo delle rate scadute e dell’importo degli interessi legali, potrà applicare le eventuali rate residue sul trattamento di quiescenza.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 28/10/2022, n. 3912