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Lavoro sportivo: nuove regole per dilettanti e professionisti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale acquisiscono ufficialità le norme dettate dal decreto legislative n. 163 del 2022, che contengono la riforma del lavoro sportivo, svolto nelle associazioni sportive dilettantistiche e nelle società sportive. Il rapporto di lavoro sportivo può essere di natura subordinata, autonoma, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui si svolge.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislative n. 163 del 5 ottobre 2022 che contiene la riforma del lavoro sportivo. Il provvedimento entra in vigore il 17 novembre 2022, ma le misure in materia di rapport di lavoro si applicheranno a partire dall’1 gennaio 2023. I lavoratori in forza alle società sportive professionistiche o a società sportive dilettantistiche, a fronte di un corrispettivo. E’ poi previsto il ruolo dei volontari a titolo che avranno diritto a rimborsi spese. Possono essere inquadrati come lavoratori sportivi anche: - i tesserati, a patto che svolgano mansioni necessarie per l’espletamento dell’attività sportiva, identificate ad esempio da delibere federali, ad esclusione di quelle di carattere amministrativo-gestionale; - - i manager; - - gli addetti agli arbitri, osservatori e analisti dei dati; - - le nuove figure professionali potranno essere qualificati come subordinati, autonomi o co.co.co. Società sportive professionistiche Nelle società sportive professionistiche saranno instaurati rapporti di lavoro subordinato, salvo eccezioni (ad esempio, quando lo sportivo non sia vincolato a frequentare sedute di allenamento o la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero 30 giorni in un anno, in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo). Per le società sportive In caso di rapporto a tempo determinato la durata massima possibile sarà pari a 5 anni, ferma restando la cessione prima della scadenza. Associazioni dilettantistiche In ambito dilettantistico, sarà possibile ricorrere al lavoro autonomo e alle co.co.co se la durata delle prestazioni, coerenti con i regolamenti federali e degli altri organismi riconosciuti, non vada oltre le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive. Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva. L'associazione o societa' destinataria delle prestazioni sportive tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo Contratto di apprendistato Le società sportive professionistiche e dilettantistiche potranno stipulare contratti di apprendistato con giovani atleti a partire dai 15 anni di età( il limite minimo precedente era a 18 anni) fino a 23 anni di età. Le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente Società sportive dilettantistiche Le società sportive dilettantistiche potranno svolgere attività “diverse, secondarie e strumentali” solo se esplicitamente previste dallo statuto ed entro entro certi limiti quantitativi da individuare con successivo decreto (per il terzo settore è il 30% delle entrate o il 66% dei costi complessivi). E’ ammessa la ripartizione degli utili, nella misura massima del 50% entro il limite massimo dell’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato e dell’80% per le quelle che gestiscono impianti e piscineA cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

Presidente della Repubblica, decreto legislative 05/10/2022, n. 163 (G.U. 02/11/2022, n. 256)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/03/lavoro-sportivo-nuove-regole-dilettanti-professionisti

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