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Archivio newsAmmortizzatori sociali: come individuare la retribuzione globale per il calcolo dell’integrazione salariale
In caso di sospensione o riduzione di orario di lavoro la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’integrazione salariale è costituita dalla retribuzione globale di fatto. Ma quali sono gli elementi di cui si compone? In particolare, rientrano nel concetto di retribuzione di riferimento la retribuzione base, le voci fisse, l’indennità per turno, l’indennità di cassa, gli scatti di anzianità, i ratei di tredicesima e, eventualmente, di quattordicesima mensilità maturati durante il periodo di CIGO. Ulteriori indicazioni sono state fornite dall’INPS. Quali sono?
In tema di integrazioni salariali, è previsto che in caso di sospensione o riduzione di orario di lavoro con intervento delle integrazioni salariali, il lavoratore ha diritto ad una indennità a carico INPS pari all’80% della retribuzione globaleLe modalità di calcolo dell’integrazione salariale sono le stesse indipendentemente dall’ammortizzatore sociale utilizzato e il legislatore parla di retribuzione globale: quali sono le voci retributive che devono essere considerate? Normativa di riferimento L’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che il trattamento d’integrazione salariale spettante al lavoratore e posto a carico INPS ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana, indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell’orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo ultrasettimanale considerato. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, l’integrazione è dovuta ragguagliando a ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all’orario normalmente praticato e le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate, in ogni caso, ragguagliando a ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di 8 ore. Retribuzione di riferimento La retribuzione di riferimento per il calcolo dell’integrazione salariale è costituita dalla retribuzione globale di fatto. Pertanto, rientrano nel concetto di retribuzione di riferimento: - la retribuzione base; - le voci fisse, compresi i superminimi; - l’indennità per turno; - l’indennità di cassa; - gli scatti di anzianità; - i ratei di tredicesima e, eventualmente, di quattordicesima mensilità maturati durante il periodo di CIGO. Con il messaggio n. 11110/2006, l’INPS ha specificato che le voci retributive integrabili sono, in linea di massima, quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali, a condizione che: - abbiano carattere di continuità e obbligatorietà; - siano riferiti a orario di lavoro contrattualmente stabilito nel limite massimo di 40 ore settimanali. Sempre secondo l’Istituto, occorre operare una suddivisione fra indennità che non sono collegate alla concreta prestazione lavorativa, rappresentando delle parti fisse mensili della retribuzione globale (esempio, compensi forfetari per lavori disagevoli, per mansioni particolari, ecc.) e indennità variabili conseguenti esclusivamente alla materiale e non astrattamente prevedibile prestazione di lavoro (ad esempio indennità di trasferta). Le voci integrabili sono solo quelle che costituiscono parte fissa della retribuzione globale, con esclusione, quindi, delle indennità non collegate all’effettiva prestazione di lavoro. Sono da escludersi, inoltre, le prestazioni di lavoro straordinario, pur se ricorrenti. Competenze ultramensili Relativamente alle competenze ultramensili, sempre con il msg. n. 11110/2006, l’INPS ha precisato che la retribuzione globale integrabile è composta, oltre che dagli emolumenti corrisposti alla fine di ogni periodo di paga, anche da competenze che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile. Dette quote sono, tuttavia, da comprendersi nell’importo fissato quale limite massimo cui rapportare il trattamento d’integrazione salariale. Ne deriva che, in concreto, le quote di mensilità aggiuntive vengono di rado rimborsate dall’Istituto, in quanto eccedono il tetto mensile applicabile alla singola fattispecie, tenuto conto che il ragguaglio a ore del compenso ultramensile (13ª, 14ª, ecc.), sommato al ragguaglio a ore della retribuzione mensile corrisposta, non può, in ogni caso, superare il massimale spettante. Il regime previdenziale dell’integrazione salariale Ai sensi dell’art. 26 della l. N. 41/1986, la misura dell’integrazione salariale posta a carico INPS deve essere decurtata, al momento dell’erogazione, del 5,84%. Il massimale Anche a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 234/2021, il trattamento d’integrazione salariale non potrà eccedere l’importo massimo determinato ai sensi della Legge n. 427/1980. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è stato però previsto che per i trattamenti d’integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da tale data, l’importo massimo mensile spettante al lavoratore non potrà superare il valore di un unico massimale mensile che troverà pertanto applicazione indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento del lavoratore. L’importo del massimale, unico, continuerà a essere oggetto di variazione annuale sulla base del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Con la circolare n. 26/2022, l’INPS ha comunicato il valore per il 2022 del massimale mensile ammonta a 1.222,51 euro, che al netto del contributo a carico lavoratore del 5,84% ammonta a euro 1.1.51,12. Si ricorda che in caso di intemperie stagionali nel settore dell’edilizia e dei lapidei il massimale è incrementato al lordo di 1.467,01 che ammonta ad un netto di euro 1.381,34 I massimali sono oggetto di variazione annuale sulla base del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Trattamento di integrazione salariale e altre assenze Per espressa previsione di legge: - il trattamento d’integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, la relativa indennità giornaliera, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista; - l’integrazione non è dovuta per le festività non retribuite; - l’integrazione salariale non spetta per le assenze che non comportino retribuzione. Con particolare riferimento all’evento malattia, con l’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015 si è infatti stabilito, in modo definitivo e inequivocabile, il principio della prevalenza dell’ammortizzatore sociale sulla malattia. Prevalenza ribadita dall’INPS che, con la circolare n. 197/2015 e in seguito con il più recente messaggio n. 822/2020, ha voluto delineare i diversi scenari che si possono configurare in presenza di una diversa gestione dell’evento malattia in concomitanza con il trattamento di integrazione salariale. Secondo l’Istituto infatti, “In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi si ritiene di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall’Istituto e che di seguito si riporta. Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi: - se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; - qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.” Copyright © - Riproduzione riservata