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Archivio newsObblighi informativi e formazione sulla sicurezza: quali sono gli adempimenti per i datori di lavoro
Secondo quanto previsto dal decreto Trasparenza nell’informativa per il lavoratore devono essere indicati gli obblighi a carico del datore di lavoro inerenti la formazione, tra i quali rientrano certamente quelli sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Informazioni che devono essere fornite prima dello svolgimento delle mansioni per cui il lavoratore è stato assunto. Ma come si assolve l’obbligo? Per prima cosa occorre individuare la durata della formazione sulla base delle diverse classificazioni aziendali o attraverso un confronto con il RSPP dell’azienda. Solo dopo aver individuato la tipologia dei corsi, in base al codice ATECO o alla mansione svolta dal lavoratore, si può procedere con la corretta informativa.
Il decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) ha apportato molte novità in merito al contenuto dell’informativa sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro. Tra le comunicazioni, deve essere specificata anche il diritto del lavoratore a ricevere la formazione da parte del datore di lavoro. Nuovi obblighi e termini entro cui adempiere Il lavoratore, oltre a essere informato sugli elementi riguardanti il contenuto della prestazione lavorativa, ha diritto a ricevere le informazioni in merito alla formazione che il datore di lavoro (o il dirigente) dovrà garantirgli per poter svolgere in modo adeguato la propria mansione. Tali comunicazioni devono essere effettuate al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro e comunque prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Il legislatore ha però specificato che alcune informazioni, tra cui il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, possono essere rese entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa stessa. Al riguardo è tuttavia essenziale ricordare che il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. stabilisce, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che la formazione debba essere fornita al momento della “costituzione del rapporto di lavoro” oppure in caso di trasferimento o cambio di mansioni o a seguito dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, sostanze o miscele pericolose. Pertanto, risulta inverosimile che l’informativa al riguardo della formazione stessa avvenga entro un mese dall’inizio della prestazione. È dunque opportuno comunicare al lavoratore da subito quali siano gli obblighi formativi a carico del datore di lavoro (e del lavoratore stesso che dovrà partecipare ai programmi formativi) e procedervi prima di adibirlo alle mansioni per cui è stato assunto. Il decreto Trasparenza ribadisce, inoltre, quanto indicato dal già citato D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in merito al fatto che la formazione si svolga, ove possibile, durante l’orario di lavoro e, comunque, sia considerata a tutti gli effetti orario di lavoro. Scambio di informazioni sulla formazione pregressa Seppur vero che durante la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la trattazione dei rischi va affrontata in base alla loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio in base alle mansioni svolte e a quanto evidenziato nel documento di valutazione dei rischi, il datore di lavoro può verificare la formazione già eseguita dal lavoratore e, eventualmente, integrare quanto necessario. Pertanto, appare molto utile invitare il lavoratore già nell’informativa che gli viene consegnata all’instaurazione del rapporto di lavoro ad uno scambio di informazioni in merito, richiedendogli eventuali attestati dei corsi svolti presso i precedenti datori di lavoro al fine di verificarne la validità. Ricevuti i relativi attestati, se il lavoratore possiede l’attestato relativo ai rischi generici (svolto in base all’art. 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni del 21/12.2011), tale tipologia di formazione non dovrà essere ripetuta. Mentre, per la formazione sui rischi specifici, se questi corrispondono ai requisiti richiesti in base alle mansioni svolte, parte o tutta la formazione obbligatoria in capo al nuovo datore di lavoro potrà essere ridotta, integrata o semplicemente aggiornata alla scadenza opportuna. Tipologia di corsi in base al codice ATECO o alla mansione svolta Nella comunicazione al lavoratore si dovranno inserire gli obblighi inerenti la formazione. In questo ambito rientrano certamente gli obblighi previsti sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricordiamo che la disciplina inerente la formazione è in attesa di un nuovo Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che doveva emanarsi entro il 30 Giugno 2022 e che dovrà prevedere l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica dei precedenti accordi attuativi. Gli attuali accordi sulla formazione dei lavoratori in generale, sono stati pubblicati nel 21 dicembre 2011, mentre formazione più specifica per l’utilizzo di attrezzature a rischio è individuata dal successivo accordo del 22 febbraio 2012. In generale, tutti i lavoratori devono ricevere una formazione generica di 4 ore ed una formazione specifica che varia in base al codice ATECO (Attività economica). Tali codici sono suddivisi in 3 gruppi: attività a rischio basso, medio ed elevato in corrispondenza dei quali i corsi da svolgere sono di 4, 8 o 12 ore. Se, però, il lavoratore presta un’attività differente rispetto a quella principale dell’azienda, possono essere svolte un numero di ore limitato per tali mansioni. Ciò significa, ad esempio, che un’impresa edile sia identificata con un codice ATECO elevato per il quale siano necessarie 12 ore di formazione, ma l’impiegato che svolga mansioni esclusivamente amministrative senza accesso in cantiere potrà svolgere un corso per rischio basso di 4 ore (salvo diverse specifiche nel proprio documento di valutazione dei rischi). Per contro, se all’interno della valutazione dei rischi di una azienda con un ATECO basso, si evidenzino rischi particolari, per i quali si renda necessaria la programmazione di corsi adeguati alle effettive condizioni di lavoro, la durata di tali corsi sarà inevitabilmente più elevata. I codici At.Eco sono così classificati:
AZIENDE A RISCHIO BASSO: 4 ore di formazione specifica | |
CODICI AT.ECO 2007 | |
G- Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni di autoveicoli e motocicli | Da 45 a 47 |
I – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | Da 55 a 56 |
J – Servizi di informazione e comunicazione | Da 58 a 63 |
K – Attività finanziarie e assicurative | Da 64 a 66 |
L – Attività Immobiliari | 68 |
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche | Da 69 a 82 |
R – Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento | Da 90 a 93 |
S – Altre attività di servizi | Da 94 a 96 |
T – Attività di famiglie e convivenze; produzione beni e servizi indifferenziati | Da 97 a 98 |
U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali | 99 |
AZIENDE A RISCHIO MEDIO: 8 ore di formazione specifica | |
CODICI AT.ECO 2007 | |
A – Agricoltura, silvicultura e pesca | Da 01 a 03 |
H – Trasporto e magazzinaggio | Da 49 a 53 |
O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 84 |
P – I struzione | 85 |
Q – Sanità e assistenza sociale non residenziale | 88 |
AZIENDE A RISCHIO ALTO: 12 ore di formazione specifica | |
CODICI AT.ECO 2007 | |
B – Estrazione di minerali da cave e miniere | Da 05 a 09 |
C – Attività manifatturiere | Da 10 a 33 |
D – Fornitura energia elettrica, fas, vapore e aria condizionata | 35 |
E – Fornitura di acqua: reti fognarie, attività gestione rifiuti | Da 36 a 39 |
F – Costruzioni | Da 41 a 43 |
Q – Sanità e assistenza sociale | Da 86 a 87 |
Formazione da svolgere | 4 ore di formazione sui rischi generici |
4 ore di formazione sui rischi specifici per ATECO basso | |
Oppure 8 ore di formazione sui rischi specifici per ATECO medio | |
Oppure 12 ore di formazione sui rischi specifici per ATECO elevato | |
6 ore di formazione di aggiornamento quinquennale |