Accade frequentemente che il datore di lavoro possa trovarsi in condizione di poter applicare più sgravi contributivi in cumulo tra loro. In questo caso è possibile individuare una procedura di fruizione che, se applicata correttamente, consente di calcolare la contribuzione residua dovuta, tenendo conto della misura totale o parziale dei benefici contributivi che si ha diritto di applicare all’assunzione agevolata. Quali sono le regole e la corretta procedura da seguire? In una infografica le indicazioni per i datori di lavoro.
La fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché́ di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più̀ rappresentative sul piano nazionale.
Rientrano nella categoria dei benefici contributivi tutti gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo
In applicazione di questa definizione, è possibile affermare che restano esclusi e dunque fruibili anche in assenza di DURC i seguenti sgravi:
- regimi di sotto contribuzione che caratterizzano interi settori (es. agricoltura) o territori (es. zone montane o zone a declino industriale);
- tipologie contrattuali che godono di un’aliquota contributiva stabilita ex lege (es. apprendistato);
- contribuzione agricola;
- regime contributivo settore marittimo.
Inoltre, per la fruizione degli sgravi contributivi, è necessario che la nuova assunzione incentivata:
- non derivi da un obbligo preesistente, posto da norme di legge o dalla contrattazione collettiva;
- non sia effettuata in violazione del diritto di precedenza;
- non sia realizzata da aziende che hanno in corso sospensioni, CIG o CIGS per medesime professionalità;
- non riguardi aziende che hanno operato licenziamenti, nei sei mesi precedenti.
Regolarità contributiva
Con specifico riguardo agli obblighi di legge in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro, il legislatore ha individuato una serie di violazioni che inibiscono il rilascio del DURC per periodi che vanno da 3 mesi fino a 2 anni, a seconda della gravità dell’illecito commesso.
N.B. In caso di sussistenza di più̀ violazioni di diversa natura, si produce il cumulo dei relativi periodi di non rilascio del documento. |
La disciplina in vigore in materia di regolarità contributiva individua una serie di
cause ostative al
rilascio del DURC (nota Ministero del lavoro n. 1677/2016)
Fattispecie accertata | Periodo di esclusione |
Omicidio colposo – violazioni norme su sicurezza | 24 mesi |
Rimozione, danneggiamento o omissione dolosa cautele infortuni | 24 mesi |
Lesioni personali colpose gravi in materia di infortuni sul lavoro | 18 mesi |
Violazioni igiene, sicurezza e salute sul lavoro | 12 mesi |
Occupazione stranieri senza permesso di soggiorno | 8 mesi |
Lavoro nero | 6 mesi |
Violazioni norme su ferie e riposi per almeno il 20% dei dipendenti | 3 mesi |
Il periodo di sospensione va calcolato a partire dalla scadenza del DURC precedente all’accertamento degli illeciti.
Cumulo tra sgravi e incentivi contributivi
In ragione dell’entità della misura di un determinato sgravio contributivo, lo stesso può risultare cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
La
cumulabilità è ammessa nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, e trova applicazione sia con riferimento ad altre
agevolazioni di
tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, disciplinato dall’art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012) che con riferimento agli incentivi di
tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 68/1999, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).
La possibilità di cumulare una misura incentivante con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, prevede l’applicabilità in via residuale della stessa sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.
Esempio 1. Agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di 20 dipendenti: 50% dei contributi datoriali dovuti in cumulo con 2. Decontribuzione Sud: 30% della contribuzione INPS residuale dovuta. Contribuzione totale lorda: 500 euro Applicazione sgravio 1 = 500/100*50 = 250 euro Applicazione sgravio 2 = 250/100*30 = 175 euro Contribuzione netta dovuta: 75 euro |
La sequenza secondo cui debba operarsi la
cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, si basa sull’
ordine cronologico con riferimento alla
data di approvazione delle norme: l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”.
Qualora, invece, sia previsto l’
abbattimento totale della contribuzione datoriale l’esonero, nel periodo di applicazione dello specifico incentivo all’assunzione, può trovare applicazione per le medesime lavoratrici solo laddove vi sia un
residuo di contribuzione esonerabile, ad esempio per via del limite di importo massimo fruibile a titolo di sgravio.
Una
infografica le indicazioni operative per procedere correttamente.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/11/cumulo-sgravi-contributivi-requisiti-regole-procedere-correttamente-infografica