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Merger leveraged buy out: pienamente deducibili i compensi incentivanti per dipendenti e amministratori

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 539 del 2022, conclude per la piena deducibilità dei compensi incentivanti spettanti ad amministratori e dipendenti collegati ad eventi di exit, quale il cambio del controllo: operazione di acquisizione perfezionata nel caso in esame secondo lo schema del merger leveraged buy out. La risposta, tuttavia, non esaurisce le possibili criticità. Come valutare, ad esempio, la congruità del compenso corrisposto all’amministratore? Quali considerazioni è possibile fare in merito alla rilevanza del costo?

Nell’ambito della struttura tipica degli investimenti fatti da fondi di private equity è piuttosto comune implementare forme di incentivazione a favore del management della società target e che siano essenzialmente collegate a remunerare (anche) i lavoratori apicali nel momento di realizzo da parte del fondo (quindi all’exit dello stesso). Ciò può avvenire con modalità eterogenee per quanto attiene sia alla forma dell’operazione (ad esempio, il caso oggetto delle presenti note riguarda un merger leveraged buy out), sia la scelta dello strumento incentivante. Così, rispetto ai classici piani cash based si affiancano forme di incentivo più sofisticate, aventi ad oggetto strumenti finanziari, che possono essere poi fiscalmente inquadrati nella speciale normativa dedicata ai carried interest. Rispetto ai diversi angoli da cui può essere analizzato il fenomeno, la pubblicazione della risposta ad interpello n. 539/2022 offre lo spunto per svolgere alcune riflessioni sulla deducibilità fiscale dei corrispettivi corrisposti a dipendenti e amministratori. Il caso oggetto di interpello Il caso oggetto di interpello (per una disamina dettagliata si rinvia alla lettura della risposta) riguarda un piano che prevede un incentivo monetario a favore dell’amministratore delegato e del CFO. Tale compenso variabile, in particolare, è legato alla valorizzazione dell’azienda in caso di un evento di exit (cambio di controllo). Inoltre, a favore del CFO viene introdotto il diritto alla percezione di un premio straordinario a medio termine, dipendente dal raggiungimento da parte della società istante degli obiettivi economico-finanziari triennali stabiliti nel piano strategico aziendale. Il caso e le modalità applicative sono piuttosto articolati; ma per quel che interessa le presenti note la società istante chiede conferma all’Agenzia delle Entrate della sussistenza del requisito dell’inerenza - posto che il diritto alla percezione del bonus e la sua quantificazione dipendono, rispettivamente, dalla cessione, diretta o indiretta, della società stessa (in assenza della quale nessun premio è dovuto) e dal valore dell'azienda (come sopra definito) - e, conseguentemente, dalla piena deducibilità ai fini IRES (così come dal regime IRAP applicabile). La risposta dell’Amministrazione L’Agenzia delle Entrate prende le mosse dalla considerazione che le somme oggetto di interpello rappresentano un costo sostenuto dalla società istante, al fine di garantire all'amministratore delegato e al dirigente apicale una remunerazione integrativa per i servizi resi, con la conseguenza che l'onere trova causa direttamente nel rapporto di lavoro in essere con la società istante, cui i predetti soggetti sono legati in modo esclusivo. Conseguentemente, ancorché il diritto alla percezione degli incentivi dipenda dal perfezionamento dell'operazione di vendita da parte dei soci, viene mantenuta la correlazione del costo sostenuto con l’esercizio dell’attività d’impresa. Difatti, secondo la risposta, “i premi riconosciuti all'amministratore delegato e al dirigente apicale della società istante hanno lo scopo di accrescere l'impegno proferito dagli stessi soggetti nello svolgimento della propria attività lavorativa, con un effetto positivo sull'attività aziendale e quindi, in modo potenziale ed indiretto, sullo stesso Valore dell'azienda (al quale peraltro risulta correlata la parte variabile dell'Exit Bonus spettante all'amministratore delegato)”. Dal punto di vista argomentativo, l’Agenzia rileva che il principio di inerenza dei costi è legato all’attività esercitata dall’impresa, nel senso che si rendono deducibili i costi che si riferiscono ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito, compresi gli oneri sostenuti in proiezione futura, se connessi ad attività dalle quali possano derivare ricavi in tempi successivi. Ai fini IRAP, poi, si ritiene che tali costi debbano assumere rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta limitatamente alla quota, parte di essi, riferibile al costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Considerazioni finali Le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione finanziaria sono senz’altro condivisibili, in quanto la particolare struttura dell’incentivo oggetto dell’interpello, si ritiene, non osta a ritenere l’erogazione inerente all’attività di impresa. Deve, tuttavia, rilevarsi la sussistenza di ulteriori aspetti potenzialmente critici; ci si riferisce, soprattutto, all’annoso tema della congruità dei compensi corrisposti agli amministratori. Nella sua risposta, non a caso, l’Agenzia specifica che non è entrata nel merito degli importi dei suddetti bonus affermando che su tali aspetti resta impregiudicato il potere di verifica dell'Amministrazione finanziaria nelle opportune sedi. Capita di frequente, difatti, che i compensi sottesi a questa tipologia di piani possano essere di ammontare notevole, sia in termini assoluti, sia relativi (se comparati con la remunerazione fissa). Chiaramente un’attenta analisi anche dei profili di congruità è necessaria, posto che la contestazione sulla deducibilità del costo potrebbe prendere le mosse anche da tale aspetto. Altro tema di notevole interesse attiene al momento di rilevanza del costo. Si ricorda, al riguardo, che l’art. 95, comma 1, del TUIR prevede l'integrale deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente di competenza dell'esercizio. Per quanto attiene all’Amministratore, il relativo costo viene dedotto in applicazione del principio di cassa (di cui al comma 5 del citato articolo ed all’art. 51, comma 1, del TUIR). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/11/merger-leveraged-buy-out-pienamente-deducibili-compensi-incentivanti-dipendenti-amministratori

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