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Autodichiarazione aiuti di Stato Covid: le agevolazioni contributive devono essere indicate nel modello?

Entro il 30 novembre deve essere inviata l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid. Ai fini dell’adempimento va tuttavia rilevato, preliminarmente, che l’ambito di applicazione non è generalizzato a tutti gli aiuti di Stato concessi ai sensi del Temporary Framework ma esclusivamente a quelli per i quali il legislatore ha consentito alle imprese beneficiarie la possibilità di avvalersi della sezione 3.12 in luogo della sezione 3.1. Si tratta di un punto importante in quanto l’elencazione degli aiuti indicati dalla norma riguarda una serie di agevolazioni fiscali ma non alcune contributive. In vista della scadenza, è quindi utile fare un’attenta analisi delle finalità dell’autodichiarazione, dell’ambito di applicazione e delle modalità di compilazione.

Scade a fine mese l’autodichiarazione prevista degli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (più avanti semplicemente Temporary Framework), ai quali si applica il regime “ombrello”. Si tratta del regime introdotto dal legislatore con l’art. 1, commi da 13 a 17, del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021 ed autorizzato della Commissione europea con decisione C(2021)7521 final del 15 ottobre 2021. Il modello da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate è stato modificato, in ottica semplificatrice (v. infra) il 25 ottobre scorso con provvedimento del direttore prot. n. 398976/2022, la cui scadenza è stata fissata al 30 novembre 2022 con provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022. In vista della scadenza, è utile fare un’analisi delle finalità dell’autodichiarazione, dell’ambito di applicazione, delle modalità di compilazione, nonché dell’eventuale modalità e tempi di restituzione degli aiuti concessi in misura eccedente il massimale previsto, soffermandoci anche sulle agevolazioni in materia di lavoro, in particolare quelli contributivi, al fine di valutarne gli effetti ai fini dell’adempimento in parola. A tal fine, va evidenziato che tali incentivi non rientrano nel campo di applicazione del regime “ombrello” anche se, come qualsiasi aiuto ricevuto dal beneficiario ai sensi del Temporary Framework, concorre a consumare il plafond massimo di aiuti concedibili nelle varie sezioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia durante l’emergenza del COVID-19. Finalità e ambito di applicazione Facendo un excursus delle fonti regolatorie, utili ai fini dell’inquadramento dell’adempimento va rilevato preliminarmente che l’ambito di applicazione non è generalizzato a tutti gli aiuti di Stato concessi ai sensi del Temporary Framework ma esclusivamente a quelli per i quali il legislatore ha consentito alle imprese beneficiarie la possibilità di avvalersi della sezione 3.12 in luogo della sezione 3.1. La finalità è chiara, ovvero consentire a coloro i quali hanno ricevuto aiuti concessi ai sensi della sezione 3.1 e che hanno raggiunto il massimale previsto, di avvalersi del più elevato massimale previsto dalla sezione 3.12. Tale possibilità, evidentemente, è su base volontaria e non potrà che interessare coloro che si trovino nelle condizioni indicate e che quindi dovrebbero restituire gli aiuti ricevuti oltre i limiti previsti. Pertanto, l’applicazione riguarda esclusivamente gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.1, espressamente indicati dal legislatore all’art. 1, comma 13 del D.L. n. 41/2021 e successive modificazioni. Tale aspetto, come si vedrà, assume estrema rilevanza ai fini della compilazione del modello (v. infra). Agevolazioni contributive Non si applica dunque alle agevolazioni contributive in quanto l’elencazione degli aiuti indicati dalla norma riguarda una serie di agevolazioni fiscali ma nessuna in materia di lavoro. Pertanto, non sono interessati dall’ambito di applicazione, ad esempio: la decontribuzione Sud concessa ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 104/2020 e dall’art. 1, commi da 161 a 168 della legge n. 178/2020; gli esoneri contributivi per l’assunzione di giovani e donne ai sensi dell’art. 1, rispettivamente, commi da 10 a 15 e da 16 a 19, della legge n. 178/2020. Naturalmente tali aiuti rileveranno, come d’altronde qualsiasi altro forma di agevolazione ricevuta durante il periodo di applicazione del Temporary Framework (scaduto il 30 giugno 2022), ai fini della verifica del rispetto dei massimali ma non ai fini del regime ombrello in quanto non risultano tra quelli che ricadono all’interno della disciplina che consente di avvalersi dello spostamento da una sezione all’altra del citato quadro europeo di aiuti. Utilizzo del regime ombrello Per potersi avvalere della sezione 3.12, è stato approvato l’11 dicembre 2021 il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Tale decreto, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 16, del D.L. n. 41/2021, ha previsto: 1) l’obbligo per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato comma 13 di attestare l’esistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12; 2) per le imprese che intendono avvalersi della sezione 3.12, di attestare anche le condizioni previste dal par. 87 della comunicazione di aiuti Temporary Framework Oltre a definire le modalità di attuazione per consentire alle imprese il suddetto spostamento di sezione, indica le modalità di applicazione dei massimali medio tempore vigenti. Occorre, infatti, tenere conto che il quadro di aiuti introdotto durante la pandemia è stato modificato più volte con innalzamento anche dei massimali applicabili alle due sezioni. A tal fine, la verifica del rispetto dei massimali va effettuata tenendo conto di qual era la disciplina vigente nel periodo interessato. Ad esempio, per la sezione 3.1, dal 19 marzo 2020 (data di entrata in vigore della Comunicazione) fino al 27 gennaio 2021 (prima modifica del massimale), il plafond era di 120 mila euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 100 mila per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e 800 mila euro per le altre imprese. Ai fini della verifica occorre poi tenere conto dell’impresa unica secondo la disciplina comunitaria, cioè quella che comprende, oltre al richiedente, le imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle predette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Occorre altresì tenere conto che la data da prendere a riferimento è quella in cui è sorto il diritto all’aiuto, a prescindere da quella di erogazione o di effettiva utilizzazione. Dichiarazione Ai fini dell’adempimento in questione - come anticipato - il modello da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate è quello approvato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 143438/2022 del 27 aprile 2022, modificato il 25 ottobre scorso con provvedimento del direttore prot. n. 398976/2022. In tale modello, rispetto a quello precedentemente approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 143438/2022 del 27 aprile 2022, è stata inserita la casella “ES” nel frontespizio che consente ai dichiaranti, ove sia stata barrata, di omettere la compilazione del quadro “A” e quindi evitare di indicare l’elenco degli aiuti fruiti. Tale possibilità riguarda, oltre ai soggetti cui non si applica il regime “ombrello” in quanto non hanno fruito di aiuti indicati all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021, anche coloro che pur avendone fruito soddisfano le seguenti condizioni: - per nessuno degli aiuti intendono fruire dei limiti previsti dalla sezione 3.12; - non hanno superato i massimali di aiuto previsti dalla sezione 3.1 e quindi non debbono procedere ad alcuna restituzione. Sono tuttavia esclusi dalla semplificazione in parola i contribuenti che hanno fruito degli aiuti IMU indicati nel quadro “A” del modello. Restituzione aiuti eccedenti Per la restituzione degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti, è possibile utilizzare il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), con esclusione della compensazione di crediti prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. A tal fine, sono stati istituiti i seguenti codici con risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 5 luglio 2022: - “8174” denominato “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE - art. 4 DM 11 dicembre 2021”; - “8175” denominato “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - INTERESSI - art. 4 DM 11 dicembre 2021”. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/16/autodichiarazione-aiuti-stato-covid-agevolazioni-contributive-devono-indicate-modello

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