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Archivio newsOpzione donna: cambiano i requisiti con la proroga al 2023
Tra gli interventi allo studio della legge di Bilancio 2023 in ambito pensionistico, sembra ormai scontata la proroga di Opzione donna, che consente alle lavoratrici di ottenere un trattamento pensionistico con requisiti notevolmente ridotti. In base alle attuali previsioni relative alla possibile proroga al 2023, i nuovi requisiti previsti saranno 35 anni di contributi, da raggiungere entro il 31 dicembre 2022, e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 per le lavoratrici autonome. I 35 anni di contribuzione richiesti dovranno essere maturati presso un’unica gestione al netto dei periodi di disoccupazione indennizzata, nonché di malattia e infortunio non integrati, per le iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e presso i fondi sostitutivi della stessa.
Mentre resta ancora incerta la possibilità di proroga della quota 102 oltre il 31 dicembre 2022, è ormai data per scontata la proroga, all’interno della legge di Bilancio 2023, di Opzione donna. Come funziona Opzione donna L’opzione donna è un regime sperimentale, previsto per la prima volta dalla legge Maroni (L. n. 243/2004) ed innovato dall’art. 16 D.L. n. 4/2019, che consente alle lavoratrici di ottenere un trattamento pensionistico con requisiti notevolmente ridotti rispetto a quelli previsti per la pensione anticipata ordinaria (art. 24 co. 10 D.L. n. 201/2011, attualmente e sino al 31 dicembre 2026 pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne) e per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente e sino al 31 dicembre 2024 pari a 67 anni di età e 20 anni di contributi, art. 24 co. 6 D.L. n. 201/2011). In cambio dell’anticipo nell’uscita dall’impiego, la lavoratrice acconsente al ricalcolo della pensione col sistema integralmente contributivo. Questo metodo di calcolo si basa sui versamenti accreditati nella posizione previdenziale dell’iscritto INPS, rivalutati annualmente in base alla variazione quinquennale del Pil nominale. La somma dei versamenti rivalutati (montante contributivo) è successivamente trasformata in pensione da un valore espresso in percentuale, il coefficiente di trasformazione, o coefficiente moltiplicatore, che cresce con l’età e che viene periodicamente adeguato all’aspettativa di vita. Il metodo di calcolo contributivo risulta normalmente penalizzante rispetto al sistema retributivo, metodo, quest’ultimo, basato sull’anzianità contributiva e sulla media dei redditi più recenti (generalmente i più elevati), rivalutati sulla base dell’indice Foi. Il ricalcolo contributivo previsto con Opzione donna, comunque, non comporta un taglio fisso dell’assegno pensionistico, ma la penalizzazione può variare: mediamente si attesta attorno al 25-30%, ma vi sono alcune ipotesi in cui si arriva a una decurtazione del 50%. Non bisogna comunque dimenticare i casi, particolari ma non rarissimi, in cui non sussistono penalizzazioni (ad esempio per il drastico calo della retribuzione pensionabile al termine della carriera). Requisiti Opzione donna 2022 Ad oggi, per ottenere l’opzione donna sono previsti i seguenti requisiti (art. 1 co. 94 L. n. 234/2021, messaggio INPS n. 169/2022). Per le lavoratrici dipendenti: - raggiungimento di 35 anni di contributi (al netto dei periodi di disoccupazione, malattia e infortunio non integrati, per le iscritte presso l’assicurazione generale obbligatoria e presso i fondi sostitutivi della stessa) entro il 31 dicembre 2021; - compimento, entro il 31 dicembre 2021, di 58 anni di età; in sostanza, la lavoratrice deve essere nata entro il 31 dicembre 1963; - attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi. Per le lavoratrici autonome: - raggiungimento di 35 anni di contributi (ugualmente, al netto dei periodi di disoccupazione, malattia e infortunio non integrati, relativamente ai periodi d’iscrizione presso l’assicurazione generale obbligatoria e presso i fondi sostitutivi della stessa) entro il 31 dicembre 2021; - compimento, entro il 31 dicembre 2021, di 59 anni di età; in pratica, la lavoratrice deve essere nata entro il 31 dicembre 1962; - attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 18 mesi. Finestre di attesa Le finestre di attesa osservate, pari a 12 o 18 mesi, non si applicano alle lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). A favore di queste lavoratrici, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 59, co. 9, L. n. 449/1997, con la finestra unica di accesso, collocata rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno. Requisiti 2023 In base alle attuali previsioni relative alla proroga di Opzione donna, i nuovi requisiti previsti saranno i seguenti. Per le lavoratrici dipendenti: - raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022; - compimento, entro il 31 dicembre 2022, di 58 anni di età; in sostanza, la lavoratrice dovrà essere nata entro il 31 dicembre 1964; - attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi. Per le lavoratrici autonome: - raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022; - compimento, entro il 31 dicembre 2022, di 59 anni di età; in sostanza, la lavoratrice deve essere nata entro il 31 dicembre 1963; - attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 18 mesi. Requisito contributivo I 35 anni di contribuzione richiesti devono essere maturati presso un’unica gestione, non è ammesso il cumulo di cui all’art. 1 co. 239 e ss. L. n. 228/2012, né il cumulo di cui all’art. 1 co.1 D.lgs. n. 184/1997. Il solo “cumulo” ammesso è quello interno all’Assicurazione generale obbligatoria INPS L. n. 613/1966: ad esempio, è ammesso il cumulo della contribuzione accreditata presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti con la contribuzione accreditata presso le gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti. I 35 anni di contribuzione, inoltre, devono essere raggiunti al netto dei periodi di disoccupazione indennizzata, nonché di malattia e infortunio non integrati, per le iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e presso i fondi sostitutivi della stessa. Lavoratrici che hanno già raggiunto i requisiti Grazie al beneficio della cristallizzazione dei requisiti, le lavoratrici che hanno maturato le condizioni richieste dalla legge di Bilancio 2022 entro il 31 dicembre 2021 possono comunque accedere alla pensione nel 2023 o negli anni a venire (INPS messaggio 169/2022; cfr. anche INPS, circolare 11/2019). Copyright © - Riproduzione riservata
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/18/opzione-donna-cambiano-requisiti-proroga-2023