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Archivio newsFormazione lavoratori in CIGS: chi è tenuto a frequentare i corsi e come vengono effettuati i controlli
La mancata o parziale partecipazione ai corsi professionali dei lavoratori in CIGS, i quali sono tenuti a aderire per mantenere o sviluppare le proprie competenze prima del termine del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, può portare alla decurtazione di parte della mensilità del trattamento di integrazione salariale. Ma, chi è tenuto a frequentare i corsi professionali e chi esegue i controlli? I soggetti interessati sono individuati dai decreti attuativi del 2 agosto 2022, mentre l’accertamento delle assenze nella frequentazione dei corsi professionali viene effettuata dagli ispettori del lavoro, i quali relazionano l’INPS per la materiale applicazione della sanzione e per il recupero delle somme che risultano indebitamente percepite. Qual è l’iter procedimentale di constatazione delle assenze?
Attraverso il comma 202 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021) è stato inserito all’interno del D.L.vo n. 148/2015, a partire dal 1° gennaio 2022, l’art. 25-ter: l’obiettivo perseguito dal Legislatore è, quello di ridefinire il meccanismo della condizionalità per i lavoratori coinvolti in programma di CIGS con lo scopo di migliorare e riqualificare le proprie competenze ed i profili professionali. La nuova norma ha abrogato l’art. 22 del D.L.vo n. 150/2015 che trattava la stessa materia. La norma, pur entrando in vigore, non è stata, immediatamente, operativa, in quanto ha rimandato a due decreti ministeriali che sarebbero dovuti essere emanati entro i primi giorni del mese di marzo: ciò non è avvenuto nei tempi previsti ed i due provvedimenti amministrativi son stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre ed i 28 ottobre u.s.: ora il quadro operativo si può considerare definito. Lavoratori in CIGS: iniziative formative e sanzioni Con il primo D.M. viene definita la disciplina che regola le modalità di attuazione delle iniziative formative dei lavoratori, mentre con il secondo, vengono fissate le modalità per gli accertamenti di natura sanzionatoria strettamente correlati alla mancata partecipazione ai corsi di qualificazione e riqualificazione professionale. I lavoratori beneficiari di CIGS con sospensione o riduzione di orario partecipano ad iniziative formative, finanziate anche dai Fondi interprofessionali o cofinanziate dalle Regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. La mancata partecipazione comporta l’irrogazione delle sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità fino alla decadenza. La riflessione che segue, si limita a trattare, unicamente, le questioni legate alla mancata o parziale partecipazione ai corsi professionali ai quali i lavoratori individuati sono tenuti a partecipare per mantenere o sviluppare le proprie competenze prima del termine del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa coperta dal trattamento integrativo straordinario. Con tale obiettivo il D.M., datato 2 agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2022, individua l’organo deputato alla vigilanza, quello che, materialmente, applica le sanzioni e quelle che debbono essere adottate nei confronti dei soggetti che, ammessi alla partecipazione ed alla frequentazione dei corsi di riqualificazione professionale, non partecipano o partecipano in misura non significativa. La partecipazione obbligatoria (vedremo, poi, in che termini) è richiesta dal programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) disciplinato dall’art. 1, comma 324, della legge n. 178/2020, in un contesto ove la collaborazione tra le aziende interessate, l’ANPA ed i sevizi regionali che si occupano di politiche attive del lavoro, appare essenziale. Ma, chi è tenuto a frequentare i corsi professionali? Leggendo l’art. 25-ter l’obbligo sembrava avere una portata universale (ossia sembrava riguardare tutti i dipendenti destinatari di trattamento di integrazione salariale straordinaria) ma esso è stato, al momento, limitato dai decreti ministeriali ad alcune situazioni che possono così riassumersi: a) quando è previsto espressamente dalla norma: è il caso, ad esempio, dell’art. 22-ter che disciplina la CIGS per transizione occupazionale ove, al comma 2, è sancita l’obbligatorietà dell’accordo sindacale in sede ministeriale e la formazione per tutti i lavoratori interessati ai provvedimenti integrativi straordinari i quali vengono concessi in deroga rispetto alla durata massima prevista dagli articoli 4 e 22 e per un massimo di dodici mesi complessivi non prorogabili. Ricordo, per inciso, che la ricollocazione in CIGS dei lavoratori in transizione occupazionale (perché eccedentari) offre, agli stessi, la possibilità di essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga ai liti di età, secondo la previsione dell’art. 47, comma 4, del D.L.vo n. 81/2015, con le stesse condizioni già in essere per i lavoratori titolari di un trattamento di NASPI; b) quando la partecipazione ai corsi di formazione e riqualificazione sia stata prevista nel verbale che conclude la procedura di informativa ed esame congiunto (che si può svolgere anche in via telematica) ex art. 24 del D.L.vo n. 148/2015. Ricordo che la procedura che coinvolge le organizzazioni sindacali interne e quelle territoriali appartenenti alle associazioni più rappresentative a livello nazionale, ha tempi “cadenzati”, nel senso che si esaurisce in 25 giorni se l’impresa ha più di 50 dipendenti ed in 10 per le aziende che occupano un organico inferiore; c) quando sia prevista nelle procedure sindacali che precedono l’accesso all’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà ex art. 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 29 (Fondo di integrazione salariale - FIS) e 40 (Fondi, anche interprofessionali delle Province Autonome di Trento e Bolzano). Il D.M. 2 agosto 2022 individua, all’art. 2, una serie di sanzioni che, il cui iter procedimentale (ed il riferimento è soltanto ad esso) presenta forti somiglianze con quello che riguarda le imprese che, pur essendo tenute, per accordo sindacale, alla rotazione dei lavoratori in CIGS, non danno applicazione alla stessa. Infatti, come vedremo tra poco, l’accertamento della mancanza a carico dei beneficiari del trattamento integrativo è degli ispettori del lavoro i quali relazionano l’INPS per la materiale applicazione della sanzione e per il recupero delle somme che risultano indebitamente percepite. Le sanzioni non prevedono il recupero della contribuzione figurativa e dell’assegno al nucleo familiare eventualmente erogato e sono state individuate dal D.M. nel modo seguente: a) la mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo (ed il comma 5 declina quali possono essere), nella misura compresa tra il 25% ed il 50% delle ore complessive per ognuno dei corsi proposti, porta all’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di 1/3 della mensilità del trattamento di CIGS, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter che consiste nella perdita di una mensilità di trattamento di integrazione salariale straordinario; b) se le assenze sono superiori e sono comprese tra il 50% (sarebbe stato il caso di precisare, oltre il 50% e ciò potrebbe avvenire anche con una precisazione amministrativa) e l’80% delle ore complessive previste per ciascuno dei corsi proposti, la decurtazione è uguale alla metà di una mensilità di CIGS, ferma restando la sanzione ex art. 25-ter consistente nella decurtazione di una mensilità; c) se le assenze non giustificate superano la soglia dell’80% delle ore complessive per ognuno dei corsi proposti, si arriva alla decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinario. Il successivo comma 5 individua alcune esimenti che si caratterizzano in un giustificato motivo che ha impedito la partecipazione alle giornate di corsi e che gli ispettori del lavoro, chiamati a verificare, debbono valutarne l’effettiva esistenza. Esse sono: a) documentato stato di malattia o infortunio (ovviamente, con certificazione medica probante); b) servizio civile o di leva (immagino volontaria e non obbligatoria, atteso che quest’ultima è stata abrogata da anni) o richiamo alle armi; c) stato di gravidanza per i periodi di astensione previsti dalla legge: la norma non lo dice esplicitamente, ma sono da considerare equiparati i periodi per affidamento od adozione, nonché il congedo per paternità ex art. 28 del D.L.vo n. 151/2001 e, limitatamente, ai giorni di fruizione, quello previsto dall’art. 27-bis del citato Decreto Legislativo, introdotto, a partire dal 13 agosto u.s., dal D.L.vo n. 105/2022; d) citazioni in Tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del Magistrato; e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati. Per essi si intendono, a mio avviso, le necessità derivanti dal decesso di un familiare o situazioni che comportano un particolare impegno nella cura e nell’assistenza di familiari, ecc.; f) casi di limitazione legale della mobilità personale (ad esempio, arresti domiciliari); g) ogni comprovato altro elemento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare ad iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo (ad esempio, calamità naturali, scioperi dei trasporti pubblici, ecc.). Accertamenti e controlli Ma, chi è tenuto ad accertare le assenze nella frequentazione dei corsi professionali? L’art. 3 individua come competente alla rilevazione delle assenze il servizio ispettivo competente per territorio (ossia quello nel cui ambito insiste la sede ove si svolgono i corsi professionali) il quale può intervenire: a) nell’ambito delle proprie competenze a seguito di specifici programmi dell’Ufficio, ossia a seguito di piani di controllo predisposti o a seguito di richiesta di intervento pervenuta; b) nel corso degli accertamenti già previsti dal comma 6 dell’art. 25 del D.L.vo n. 148/2015, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di integrazione salariale: in questo caso va accertato se lo svolgimento della formazione si è, concretamente, svolto secondo il programma aziendale presentato al Ministero del Lavoro e già conosciuto dall’Ispettorato territoriale del Lavoro competente per territorio, al quale la richiesta di concessione della CIGS è giunta, contestualmente, a quella presentata al Ministero del Lavoro (art. 25, comma 5). In assenza di altre specifiche indicazioni (che, pure, sarebbe opportuno che pervenissero dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro o dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro), il personale ispettivo dovrà seguire le indicazioni già contenute nella circolare del Dicastero del Lavoro n. 27/2016. L’iter procedimentale di constatazione delle assenze è abbastanza semplice: qualora dai registri dell’Ente di formazione risultino assenze ingiustificate sulla base di quanto indicato al comma 5 (ed è per questo che sarebbe necessario un qualche ulteriore chiarimento amministrativo da parte degli organi centrali) l’ispettore provvede alla contestazione della sanzione ai lavoratori per i quali risulta, oggettivamente, l’assenza come non giustificata e, contemporaneamente, né da comunicazione all’INPS, competente per territorio, ai fini della successiva applicazione. Lo stesso iter viene previsto all’art. 4 del D.M. per i Fondi di solidarietà bilaterali, per i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, per il FIS e per i Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano: le modalità per procedere alla decurtazione delle mensilità d integrazione salariale ai lavoratori destinatari degli interventi integrativi salariali che sono a carico dei predetti Fondi sono individuati dai soggetti preposti alla loro gestione (ossia, i comitati di amministrazione previsti dall’art. 35 del D.L.vo n. 148/2015). Copyright © - Riproduzione riservata