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Archivio newsInvestimenti in beni strumentali nuovi: le valutazioni da fare entro il 31.12.2022
La Legge 160/2019 (Finanziaria 2020) – prima – e la Legge 178/2020 (Finanziaria 2021) – poi – hanno introdotto il credito d’imposta per le spese sostenute a fronte di investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali; credito d’imposta che ha sostituito le precedenti deduzioni dal reddito imponibile, meglio conosciute come “super-ammortamento” e “iper-ammortamento”.
La Finanziaria 2022 (Legge 234/2021) ha ulteriormente prorogato l’agevolazione fino al 2025, seppure riducendone la misura percentuale, mentre il recente “decreto Aiuti” (D.L. 50/2022) l’ha incrementata per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel 2022.
Le misure di vantaggio variano nel tempo:
- relativamente ai cd. “beni generici”, cioè diversi da quelli “Industria 4.0”, l’agevolazione è prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022, fatta salva la possibilità di prenotarla entro tale data (ordine accettato e acconto del 20%), con effettuazione dell’investimento entro il 30.06.2023;
- relativamente ai beni materiali e immateriali cd. “Industria 4.0” l’agevolazione, ancorché prevista fino al 31.12.2025 (ovvero fino al 30.06.2026 con prenotazione entro il 31.12.2025) è scalettata con percentuali decrescenti, a seconda dell’anno di effettuazione degli investimenti.
Al netto di eventuali ulteriori interventi nella prossima Legge di Bilancio (dei quali lo Studio fornirà tempestive informazioni), occorre valutare l’opportunità di effettuare nuovi investimenti entro il 31.12.2022 o quanto meno prenotare gli stessi entro tale data, per poter beneficiare delle percentuali più elevate.
Si ricorda che per individuare il periodo di effettuazione dell’investimento, bisogna avere riguardo al principio di competenza (art. 109 Tuir), in base al quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tenere conto di clausole di riserva della proprietà. Inoltre:
- per i beni in leasing, rileva la data di consegna, oppure la dichiarazione di esito positivo del collaudo, se il contratto prevede la clausola di prova a favore del locatario; non assume invece nessuna rilevanza la data del riscatto;
- per i beni realizzati in economia, vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza;
- nel caso di contratto di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione dei lavori, oppure, in caso di SAL (stati di avanzamento dei lavori) alla data in cui l’opera o la porzione di opera è verificata ed accettata dal committente.
CREDITO D’IMPOSTA BENI GENERICI – IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi, “generici”, cioè diversi da quelli “Industria 4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati sia dalle imprese, che dai lavoratori autonomi, fino al 31.12.2022 ovvero fino al 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 l’ordine sia accettato dal fornitore e che siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisto.
La misura dell’agevolazione è fissata nel 6% dell’investimento, con un limite massimo di costi pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro, per i beni immateriali.
CREDITO D’IMPOSTA BENI “INDUSTRIA 4.0” – IMPRESE
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0” spetta esclusivamente alle imprese.
Per quanto riguarda i beni materiali nuovi, il riferimento è la Tabella A allegata alla Finanziaria 2017 ed il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.
Relativamente ai beni immateriali nuovi, il riferimento è la Tabella B allegata alla Finanziaria 2017 ed il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento.
ADEMPIMENTI RICHIESTI
Le fatture relative agli investimenti in esame devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione normativa di riferimento. L’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad interpello n. 270 del 18.5.2022 ha precisato che il suddetto richiamo va riportato anche sui documenti di trasporto. E’ possibile integrare / regolarizzare i documenti già emessi, prima dell’esecuzione di attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Può essere ad esempio utilizzata la seguente dicitura:
E’ inoltre necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la determinazione dell’importo agevolabile.
Si ricorda, infine, che per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0” è necessario:
- disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o perito industriale, iscritti nei rispettivi Albi professionali, ovvero di un attestato di conformità rilasciato da un Ente certificatore accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e che siano interconnessi al sistema aziendale;
- inviare una comunicazione al MISE (utilizzando lo specifico modello) per consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative; l’invio va effettuato entro il termine di presentazione del mod. Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. La mancanza della comunicazione non pregiudica comunque la spettanza dell’agevolazione.
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
Il credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 con i seguenti codici tributo:
- 6935 per i beni generici
- 6936 per i beni materiali “Industria 4.0”
- 6937 per i beni immateriali “Industria 4.0”.
Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (ovvero entro il 30.6.2023 se prenotati) l’utilizzo va effettuato in n. 3 rate di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione / interconnessione.
Lo Studio Associato Marchetti resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti in merito.