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Quota 103: quali requisiti serviranno e come funzionerà

Il nuovo canale di pensionamento quota 103, che si rivolge al lavoro dipendente privato e pubblico, ai lavoratori autonomi e ai parasubordinati, dovrebbe prevedere la combinazione di un requisito contributivo di 41 anni e 62 di età. E' quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio per il 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre. Si prevede inoltre una finestra mobile trimestrale per i dipendenti privati e gli autonomi e semestrale per i dipendenti pubblici. Si introduce poi, come si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, un bonus per chi decide di restare al lavoro una volta raggiunti i requisiti di pensionamento con una decontribuzione pari al 10%.

Tra gli interventi che troveranno sede nella legge di Bilancio 2023, esaminati durante il Consiglio dei Ministri del 21 novembre, vi sono il rinnovo di Opzione donna con modifiche in funzione della maternità (in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi), dell’Ape sociale e da un nuovo canale di pensionamento anticipato che sostituirà quota 102 (con il requisito di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni ) che termina il proprio periodo di sperimentazione al 31 dicembre 2022. Il “punto di caduta” è come nelle ipotesi circolate negli ultimi giorni una rinnovata quota 103 che risulta dalla combinazione di un requisito contributivo di 41 anni di contributi cui si accompagnerebbe una età minima di 62 anni. I vincoli di bilancio Si vuole evitare che si generino impatti finanziari non sostenibili considerando lo stringente vincolo di bilancio presente quest’anno, come sottolineato dal Presidente del Consiglio e ribadito dal Ministro dell’Economia che ha inoltre evidenziato come gli interventi in ambito previdenziale devono essere coperti all'interno dello stesso settore d'intervento. La finalità di quota 103 L’obiettivo è quello di offrire una ulteriore possibilità di exit stategy previdenziale, che si aggiunge alle misure prorogate sopra citate e agli altri canali per dir così “di nicchia” (es. lavoratori precoci) evitando che si generi un ripido innalzamento dei requisiti di pensionamento dal 1° gennaio prossimo con la possibilità di accedere unicamente alla pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi) o al pensionamento anticipato (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini indipendentemente dall’età anagrafica e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono poi essere azionate anche nel 2023 quota 100 e quota 102 da chi abbia conseguito il relativo diritto rispettivamente entro il 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022. Per come è strutturato quota 103 che dovrebbe durare ugualmente un anno, con un requisito contributivo di 41 anni di contributi sembra anche volersi dare un messaggio di prospettiva con volontà, in un percorso di legislatura e compatibilmente con la sostenibilità finanziaria della misura, di addivenire negli anni prossimi ad una quota 41 “secca”, 41 anni di contributi cioè indipendentemente dall’età anagrafica. Va ricordato come è stato già avviato un percorso di concertazione sia dal Premier Giorgia Meloni che dal Ministro del Lavoro Marina Calderone con l’intento di prevedere nel prossimo anno una riforma strutturale del sistema previdenziale sia in termini di flessibilità in uscita che di attenzione alla futura pensione delle giovani generazioni anche con il contributo sinergico della previdenza complementare e una riflessione sulla separazione tra spesa previdenziale e spesa assistenziale. Il possibile meccanismo di funzionamento Lo schema dovrebbe essere analogo a quello di quota 100 e quota 102 con la possibilità di accedervi da parte dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, dei lavoratori autonomi e dei parasubordinati. Anche in questo caso il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi della speranza di vita e non si prevede alcun ricalcolo dell’assegno pensionistico, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31.12.1995). Si prevede poi una finestra mobile trimestrale per i dipendenti privati e gli autonomi e semestrale per i dipendenti pubblici (per cui si prevede anche un obbligo di preavviso semestrale). Per coloro che accedono al pensionamento con quota 103 si prevede il divieto di cumulo pensione-reddito, valido fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (fanno eccezione i redditi da lavoro autonomo "occasionale" per un massimo di 5mila euro lordi annui). Dovrebbe poi confermarsi anche con riferimento a quota 103 la possibilità per i fondi di solidarietà di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti appunto per l'accesso a tale canale di pensionamento. Si introduce poi, come si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, un bonus per chi decide di restare al lavoro una volta raggiunti i requisiti di pensionamento con una decontribuzione pari al 10% (dovrebbe trattarsi della quota del 9,19% a carico del dipendente). Si incrementerebbe così la retribuzione del dipendente con un trattamento previdenziale che rimarrebbe in misura pari quello maturata al momento del raggiungimento dei requisiti per accedere al pensionamento. E’ ancora opportuno evidenziare il legame possibile con la previdenza complementare. L’aderente che acceda al pensionamento con quota 103 avendo maturato i requisiti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza e avendo cessato l’attività per pensionamento anticipato, potrà chiedere alternativamente o l’erogazione della prestazione in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che sarà erogata dai 62 anni fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o l’erogazione della prestazione in capitale e in rendita secondo le regole previste all’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005 (100% sotto forma di rendita o massimo 50% capitale e 50% comunque sotto forma di rendita). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/22/quota-103-requisiti-serviranno-funzionera

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