Entro la fine del 2022 le aziende che occupano lavoratori subordinati devono effettuare una serie di adempimenti, verifiche e controlli. Si tratta in primo luogo del conguaglio fiscale d’imposta e delle verifiche in merito alla spettanza del trattamento integrativo del reddito. Deve, inoltre, essere completato il calcolo del TFR maturato e verificato il rispetto della normativa vigente in termini di fruizione delle ferie legali e dei fringe benefit, il cui limite è stato innalzato da decreto Aiuti quater. In una infografica il riepilogo delle scadenze.
Come ogni anno, in vista del termine del periodo d’imposta, il datore di lavoro deve predisporre una serie di verifiche riguardanti il corretto svolgimento del rapporto di lavoro, il rispetto delle scadenze previste per il conguaglio fiscale e i premi di produzione.
Conguaglio fiscale
Le operazioni finanziarie derivanti dalle risultanze del conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2023: in base al criterio di cassa allargato, previsto dal TUIR, vanno a comporre il reddito del lavoratore anche le somme e i valori effettivamente corrisposti entro il 12 gennaio 2023, se riferiti a spettanze del 2022.
In fase di elaborazione del LUL di dicembre è dunque necessario procedere:1) Determinazione base imponibileSono esenti da tassazione gli importi erogati a titolo di:
- contributi previdenziali a carico del lavoratore;
- premi per polizze a copertura dei rischi professionali da infortunio;
- indennità di mensa (fino a 5,26 euro al giorno);
- assegni per il nucleo familiare;
- indennità di trasferta - in Italia fino a 46,48 euro al giorno e all’estero fino a 77,47 euro;
- rimborsi per spese di trasferta - in Italia fino a 15,49 euro al giorno e all’estero fino a 25,82 euro;
- trasferimenti in Italia fino a 1.549,37 euro all’anno e all’estero fino a 4.648,11 euro all’anno;
N.B. gli arretrati degli anni precedenti va applicata la tassazione separata. |
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) Calcolo dell'IRPEF netta: previo calcolo delle detrazioni annue spettanti, stornare le detrazioni già fruite in corso d’anno dal lavoratore dipendente e determinare l'imposta netta complessiva.
3) Effettuazione del conguaglioAll’imposta netta determinata in via definitiva deve essere sottratto il totale delle ritenute operate in corso d’anno al fine di:
- recuperare la differenza in meno qualora l'imposta netta risulti superiore all'ammontare trattenuto;
- rimborsare al dipendente l'eccedenza qualora le ritenute operate eccedano l'imposta netta.
Trattamento integrativo del reddito
Il trattamento integrativo del reddito spetta ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a condizione che il reddito complessivo annuale non sia essere superiore a euro 15.000.
Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare: o pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda o comunque non superiore a 1.200 euro annui.
In sede di conguaglio, il datore di lavoro
verifica la spettanza del trattamento o della ulteriore detrazione e, qualora risulti non spettante o erogata in eccesso, provvede al
recupero del relativo importo operando una
ritenuta in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro.
Calcolo e accantonamento TFR
Ogni anno a dicembre il datore di lavoro deve completare il calcolo del TFR maturato, sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all’importo della retribuzione, dovuta per l’anno stesso, divisa per il
coefficiente 13,5, e provvedere al suo accantonamento. La base imponibile per il calcolo è costituita dagli elementi retributivi aventi natura tipica, normale e ripetuta nel rapporto di lavoro minimo contrattuale: aumenti periodici di anzianità, superminimi, indennità di maneggio denaro, maggiorazione turni, straordinario fisso ripetitivo, premi presenza, valori convenzionali mensa, indennità per disagiata sede, importi forfettari, cottimo, provvigioni, premi e partecipazioni, prestazioni retributive in natura, altre somme riconosciute e corrisposte a titolo non occasionale.
Il fondo di trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre di ogni anno deve, infatti, essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Sulla somma determinata a titolo di rivalutazione del fondo per il TFR è dovuta un’
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al
17%. La misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. In precedenza, l’imposta era pari all’11%.
L’imposta sostitutiva, a carico del datore di lavoro, deve essere
versata in 2 rate:
· l’acconto entro il
16 dicembre;
· il saldo entro il
16 febbraio dell’anno successivo.
Attenzione Le imprese che occupano almeno 50 addetti, essendo tenute a versare il TFR al fondo di tesoreria INPS, devono determinare la rivalutazione sulla quota di TFR versata al Fondo, calcolare l’imposta sostituiva e recuperare tale importo in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. |
Verifica fruizione ferie
Il rispetto della normativa vigente in termini di fruizione delle ferie legali pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di operare dei
controlli e una serie di conseguenti
adempimenti.
Entro il mese di
dicembre 2021 i lavoratori dipendenti devono aver fruito di almeno due settimane delle ferie maturate nell’anno in corso, mentre le eventuali settimane di ferie residue devono essere godute entro il
30 giugno 2023.
Il termine ordinario di fruizione si
sospende in caso di:
- astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
- malattia di lunga durata.
Verifica fringe benefits esenti
Il
decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022) ha aumentato
fino a 3.000 euro, per l’anno 2022, la soglia di esenzione dei fringe benefit che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam. L’agevolazione si applica
limitatamente all’anno d’imposta 2022, ovvero alle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
Ascolta il podcast Fringe benefit fino a 3.000 euro: quali modalità per l’erogazione?
In caso di ricorso ai voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle
utenze domestiche del
servizio idrico integrato, dell’
energia elettrica e del
gas naturale.
In questo caso il datore di lavoro, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, deve acquisire e conservare la documentazione per giustificare della somma spesa ovvero una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da parte del lavoratore interessato.
La valorizzazione dei fringe benefit deve avvenire in base al loro valore normale: si tratta, come stabilito dal TUIR, del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
In una
infografica il riepilogo delle scadenze.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/23/scadenze-datori-lavoro-entro-dicembre-2022-infografica