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Crisi d’impresa: misure protettive del debitore solo su richiesta e al massimo per dodici mesi

La possibilità di ottenere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari nei confronti della propria impresa al fine di svolgere con successo il processo di turnaround ha spesso rappresentato una delle principali ragioni per le quali l’imprenditore in crisi faceva accesso a procedure di regolazione della crisi come il concordato preventivo, specie nella fase del ricorso “in bianco”. Ma ci sono alcune norme che, al fine di contemperare gli interessi del debitore con quelli dei creditori, hanno reso tale blocco delle azioni meno automatico, prevedendone altresì, una durata massima di dodici mesi.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/26/crisi-impresa-misure-protettive-debitore-richiesta-massimo-dodici

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