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Archivio newsWelfare fino a 3.000 euro, ma solo per il 2022. Con quali impatti per le imprese?
Con il decreto Aiuti quater il legislatore interviene nuovamente in ambito welfare innalzando a 3.000 euro la soglia di esenzione per i fringe benefit garantiti ai dipendenti nel corso del 2022. Già in precedenza si era registrato un intervento legislativo che aveva portato il limite a 600 euro prevedendo altresì la possibilità di esentare il rimborso delle spese per utenze domestiche. La misura è senz’altro di aiuto in un momento di difficoltà per aziende e lavoratori, ma sarebbe auspicabile una normazione più strutturale anche per consentire una adeguata pianificazione alle società sul lungo periodo. Da non trascurare, inoltre, gli impatti per le aziende già impegnate nelle operazioni di chiusura dell’anno fiscale, che dovranno riverificare l’ammontare complessivo di benefit erogati.
In base a quanto previsto dall’art 51 comma 3 del TUIR, i beni e i servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti o famigliari costituisce reddito imponibile, ed è determinato secondo il criterio del valore normale (art 9 del TUIR). Tale regola generale viene però derogata in tutti quei casi, puntualmente elencati nel comma 2 dell’art. 51, in cui tali beni o servizi sono esclusi da tassazione o nei casi in cui il loro valore tassabile debba essere determinato forfettariamente, in base a quanto previsto dall’art. 51 comma 4. Inoltre, il comma 3 dell’art 51 del TUIR stabilisce un’altra modalità esclusione dal reddito per quei beni e servizi di modesto valore, che sommati non superino il valore complessivo di 258,23 euro annui. Tale limite annuo non costituisce una franchigia di esenzione ma una soglia massima di beni e servizi cedibili in esenzione di imposta, se il valore annuo complessivo supera tale soglia, tutto l’importo deve essere assoggettato a tassazione. Il primo intervento del decreto Aiuti Bis Tale soglia di esenzione, già temporaneamente innalzata nel 2020 e nel 2021, a 516,46 euro, è stata oggetto di ulteriore modifica per effetto del decreto Aiuti bis in vigore dal 10 agosto scorso, che in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR, ha stabilito che “non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”. Tale intervento, che risponde a logiche emergenziali, ha la duplice conseguenza di innalzare la soglia di esenzione e di ampliare l’ambito oggettivo della norma prevedendo che possano rientrare in tale soglia anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Il decreto Aiuti quater In data 10 Novembre 2022 il Consiglio dei Ministri interviene nuovamente su tale punto approvando il decreto Aiuti quater, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2022 come D.L. n. 176/2022.Ascolta il podcast Fringe benefit fino a 3.000 euro: quali modalità per l’erogazione? L’art. 3 comma 10 del decreto legge interviene riscrivendo parzialmente l’art. 12 del D.L. n. 115 del 2022, in particolare è previsto che l’importo di 600 euro, venga ulteriormente innalzato a 3.000 euro. In tal modo il valore massimo di esenzione che originariamente è pari a 258, 23 euro annui ed è applicabile solamente a beni e servizi, per effetto dei due decreti aiuti passa a 3.000 euro e ricomprende anche le somme relative al pagamento delle utenze domestiche. Inoltre, viene formalmente chiarito, in linea con quanto anticipato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 35/E/2022, che la deroga alle previsioni dall'art. 51, comma 3 è relativa alla «prima parte del terzo periodo,” ossia al fatto che l’applicazione di tale disposizione è limitata alle casistiche il cui il datore di lavoro eroga beni e servizi, includendo in tale temporanea previsione anche i rimborsi. Pertanto, l’ultima parte dell’art. 51 comma 3 non subisce modifiche per effetto dei due decreti Aiuti bis e quater e conseguentemente è confermato che si superamento della soglia di 3.000 euro comporta l’integrale assoggettamento a tassazione dei beni, servizi e rimborsi erogati nel corso del 2022. E’ appena il caso di precisare che, a fronte del principio di armonizzazione delle basi imponibili, l’esenzione fiscale esplica i propri effetti anche in ambito contributivo. Considerazioni finali L’intervento del legislatore, modificando il decreto Aiuti bis ne mantiene le caratteristiche di temporaneità, prevedendo l’applicazione della nuova disposizione per il solo anno fiscale 2022. Tale aspetto limita notevolmente lo spazio di manovra delle aziende nella pianificazione di interventi Welfare a medio lungo periodo seppur impattando considerevolmente sulla gestione dei conguagli fiscali per l’anno 2022, da parte delle aziende. Difatti le aziende, già impegnate nelle operazioni di chiusura dell’anno fiscale, dovranno riverificare l’ammontare complessivo di benefit erogati al fine di esentare eventuali importi che erano stati consideranti imponibili in considerazione della soglia di 600 euro previgente, valutare l’eventuale erogazione di ulteriori supporti che non erano stati messi in bilancio precedentemente e gestirne la tassazione entro la chiusura del conguaglio fiscale che per la maggior parte delle società avviene a dicembre. Ad esempio, essendo la soglia di 3.000 euro decisamente alta, i dipendenti che normalmente non avevano plafond per i benefit di modifico valore (tipicamente gli assegnatari di autovettura aziendale in uso promiscuo) potrebbero giovarsi dell’incremento del limite. In conclusione, per quanto tale intervento venga a supporto dei datori di lavoro che intendono garantire aiuto ai dipendenti per far fronte alle maggiori spese previste per i mesi invernali, non costituisce un intervento strutturale che è quantomeno necessario per una progettualità welfare di medio lungo periodo. Si auspica che tale ulteriore intervento temporaneo sia indicativo di una volontà del legislatore di intervenire a lungo termine attraverso la legge di Bilancio 2023. Si segnala, da ultimo, che la misura non è necessariamente destinata ad una specifica categoria di dipendenti potendo le aziende definire l’erogazione anche ad personam. Resta naturalmente confermata l’impossibilità di sostituire componenti cash tassate con benefit esenti al di fuori delle specifiche previsioni sulla detassazione per la produttività aziendale. Copyright © - Riproduzione riservata
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/26/welfare-3-000-euro-2022-impatti-imprese