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Archivio newsQuota 103: beneficiari, requisiti e condizioni per fruire dell’anticipo pensionistico nel 2023
Uscita dal lavoro con un minimo di 62 anni di età e 41 anni di contributi da raggiungere entro il 31 dicembre 2023. E’ quanto previsto dalla bozza del disegno di legge di Bilancio 2023 per la pensione anticipata quota 103. Il requisito contributivo di 41 anni di versamenti può essere ottenuto anche in regime di cumulo, escludendo, però, i periodi maturati presso le casse professionali private. L’assegno può avere un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente. Quota 103 non può essere ottenuta immediatamente, alla maturazione dei requisiti utili, ma è necessario un periodo di attesa per la liquidazione della prestazione, detto finestra, che inizia a trascorrere a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito utile.
Terminato il triennio di sperimentazione per la pensione quota 100, nonché l’annualità di sperimentazione per quota 102, il disegno di legge di Bilancio 2023 ha introdotto un nuovo trattamento, andando ad aggiungere l’art. 14 bis al D.L. n. 4/2019, che disciplinava le prestazioni pensionistiche anticipate agevolate previgenti: si tratta della pensione quota 103, o pensione anticipata flessibile. Anche quota 103, come quota 100 e quota 102, consiste in una pensione anticipata con requisiti in deroga rispetto all’art. 24 co. 10 D.L. n. 201/2011 (pensione anticipata ordinaria legge Fornero): è infatti liquidata con requisiti contributivi più leggeri, pari a 41 anni di accrediti, da raggiungersi entro il 31 dicembre 2023, unitamente al requisito anagrafico, pari a 62 anni di età. La vecchia quota 102 prevedeva un requisito contributivo più leggero, pari a 38 anni di contributi, ma un requisito anagrafico più pesante, pari a 64 anni di età, da maturarsi entro il 31 dicembre 2022. Si ricorda che la pensione di vecchiaia ordinaria prevede un requisito anagrafico minimo pari a 67 anni, mentre la anticipata ordinaria prevede un requisito contributivo minimo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, più 3 mesi di finestra. Requisiti contributivi e assicurativi Quota 103 può essere richiesta dagli iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione Separata INPS: il requisito contributivo di 41 anni di versamenti può essere ottenuto anche in regime di cumulo, escludendo, però, i periodi maturati presso le casse professionali private di cui al D.lgs. 103/1996 o privatizzate di cui al D.lgs. 509/1994. In merito alla contribuzione utile, per gli iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria ed i fondi sostitutivi è necessario verificare almeno 35 annualità di contribuzione al netto degli accrediti per disoccupazione indennizzata, malattia e infortunio (art.22, co.1, L. 153/1969; circ. Inps 180/2014). Il trattamento pensionistico non può essere richiesto, in parallelo a quanto già previsto per quota 100 e per quota 102, da chi fa parte del personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina del D.Lgs. n. 165/1997, o del personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza. Tetto massimo di importo Quota 103 è determinata senza operare penalizzazioni o ricalcoli integralmente contributivi, ma può avere un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente. Il tetto di importo si applica solo in relazione alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento ordinario Fornero (art. 24 DL 201/20119. Finestre di attesa per l’uscita Quota 103 non può essere ottenuta immediatamente, alla maturazione dei requisiti utili, ma è necessario un periodo di attesa per la liquidazione della prestazione, detto finestra, che inizia a trascorrere a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito utile. Nello specifico, le finestre sono pari a: - 3 mesi, per i lavoratori del settore privato, sia dipendenti, che autonomi o parasubordinati; - 6 mesi, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previa presentazione della domanda di collocamento a riposo con un preavviso minimo di 6 mesi. Per coloro che hanno già maturato i requisiti per la quota 103 al 31 dicembre 2022, la finestra si apre il 1° aprile 2023 se lavoratori del settore privato, il 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici. Come avviene per la generalità dei trattamenti pensionistici, ai dipendenti del comparto Scuola e AFAM si applica la cosiddetta finestra unica annuale (art.59, co.9, L. 449/1997), che prevede una sola data di uscita dal lavoro, previa presentazione della domanda di cessazione dal servizio entro le date stabilite. Cristallizzazione dei requisiti Chi perfeziona le condizioni richieste per questa tipologia di pensionamento entro il 31 dicembre 2023 può chiedere quota 103 anche successivamente, secondo quanto disposto dall’art. 14-bis D.L. 4/2019. In buona sostanza, per questo trattamento, i requisiti, una volta maturati, sono “cristallizzati”: la pensione può essere allora richiesta in qualsiasi momento, anche nell’ipotesi in cui la legge non preveda più la possibilità di avvalersi della prestazione previdenziale o ne inasprisca le condizioni. A questo proposito, è importante tener presente che entro il 31 dicembre 2023 è richiesta la sola maturazione dei requisiti per la pensione con quota 103 e non anche la chiusura della finestra (decorrenza del trattamento), che può essere successiva. Incumulabilità della pensione con i redditi di lavoro In analogia a quanto già previsto per quota 100 e per quota 102, il Ddl di Bilancio 2023 stabilisce che quota 103 non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente ed almeno sino al 31 dicembre 2024 pari a 67 anni, art.24 co.6 D.L. 201/2011). Sono cumulabili con la prestazione pensionistica i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 del Codice civile, nel limite di 5.000 euro annui lordi di compensi. Copyright © - Riproduzione riservata