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Archivio newsPrestazioni occasionali: tornano i voucher per il 2023. Chi potrà utilizzarli
Utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale oltre il limite dei 5.000 euro, purchè entro il tetto complessivo di 10.000 euro annui. E’ quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio 2023, che reintroduce i voucher per il lavoro occasionale e stagionale. Potranno avvalersi della nuova disposizione le aziende agricole, alberghiere e le strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori. Rimangono invariate le procedure, pertanto per l'accesso alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all'interno della piattaforma informatica INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
A sorpresa tornano i buoni lavoro per tutta una serie di attività contraddistinte da una più o meno ricorrente stagionalità. Il disegno di legge di Bilancio 2023 trasmesso alla Camera per l’iter di approvazione reca una disposizione che modifica l’art. 54-bis del D.L. n. 50/ 2017 e consente in alcuni settori l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale oltre il limite dei 5.000 euro purchè entro il tetto complessivo di 10.000 euro annui. Chi può utilizzare i buoni lavoro Potranno avvalersi della nuova disposizione, oltre che le aziende agricole, anche le aziende alberghiere e le strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori, senza limite delle categorie dei prestatori utilizzabili grazie alla soppressione del comma 8-bis del predetto articolo 54.bis. Con la cancellazione della lettera b) del comma 14 dell’art. 54-bis viene meno per le aziende agricole il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario; c. persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 150/2015; d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Anche le aziende del settore agricolo potranno utilizzare, per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare, prestazioni di lavoro occasionale qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Utilizzo della piattaforma informatica INPS: registrazione e comunicazione Rimangono invariate le procedure, pertanto per l'accesso alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge n. 12/1979, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, denominata “piattaforma informatica INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. Permane pertanto l’obbligo per l’utilizzatore di comunicare i dati identificativi del prestatore, la retribuzione concordata, luogo, durata, tipologia e settore dell’attività lavorativa, e tutte le informazioni necessarie. La comunicazione va presentata attraverso il servizio online ed entro un’ora prima dell’inizio della prestazione. Effettuata la comunicazione, il lavoratore riceve tramite mail o sms relativa notifica e l’Inps provvede ad erogare il compenso entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento dell’incarico professionale. In alternativa, il prestatore può validare la prestazione tramite l’apposito servizio web predisposto dall’INPS, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa. Quindi può riscuotere il compenso, che viene immediatamente messo in pagamento, presso gli sportelli postali. Il lavoratore non potrà percepire più di 10.000 euro l’anno per prestazioni occasionali ma non più di 2.500 euro l’anno per quelle effettuate presso uno stesso datore di lavoro, così come il datore di lavoro può ricorrere a più prestazioni di lavoro occasionale e a diversi prestatori purchè i compensi per le attività lavorative non superino i 10.000 euro l’anno e i 2.500 euro per un singolo prestatore, salvo le eventuali eccezioni previste. Copyright © - Riproduzione riservata