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Archivio newsIndennità una tantum 200 euro: istanze di riesame entro il 25 febbraio
L’INPS, con il messaggio n. 4314 del 2022, interviene in materia di indennità una tantum di 200 euro in favore di alcune categorie di lavoratori per fornire indicazioni sulla gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle istanze presentate. L’invio delle domande deve avvenire entro il termine, non perentorio, fissato al 25 febbraio 2022.
Nel messaggio n. 4314 del 30 novembre 2022, l’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti lavoratori autonomi le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi. Domande indennità una tantum L’istanza di riesame deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dal 30 novembre 2022, accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”. Collaboratori coordinati e continuativi I contratti di collaborazione coordinata e continutiva devono essere attivi al 18 maggio e il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata, non titolare di trattamenti pensionistici nè iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.L’indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro. Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti L’indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti, spetta se è stato svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro. I richiedenti devono inoltre fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo Ai fini dell’accesso all’indennità i lavoratori richiedenti, nell’anno 2021, devono aver avuto almeno 50 contributi giornalieri versati nel Fondo spettacolo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro. Lavoratori autonomi occasionali L’indennità spetta ai lavoratori autonomi che, nel periodo di osservazione che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile. Per i contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 -siano già iscritti alla Gestione separata. Incaricati alle vendite a domicilio Il riconoscimento dell’ indennità una tantum di importo pari a 200 euro spetta agli incaricati alle vendite a domicilio a patto che gli stessi possano fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata. Percettori NASpI e DIS-COLL Il riferimento alla titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, quale condizione di accesso all’indennità una tantum di import pari a 200 euro, si intende come effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle richiamate indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL). A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 30/11/2022, n. 4314