News
Archivio newsDetassazione mance: cosa cambierà per i lavoratori del settore turistico-alberghiero
Tassazione agevolata per le somme erogate a titolo di liberalità dai clienti, anche tramite mezzi di pagamento elettronici, ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: ristoranti, bar, sale da ballo e da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. Lo prevede il disegno di legge di Bilancio 2023. A partire dal prossimo anno, le mance erogate ai lavoratori di questi settori saranno soggette a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Quali sono i limiti al beneficio fiscale?
Con il duplice intento di incrementare il reddito dei lavoratori del comparto turistico-alberghiero e di incentivare i clienti a lasciare una mancia al momento del pagamento, il disegno di legge di Bilancio 2023 detassa le somme erogate a titolo di liberalità dai clienti ai prestatori del servizio. Secondo la Relazione di accompagnamento, il provvedimento dovrebbe anche diminuire la diffusa evasione derivante dalla corresponsione in contanti delle mance. La materia è peraltro già parzialmente disciplinata dall’art. 51 del TUIR che alla lettera i) assoggetta ad imposizione le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta. Detassazione delle mance per il comparto turistico-alberghiero Il disegno di legge di Bilancio 2023, almeno nel testo inviato alla Camera ed il cui iter è appena iniziato, estende la possibile detassazione ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che, a norma dell’art. 5 della legge n. 287/1991 sono così identificati: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. Le somme erogate a titolo di liberalità ai lavoratori di questi settori e di quelli del settore ricettivo - anche tramite mezzi di pagamento elettronici - costituiscono redditi da lavoro dipendente e sono soggette a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Il lavoratore può però rinunciare al beneficio e optare per la tassazione ordinaria anche tenendo conto che le somme soggette a tassazione sostitutiva entrano comunque nella determinazione della spettanza o meno in favore del lavoratore di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, collegate al possesso di requisiti reddituali. Le predette somme non entrano nel calcolo del trattamento di fine rapporto e, per il principio dell’armonizzazione degli imponibili fiscali e previdenziali, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Non rilevano, quindi, nemmeno ai fini pensionistici. Limiti Un ulteriore limite al beneficio fiscale è posto dal comma 5 dell’art. 14 della legge di Bilancio 2023: - l’imposta sostitutiva si applica solo nel settore privato; - i percettori non debbono essere titolari di un reddito di lavoro dipendente superiore a 50.000 euro. L’applicazione dell’imposta è demandata al datore di lavoro-sostituto di imposta che dovrà pertanto acquisire preliminarmente l’eventuale rinuncia del lavoratore al beneficio fiscale. Copyright © - Riproduzione riservata