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Archivio newsReddito di cittadinanza, periodo transitorio e abrogazione dal 2024. Cosa cambia
Limite massimo di 8 mensilità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 con eccezione per i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, disponibilità alla partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni utili alla collettività, previsto un periodo di almeno sei mesi di adesione a un corso di formazione o riqualificazione professionale e decadenza dal beneficio nel caso non venga accettata la prima offerta congrua. Sono le modifiche introdotte dal disegno di legge di Bilancio alla disciplina del reddito di cittadinanza, per il quale è prevista inoltre l’abrogazione a partire dal 1° gennaio 2024.
Il disegno di legge di Bilancio 2023 tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione. Tra le diverse misure è stata prevista una manutenzione straordinaria del reddito di cittadinanza, che si avvia verso l’abolizione, con un periodo transitorio nel 2023 e con maggiori controlli su di chi lo percepisce e riceve offerte di lavoro. Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa All’interno del DDL di Bilancio 2023 è stato previsto che, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità. In proposito si ricorda che tale ultima disposizione non si applica in caso di nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. Ciò premesso, si evidenzia che a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, debbano essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge n. 53/2003. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. In proposito, si precisa, infine, che le Regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza. Disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività Si riscontra una modifica nell’ambito della partecipazione dei percettori di reddito a progetti utili alla collettività. Come noto, infatti, in coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività. In tale ambito, i Comuni saranno tenuti ad impiegare tutti (e non più solamente “almeno un terzo”) i percettori di Rdc residenti. Si ricorda, infine, che lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Decadenza dal reddito di cittadinanza L’art. 7 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019 dispone la revoca del beneficio per specifiche motivazioni. In merito a tale fattispecie, all’interno del DDL di Bilancio 2023 si riscontra la sostituzione della motivazione prevista alla lettera e), del quinto comma, del citato art. 7. In particolare, a seguito della predetta modifica, viene disposta la decadenza dal reddito di cittadinanza quando uno dei componenti non accetta la prima offerta congrua ai sensi dell'art. 4, comma 8, lettera b), numero 5) del predetto D.L. n. 4/2019. Ulteriore previsione L’art. 3, comma 8, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 dispone che in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell’attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto. A tale previsione, il testo contenuto nel DDL di Bilancio 2023 dispone che venga infine aggiunto un ulteriore periodo secondo cui nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Abrogazione dal 1° gennaio 2024 Il DDL di Bilancio 2023 prevede, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 e successive modificazioni. Copyright © - Riproduzione riservata