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Archivio newsCongedo di paternità obbligatorio: sanzioni in caso di mancata concessione. In quali casi?
L’INL, con la nota n. 2414 del 2022, ha fornito un quadro delle sanzioni applicabili in caso di mancato riconoscimento del diritto all’esercizio del congedo di paternità obbligatorio da parte del datore di lavoro. In particolare, il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione dei diritti di assenza dal lavoro sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro, con l’aggiunta di una sanzione consistente nell’impedimento del conseguimento della certificazione della parità di genere. Ulteriori aspetti analizzati dall’INL sono la diffida e il divieto di licenziamento del lavoratore padre fino al compimento di un anno di età del bambino.
Dal 13 agosto 2022 scatta il diritto del padre lavoratore subordinato a fruire di 10 giorni di congedo indennizzato, anche in concomitanza con la fruizione del congedo di maternità da parte della madre in caso d nascita, adozione o affidamento di un bimbo. Essendovene i presupposti, il diritto opera anche per gli eventi antecedenti tale data, ricordando che il padre può fruire del congedo, continuativamente o in modo frazionato (ma non ad ore) nel periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito con la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022 questi aspetti ed altri introdotti dal D.Lgs. n. 105/2022 che ha ampliato e migliorato la tutela normativa ed economica riconosciuta ai lavoratori dipendenti sia del settore privato che di quello pubblico. Congedo di paternità obbligatorio e sanzioni Il congedo ben può definirsi “congedo di paternità obbligatorio” stante che il datore di lavoro deve concedere il congedo richiesto dal lavoratore seppure nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 27-bis aggiunto al D.Lgs. n. 151/2001 dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2001. La norma citata richiede la comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni in cui si intende fruire del congedo, anche attraverso “l’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze, con un anticipo non minore di cinque giorni “ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto e fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva”. Il mancato riconoscimento del diritto da parte del datore di lavoro e gli ostacoli posti per il suo esercizio sono, ora, sanzionati dal nuovo art. 31-bis del D.Lgs. n. 151/2001 il quale dispone che “il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582…” con l’aggiunta di una sanzione indiretta - ma per nulla priva di rilievo - consistente nell’impedimento del conseguimento della certificazione della parità prevista dall’art. 46-bis del D.Lgs. n. 109/2006 se l’inosservanza è rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta di detta certificazione.Ascolta il podcast Esonero contributivo parità di genere: come si presenta la domanda? Diffida L’INL ammette però che la violazione è diffidabile a norma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 nel caso in cui il congedo sia ancora fruibile e raccomanda agli Ispettori di verificare, sul piano degli accertamenti ispettivi e in relazione alla mancata fruizione del congedo da parte del lavoratore, un eventuale comportamento datoriale che ne ostacoli la fruizione precisando che “non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva”. Divieto di licenziamento Un aspetto molto delicato e particolare riguarda il divieto di licenziamento del lavoratore padre disciplinato dall’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001. Con la nota 2414 in commento l’INL sottolinea che il divieto trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981. La stessa sanzione si applica in caso di inosservanza del “diritto al rientro e alla conservazione del posto” di cui all’art. 56 del D.Lgs. n. 151/2001 che dispone il diritto della lavoratrice madre ovvero del lavoratore padre a conservare il posto di lavoro e, salvo espressa rinuncia di rientrare nella stessa unità produttiva o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse mansioni o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza. Meritano attenzione le conclusioni a cui giunge l’INL: tenuto conto che l’evento nascita e la fruizione del congedo da parte del lavoratore padre costituiscono elementi essenziali per l’individuazione del regime normativo applicabile, si ritiene che le tutele previste rispettivamente dall’art. 54, comma 7 (divieto di licenziamento) e dall’art. 55, comma 2 (indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni) trovino applicazione anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità di cui all’art.27-bis in commento sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data. Copyright © - Riproduzione riservata