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Archivio newsOrigine preferenziale delle merci: nuovi adempimenti per le imprese dal 20 dicembre
L’Unione europea estende l’obbligo di dar conto nella dichiarazione doganale anche alle informazioni vincolanti in materia di origine (IVO). L’adempimento si aggiunge a quello già esistente riguardante le informazioni tariffarie vincolante (ITV). Inoltre, negli scambi commerciali tra le parti contraenti della convenzione PEM, i fornitori devono precisare il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Queste le novità del nuovo regolamento di esecuzione UE per quanto concerne il monitoraggio delle decisioni relative ad informazioni vincolanti, nonché le procedure di rilascio e di compilazione delle prove di origine.
In data 30 novembre 2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 attraverso il quale sono state apportate modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nel seguito per brevità RE, per quanto concerne il monitoraggio delle decisioni relative ad informazioni vincolanti, nonché le procedure di rilascio e di compilazione delle prove di origine. In dichiarazione doganale anche le informazioni vincolanti in materia di origine Operativamente, le modifiche introdotte hanno interessato l’art. 20 del RE che prevedeva che, nel caso in cui le formalità doganali fossero state espletate da o per conto del destinatario di una decisione relativa ad un’informazione tariffaria vincolante (ITV) per le merci oggetto della decisione ITV, ciò fosse indicato nella dichiarazione doganale precisando il numero di riferimento della decisione ITV. Il nuovo Regolamento estende il medesimo obbligo di dar conto nella dichiarazione doganale anche alle informazioni vincolanti in materia di origine (IVO). Ciò al fine di consentire alle autorità doganali di effettuare un monitoraggio corretto tanto dell’uso di una decisione relativa ad un’informazione vincolante quanto della conformità con gli obblighi derivanti da tale decisione anche in materia di origine (e non solo in materia di classificazione tariffaria). Il nuovo adempimento non riveste meramente un carattere operativo ma acquisisce un valore fondamentale nell’attività di controllo effettuata da parte dell’Autorità doganale sugli operatori destinatari delle predette richieste. Questi non possono esimersi infatti non solo dall’applicare le decisioni emesse da parte dell’Autorità doganale ma ometterne la menzione genererebbe il rischio di contestazioni anche di carattere penale considerato che tale condotta potrebbe trarre in inganno i funzionari preposti ai controlli. Novità importanti aventi il dichiarato obiettivo di introdurre maggiori flessibilità sono state introdotte con riferimento alle prove dell’origine preferenziale. Precisazione del quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci Dal 1° settembre 2021 sono entrati in vigore 13 protocolli bilaterali sulle norme di origine tra l’Unione e le parti contraenti della convenzione PEM che hanno reso applicabili le norme di origine transitorie (ossia le norme rivedute della Convenzione PEM). Per questo, si è resa necessaria la modifica degli articoli 61 e 62 del RE prevedendo che, negli scambi commerciali tra le parti contraenti della convenzione PEM, i fornitori devono precisare il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Nel caso in cui i fornitori non provvedessero a precisare quanto richiesto, ai fini della determinazione dell’origine delle merci, si considererà automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM, essendo le previsioni ivi contenute generalmente meno flessibili di quelle transitorie. Possibilità di usare le dichiarazioni del fornitore Inoltre, è stata prevista la possibilità per l’esportatore di utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione ovvero di compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alla convenzione PEM nel caso in cui: i) le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 e da 25 a 97 del sistema armonizzato; e ii) non vi sia stata applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM. In ogni caso, “l’esportatore dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rilascio o la compilazione di una prova di origine conformemente ad uno specifico insieme di norme di origine”. È facoltativa la compilazione del secondo punto della dichiarazione del fornitore Da ultimo, risultano meritevoli di attenzione le modifiche apportate agli allegati 22-17 e 22-18 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. A tal riguardo, considerando che: i) la dichiarazione del fornitore cui si riferiscono entrambi gli allegati sopra citati è utilizzata per i prodotti che non hanno carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale; ii) tali prodotti possono essere ottenuti solo con l’impiego di materiali non originari, il legislatore unionale ha inteso rendere facoltativa la compilazione del secondo punto della dichiarazione del fornitore. Entrata in vigore delle norme UE Le norme descritte entreranno in vigore a far data dal 20 dicembre 2022, ma al fine di utilizzare le dichiarazioni del fornitore rilasciate prima di tale data per le scorte di materiali costituite dopo il primo settembre 2021, il Regolamento analizzato dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° settembre 2021, ossia alla data di entrata in vigore delle norme di origine transitorie tra l’Unione e le diverse parti contraenti della Convenzione PEM. Le nuove regole in materia di origine preferenziale che si applicano in ambito Paneuromediterraneo sono dichiaratamente ispirate alla semplificazione della normativa. In tale prospettiva, ogni operatore dovrebbe ora interrogarsi sulle opportunità che le norme transitorie possono offrirgli, rammentando in primo luogo che una gestione oculata dell’origine preferenziale non solo consente un immediato vantaggio competitivo ma evidentemente minimizza il rischio di contestazioni di natura anche penale. Le regole si semplificano, ma al contempo impongono una conseguente modernizzazione dei processi per una più efficiente e sicura gestione dell’origine, con maggiore competitività nei mercati esteri. Copyright © - Riproduzione riservata