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Archivio newsRiforma dello sport: anche arbitri e giudici di gara diventano lavoratori sportivi
Con la riforma dello sport cambia l’inquadramento di arbitri e giudici di gara, che dal 1° gennaio 2023 verranno considerati lavoratori sportivi, in quanto anch’essi esercitanti attività sportiva verso un corrispettivo. Per quanto riguarda l’inquadramento tributario, alle prestazioni dei direttori di gara operanti nell'area del professionismo non si applicherà il nuovo regime con esenzioni tributarie per le prestazioni sportive che, invece, verrà utilizzato dagli arbitri delle serie dilettantistiche. Sotto il profilo previdenziale per tutti i nuovi lavoratori sportivi “autonomi” si prevede l’iscrizione alla Gestione separata INPS, con un contributo previdenziale che si applicherà sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro. Quali sono le altre novità?
Il decreto correttivo della Riforma dello sport (D.Lgs. n. 163/2022) definisce il perimetro di inquadramento anche dei direttori di gara, ora espressamente codificati quali lavoratori sportivi dall’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2021. Cosa prevede la riforma dello sport per arbitri e giudici di gara Nello specifico, dal 1° gennaio 2023 vengono definiti direttori di gara coloro che “partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati”. Dopo avere espressamente statuito, nel comma 2 del citato art. 18, che il loro reclutamento, formazione e designazione spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva dotate di autonomia operativa (ad esempio, per gli arbitri di calcio, l’AIA - Associazione Italiana Arbitri), nel successivo art. 25 i direttori di gara, alla stessa stregua delle altre figure tipiche del mondo dello sport (atleti, allenatori, istruttori, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico) sono ora inquadrati come lavoratori dello sport, in quanto anch’essi esercitanti attività sportiva verso un corrispettivo. Inquadramento tributario Tuttavia, per quanto riguarda l’inquadramento tributario, ai sensi del comma 6-bis dell’art. 25 viene precisato che alle prestazioni dei direttori di gara operanti nell'area del professionismo (ad esempio, gli arbitri di calcio che operano nei campionati di Serie A, B e C) non si applicherà il nuovo regime con esenzioni tributarie per le prestazioni sportive che, invece, verrà beneficiato dagli arbitri delle serie dilettantistiche (sempre per il calcio, la serie D, le categorie regionali e del Settore giovanile e scolastico). A disciplinare la richiamata area di esenzione è il comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021, il quale prevede che i compensi percepiti nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro, ma solo il reddito percepito in area non professionistica godrà della franchigia e sarà assoggettato a tassazione per la parte eccedente detto importo. Come nell’attuale (ed abrogato) regime dell’erogazione dei compensi agli sportivi dilettanti (art. 67, comma 1, lett. m, D.P.R. n. 917/86), all'atto del pagamento ogni lavoratore sportivo dovrà rilasciare autocertificazione attestante che l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare consenta l’applicazione dell’esenzione. Profilo previdenziale Sotto il profilo previdenziale, invece, a tutti i nuovi lavoratori sportivi “autonomi” si applicherà l’art. 35 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2021, il quale prevede l’iscrizione alla Gestione separata Inps, con un contributo previdenziale che si applicherà sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro. Superata tale soglia di esenzione, tutti i compensi saranno invece assoggettati a contribuzione previdenziale, ma per rendere più sostenibile la riforma è stato previsto che fino al 31 dicembre 2027 la base imponibile su cui calcolare il contributo previdenziale sia ridotta del 50%. Inquadramento del lavoro sportivo “prestato dagli atleti” L’art. 27 della riforma sportiva, in forza di presunzione di legge e a specifiche condizioni, renderà inquadrabile nel lavoro subordinato solo il lavoro sportivo “prestato dagli atleti”, con ciò allora proiettando un cono d’ombra sull’attività svolta da alcuni direttori di gara che operano nel medesimo settore professionistico di quegli atleti. Aldilà, infatti, delle conseguenze giuslavoristiche derivanti dalla non inclusione legislativa dei direttori di gara tra gli atleti in senso stretto, tale specifica previsione appare invero mortificante per gli arbitri di quegli sport, come il calcio, dove la continuità e la professionalità della preparazione atletica e tecnica costituiscono un tratto fondamentale della loro funzione. Di fatto, però, la riforma purtroppo non riconosce differenze tra giudici di sedia e direttori di gara di sport che prevedono la necessità di allenare professionalmente qualità atletiche analoghe a quelle dei calciatori. In ogni caso, il rapporto di lavoro sportivo degli arbitri e di ogni altro preposto a garantire il regolare svolgimento delle competizioni professionistiche (es. assistenti arbitrali, commissari, ecc.) rimarrebbe comunque inquadrato, non senza qualche criticità, nell’alveo del lavoro autonomo ed il contratto individuale di lavoro per tali prestazioni sarà stipulato dalle Federazioni sportive nazionali. Rimanendo sempre in ambito calcistico, nell’attualità l’attività degli arbitri che dirigono le gare della serie A e B, svolta in favore della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), viene remunerata a fronte di due prestazioni di natura diversa: - la prima viene retribuita attraverso la corresponsione di gettoni-partita qualificati come proventi derivanti da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ex art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR; - la seconda, invece, è disciplinata da un contratto di cessione per lo sfruttamento di diritti di immagine e, in quanto quest’ultima attività rientra nell’ambito del reddito di lavoro autonomo (art. 54, comma 1-quater, TUIR), la prestazione viene retribuita a fronte dell’apertura di una posizione individuale Iva e dell’emissione di una fattura (codice ATECO 93.19.99 - Altre attività sportive n.c.a. - Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti). Al riguardo, i lavoratori sportivi che percepiscono redditi da collaborazione coordinata e continuativa e che contemporaneamente, come in questo caso, fatturano anche compensi di lavoro autonomo, per ridurre il carico tributario potrebbero avere accesso anche al regime forfetario (si veda, Regime forfetario anche per il "nuovo" lavoratore sportivo del 18 novembre 2022), ma è bene rammentare che, se eccedente nell'anno 2022 l'importo di 30.000 euro, anche il possesso di redditi assimilati di lavoro dipendente, ex art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, risulterebbe ostativo all’accesso al regime agevolato per il periodo 2023. Copyright © - Riproduzione riservata