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Conguaglio fiscale 2022: le verifiche da fare su benefit, esoneri e mensilità aggiuntiva

La busta paga di dicembre è tipicamente quella della “resa dei conti” per i sostituti d’imposta. In essa, infatti, il datore di lavoro opera il conguaglio fiscale e determina l’imposta dovuta da ciascun dipendente in base al reddito prodotto nel corso dell’anno. In particolare, il conguaglio fiscale 2022 presenta una serie di peculiarità e punti di attenzione che vanno rispettati per operare correttamente. Come deve essere considerato, ad esempio, il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti nel periodo d’imposta 2022?

Con la busta paga di dicembre i datori di lavoro, in quanto sostituti d’imposta dei propri lavoratori subordinati, devono effettuare il conguaglio fiscale delle retribuzioni erogate nel corso dell’anno 2022. Il ricalcolo delle imposte e dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti, dai collaboratori e dai pensionati sulla base del reddito effettivamente percepito nell’anno, viene appunto operato conclusione dell’anno d’imposta, quindi nel mese di dicembre. Fringe benefits Il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d’imposta 2022, a 3.000 euro (art. 3, comma 10, D.L. n. 176/2022). In caso di superamento del limite di esenzione, l’azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi e delle imposte sul valore del fringe benefit da essa erogato. Verifica esonero contributivo Con il messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022, l’INPS ha chiarito che l’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purchè erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022. Lo sgravio, dunque, è interamente applicabile in caso di tredicesima erogata a dicembre. Mensilità aggiuntive Ai fini del corretto calcolo della tredicesima mensilità, occorre tener presente che: - nel caso di scioperi intervenuti nel corso dell’anno, il datore di lavoro dovrà decurtare la quota relativa a tali periodi durante i quali l’istituto non matura; - per assenze dovute a malattia, maternità e riposi giornalieri o infortunio, la tredicesima deve essere erogata per intero soltanto se il datore di lavoro ha corrisposto anche un’integrazione dell’indennità dovuta dall’Istituto previdenziale o assicuratore, al fine di integrare la retribuzione fino al 100%; - i permessi per assistere i familiari con handicap grave non comportano alcuna decurtazione della tredicesima mensilità, a meno che non si tratti di un genitore di minore con handicap che scelga il prolungamento del congedo parentale fino al terzo anno di vita del bimbo; - il diritto alla tredicesima mensilità non matura nei periodi di cassa integrazione a zero ore, perchè questa è già compresa nell’integrazione salariale concessa dall’INPS; - nel caso in cui cassa integrazione comporti solo una riduzione dell’orario di lavoro, la tredicesima matura unicamente in misura proporzionale alle ore non lavorate.

N.B. Sull’importo retributivo erogato a titolo di tredicesima mensilità non si applicano le detrazioni fiscali
Conguaglio IRPEF Il datore di lavoro opera mensilmente, sui redditi da lavoro dipendente, ritenute d'acconto sui compensi corrisposti nei singoli periodi di paga che vengono determinate sulla base di una presunzione di reddito complessivo. Ciò rende indispensabile, a fine anno, la rideterminazione dell'imposta su base annua. Il periodo d’imposta, ai fini del conguaglio, è definito sulla base di un criterio di cassa allargato: entrano dunque nel computo tutte le somme e i valori effettivamente corrisposti entro il 12 gennaio 2023, se riferiti a spettanze del 2022. Il datore di lavoro, in fase di elaborazione del LUL di dicembre, è dunque tenuto ad effettuare le seguenti operazioni: A) determinazione dell’imposta, escludendo i redditi esenti IRPEF: contributi previdenziali a carico del lavoratore (al netto degli esoneri 0,8% e 1,2%); premi per polizze a copertura dei rischi professionali da infortunio; indennità di mensa; indennità di trasferta - in Italia fino a 46,48 euro al giorno e all’estero fino a 77,47 euro; rimborsi per spese di trasferta, in Italia fino a 15,49 euro al giorno e all’estero fino a 25,82 euro; somme erogate dal datore di lavoro come arretrati degli anni precedenti, che restano soggette a tassazione separata. B) calcolo imposta lorda, in applicazione alla base imponibile complessiva dell'aliquota progressiva IRPEF corrispondente allo scaglione di reddito di riferimento. I nuovi scaglioni di reddito validi per il 2022 sono riepilogati nella seguente tabella:
Scaglione di reddito annuoAliquota IRPEF
Fino a 15.000 euro23%
Tra 15.000 e 28.000 euro25%
Tra 28.000 e 50.000 euro35%
Superiore a 50.000 euro43%
A tal fine il datore di lavoro deve calcolare le detrazioni annue spettanti, con le nuove regole 2022, stornare le detrazioni già fruite in corso d’anno dal lavoratore dipendente e determinare l'imposta netta complessiva. La detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, è pari a: - 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro = min 690 euro - 1.910 euro + 1.190 euro x (28.000 - reddito complessivo) / 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; 1.910 euro x (50.000 - reddito complessivo) / 22.000 euro, se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro C) Effettuazione del conguaglioUna volta determinata l'imposta netta, il datore di lavoro è tenuto a rapportare tale importo all'ammontare complessivo delle ritenute operate in modo da recuperare la differenza in meno qualora l'imposta netta risulti superiore all'ammontare trattenuto.
N.B. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno il sostituito può manifestare per iscritto al sostituto, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, la volontà di versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta, applicando l'interesse in ragione dello 0,50% mensile.
Trattamento Integrativo del Reddito Il trattamento integrativo del reddito spetta ai soggetti titolari di: - redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR DPR 917/1986): pensioni di ogni genere e gli assegni a queste equiparati; - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l); cioè le tipologie di redditi assimilati alle quali sono applicabili le detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 comma 1 TUIR. Deve altresì trattarsi di soggetti che nel 2022 non hanno avuto un reddito imponibile superiore a 15.000 euro annui, ovvero a 28.000 euro, a condizione che la somma delle seguenti detrazioni previste dal TUIR siano di ammontare superiore all’imposta lorda: - Detrazioni per familiari a carico; - Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati; - Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori per prestiti o mutui agrari (limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021); - Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, siglati per acquistare un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con riferimento agli oneri sostenuti per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021); - Rate di detrazioni per spese sanitarie, interventi per il recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica degli edifici, cui si aggiungono detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Se la somma delle suddette detrazioni è superiore all’imposta lorda, il trattamento integrativo spetta per un importo pari alla differenza tra le detrazioni citate e la stessa IRPEF lorda, entro un massimo erogabile pari a 1.200 euro.
N.B. Nel caso sia necessario recuperare il trattamento erogato e tale somma sia superiore a 60 euro è possibile procedere ad una trattenuta di 8 rate, la prima delle quali a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Il recupero dovrà invece avvenire in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora non ci sia capienza per la totale restituzione dell’importo, il residuo debito deve essere comunicato al lavoratore che provvederà autonomamente al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/12/20/conguaglio-fiscale-2022-verifiche-benefit-esoneri-mensilita-aggiuntiva

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