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Archivio newsL’azione rappresentativa si aggiunge alla class action in difesa dei consumatori
La disciplina dell’azione rappresentativa sarà collocata nel Codice del consumo e accompagnerà l’azione di classe (class action propriamente detta), sistemata nel codice di procedura civile. È quanto prevede lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828. L’azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori viene promossa da un ente legittimato in quanto parte ricorrente ed è finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo. Da quando saranno applicabili le nuove disposizioni e quali sono le analogie e le differenze con la class action?
Le azioni collettive raddoppiano: alla class action si aggiunge l’azione rappresentativa. La disciplina di quest’ultima sarà collocata nel Codice del consumo e accompagnerà l’azione di classe (class action propriamente detta), sistemata nel codice di procedura civile. È quanto prevede lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2022 e, ora, all’esame del Parlamento per il parere (si veda “atto del governo 014”). Da un lato, dunque, la class action (articolo 840-bis del codice di procedura civile) mira alla tutela di diritti individuali omogenei e tende ad ottenere l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Dall’altro lato, l’azione rappresentativa è definita quale l'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa, in moltissime materie di rilevanza consumeristica, da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo. Non è agevole la distinzione delle due azioni, che per molti tratti si sovrappongono, anche se pare di capire che l’azione rappresentativa sia in grado di coprire un ambito più ampio e ha maggiore spazio di manovra. La sovrapposizione dei due flussi procedimentali si coglie anche avendo riguardo ai passaggi rituali. Peraltro, la produzione legislativa, allo stato, appare spropositata rispetto ai numeri prodotti dallo strumento della class action. Si consideri che dalla consultazione del portale del ministero della giustizia dedicato alle class action emergono otto procedure, di cui tre rubricate con anno di ruolo il 2021 e cinque del 2022. Di queste otto, due sono state dichiarate inammissibili e una è estinta, per un totale residuo di cinque class action pendenti. È certamente da indagare la ragione che sta dietro questi numeri, atteso che il paradigma delle azioni collettive sembra essere gradito dal legislatore, tanto da meritare la parallela edificazione delle azioni rappresentative, quale paradigma utilizzabile sia in sede nazionale sia in sede transfrontaliera. Si vedrà se all’impegno nella redazione di testi astratti corrisponderà una effettiva portata di gestione proficua delle controversie dei consumatori, allo stato tanto declamata nelle premesse motivazionali della direttiva e dello schema di decreto legislativo, di cui si illustrano qui di seguito i passaggi essenziali. Il primo punto, capovolgendo il discorso, è rappresentato dal calendario delle novità. Da quale data si applicano le disposizioni Il dies a quo dell’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo in itinere è il 25 giugno 2023. Per quanto la serie storica delle class action sia tale da far considerare improbabile un uso massivo anche delle azioni rappresentative, il mondo delle imprese deve comunque, per lo meno, annotarsi della sopravvenienza normativa. Dal lato dei consumatori e delle loro associazioni, è da farsi altrettanto, seppure con intenti simmetrici, e cioè vagliare l’appetibilità di questo veicolo processuale. Quali sono i settori economici interessati dall’azione rappresentativa Il secondo punto è rappresentato dai settori economici interessati, racchiusi in un lungo allegato al codice del consumo (prende, nello schema di decreto legislativo, il numero II-septies), che dovrebbe essere fedele all’allegato I alla direttiva 2020/1828. Partendo dall’allegato I, esso mette in fila le disposizioni dalla cui violazione, se lesiva di interessi collettivi dei consumatori, può scaturire un’azione rappresentativa. In questo allegato I sono inseriti 66 punti, contenenti altrettanti direttive e regolamenti, in taluni casi con indicazione delle porzioni interessate (capi o, addirittura, singoli articoli): si va da discipline generale (contratti dei consumatori, commercio, responsabilità da prodotti, pubblicità, privacy) alla disciplina di mercati specifici (credito, assicurazioni e finanza, trasporti, turismo, energia, telecomunicazioni, alimenti, multiproprietà, dispositivi medici). L’allegato II-septies allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva appunta 66 voci, con la citazione di fonti nazionali e di fonti europee, con una descrizione non sempre sovrapponibile con l’allegato I alla direttiva. Se la volontà del legislatore italiano è veramente, come scrive la relazione allo schema di decreto legislativo, riprodurre “pedissequamente l’elenco delle disposizioni di cui all’allegato I della direttiva e le relative norme di recepimento di diritto interno, la cui violazione consente di intentare le azioni rappresentative”, allora la precisione impone alcuni ritocchi nella stesura. Ad esempio, mentre l’allegato I alla direttiva enumera il regolamento 2016/679 (protezione dei dati), l’allegato II-septies allo schema di decreto legislativo si limita a esporre il D.Lgs. n. 101/2018, che ha armonizzato, con ritocchi chirurgici, l’ordinamento italiano al regolamento 2026/679: è da preferire, almeno per i regolamenti, una elencazione che richiami il regolamento e aggiunga le norme di armonizzazione, e ciò per non ingenerare l’equivoco della esclusione del regolamento a monte tra le disposizioni di riferimento per la descrizione dell’ambito di applicazione delle azioni rappresentative. Chi può promuovere le azioni rappresentative Passando alla procedura, le azioni rappresentative potranno essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche congiuntamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori oppure dei provvedimenti compensativi in caso di violazione delle disposizioni dell'allegato II-septies. La domanda si proporrà con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente, già prevista dall’articolo 840-ter del codice di procedura civile per le azioni di classe. Il procedimento viene regolato dal rito semplificato introdotto al capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile (D.Lgs. n. 149/2022). Come per le azioni di class resta fermo il diritto all’azione individuale e sono esclusi sia l'intervento dei terzi sia il mutamento del rito da semplificato in ordinario. A questo punto, superato un vaglio di ammissibilità della domanda, segue la pubblicazione dell’ordinanza che decide sull’ammissibilità nell’area pubblica del portale dei servizi telematici (esattamente come per le class action). Della class action sono pure applicabili, pur previo filtro di compatibilità, le disposizioni della class action in materia di procedimento, sentenza di accoglimento, modalità di adesione, progetto dei diritti degli aderenti, impugnazioni ed esecuzione. Quali sono le sanzioni Una disposizione puntuale dello schema di decreto legislativo si occupa della soccombenza del consumatore, la cui condanna al rimborso delle spese a favore del resistente avrà luogo nel solo caso di mala fede o colpa grave. Lo schema di decreto legislativo dettaglia le “misure di coercizione indiretta”, prevedendo che, con il provvedimento che definisce il giudizio, nonché con i provvedimenti inibitori, il giudice fisserà un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento o giorno di ritardo. Come viene esperita l’azione inibitoria Merita, infine, di essere segnalato che l’azione inibitoria introdotta con il decreto legislativo in esame non sarà assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione (D.Lgs. 28/2010). Copyright © - Riproduzione riservata