Proroga al 30 giugno 2023 del termine entro cui i fondi di solidarietà bilaterali devono completare il percorso necessario per adeguarsi alle nuove regole sugli ammortizzatori sociali. Il termine originariamente previsto dalla legge di Bilancio 2022 era fissato al 31 dicembre 2022. E’ quanto previsto dal decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre. L’adeguamento deve essere effettuato tramite la stipula di accordi e contratti collettivi da parte dei sindacati e delle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale.
A partire dal 1° gennaio 2022 nel Fondo di integrazione salariale (FIS) sono confluiti tutti i datori di lavoro che impieghino almeno un dipendente appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e che non abbiano costituito fondi bilaterali previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.
I datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali non rientrano più nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e non sono più tenuti all’assolvimento delle relative contribuzioni. Ai medesimi datori di lavoro sono, invece, interamente applicabili le tutele dei Fondi che, a tale fine, devono:
- adeguare i propri decreti istitutivi, entro il termine stabilito dal legislatore;
- garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali straordinarie, valutando anche l’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento.
N.B. Dal 1° gennaio 2022, il versamento della contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali o al FIS è condizione per il rilascio del DURC documento unico di regolarità contributiva. |
Proroga termini di adeguamento
Il decreto
Milleproroghe, approvato il 21 dicembre dal Consiglio dei Ministri
, prevede la
proroga al 30 giugno 2023 del termine entro cui i fondi bilaterali devono completare il percorso necessario per adeguarsi alle nuove regole sugli ammortizzatori sociali, relative a platea dei datori di lavoro e prestazioni erogate. Il termine originariamente previsto, in base alla legge n. 234/2021, era fissato al 31 dicembre 2022.
Previsioni di adeguamento statutario
La legge di Bilancio 2022 ha disposto che i fondi di solidarietà bilaterali devono, se necessario, modificare la loro disciplina in modo da comprendere i datori di lavoro che occupano anche un solo dipendente. L’assegno di integrazione salariale, che prende il posto dell’assegno ordinario, deve avere causali (anche straordinarie), durata e importo pari almeno a quelli previsti per la generalità degli ammortizzatori, in base alle dimensioni dell’azienda.
N.B. In caso di inottemperanza alla data del 1° luglio 2023, i datori di lavoro confluiranno nel Fondo di integrazione salariale (FIS) in cui verranno trasferiti i relativi contributi già versati o dovuti. Se, invece, non saranno adeguati i trattamenti, i datori di lavoro confluiranno nel FIS solo per l’erogazione degli ammortizzatori. |
Procedura di adeguamento
L’adeguamento deve essere effettuato tramite la stipula di
accordi e contratti collettivi da parte dei sindacati e delle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale. L’INPS, nel messaggio n. 2936/2022, ha chiarito che, stante la previsione che l’adeguamento alle nuove disposizioni avviene con la sottoscrizione dell’accordo collettivo trasmesso alla competente direzione generale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rispetto della scadenza di dicembre è sufficiente che l’accordo sia sottoscritto dalle parti sociali entro il giorno 31 di questo mese.
I datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel Fondo di integrazione salariale, ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.
Le
parti sociali sono tenute a verificare la disciplina del Fondo di solidarietà territoriale e qualora il medesimo preveda una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo devono adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 30 giugno 2023 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali - Divisione IV, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale.
Acquisito l’accordo viene avviato l’
iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni), alla luce delle modifiche che si intendono apportare.
Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa, nel caso di Fondi di solidarietà territoriali, con il Presidente della Provincia Autonoma.
Adeguamento dell’assegno di integrazione salariale
Con riferimento alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale e stabiliscono la
durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocate.
Nel caso in cui i fondi di solidarietà già costituti prevedano una prestazione che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi citata, ai fini dell’adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare
accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del Fondo alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015. Acquisito l’accordo di adeguamento sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità negli 8 anni successivi.
In assenza di tale adeguamento nei ermini di legge, tutti i datori di lavoro rientranti nel settore non gestito confluiscono al Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/12/22/fondi-solidarieta-bilaterali-tempo-adeguamento