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Archivio newsFringe benefit: esposizione in Uniemens degli importi erogati
Nel messaggio n. 4616 del 2022, l’INPS si occupa delle misure in materia di welfare aziendale adottate con i decreti Aiuti bis e quarter, esaminando I profili di natura previdenziale e le modalità di compilazione del flusso Uniemens in relazione alle varie casistiche che possono presentarsi. In deroga alla disciplina generale, infatti, la disposizione è estesa anche alle somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente,
L’INPS, con il messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, interviene in materia di fringe benefit a recepimento delle novità introdotte dal decreto Aiuti bis e quater con cui è stata disposta l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro, per l’anno 2022, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente includendo, per il solo anno 2022, tra i c.d. fringe benefit, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. In deroga alla disciplina generale, la disposizione è estesa anche alle somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente, intendendosi come tali le utenze riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti che le somme anticipate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo prefissato e l’inclusione delle stesse nel limite previsto. Operazioni di conguaglio Qualora, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai citati limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro). In particolare, si dovrà portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel period d'imposta 2022 e trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno. Recupero della contribuzione versata Nelle denunce di competenza dicembre 2022, all’interno della sezione “VarRetributive”: - FRIBEN: da utilizzare se c’è un imponibile da abbattere, con riferimento all’importo del fringe benefit per la medesima competenza. - FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale; - FRBMAS per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denounce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. Nelle denounce di competenza dei mesi di gennaio o febbraio i datori di lavoro devono dichiarare di avvalersi della procedura di recupero tramite cassette bidirezionale, utilizzando lo specifico oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, allegando apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che attesti che quanto esposto nella relativa denuncia retributiva/contributiva (flusso Uniemens), secondo le indicazioni sotto riportate, corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit. Una volta in possesso del ticket, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, per ciascun mese interessato, i seguenti elementi della sezione “InfoAggcausaliContrib”: - nell’elemento “CodiceCausale” il valore “FRBI”; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il numero di ticket o protocollo INPS rilasciato dal cassetto previdenziale del contribuente; - nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese in cui è avvenuta l’erogazione oggetto del recupero; - nell’elemento “BaseRif” l’imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit; - nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” dovrà essere indicato 0 (zero), in quanto la contribuzione sarà determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell’Istituto.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 22/12/2022, n. 4616