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Contratto di espansione: proroga fino al 2025, con qualche novità

Proroga fino al 31 dicembre 2025 del contratto di espansione. Ma questa non è l’unica novità prevista dal decreto Milleproroghe. Viene, infatti, previsto che per tutti gli accordi di espansione dal 1° gennaio 2023, al fine del raggiungimento del requisito occupazionale si possono considerare anche i lavoratori coinvolti in un contratto di rete. Una ulteriore agevolazione è destinata alle grandi imprese E’ previsto che per accordi stipulati dal 1° gennaio 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 500 unità e che qualora almeno il 50% dei lavoratori assunti non abbia compiuto i 35 anni di età al momento dell’assunzione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori 24 mesi, anziché per 12 mesi.

Il decreto Milleproroghe posticipata all’anno successivo alcune misure con scadenza alla fine dell’anno. Tra le tante novità annunciate vi è anche la proroga fino al 31 dicembre 2025 del contratto di espansione, strumento introdotto nel 2019 e successivamente prorogato da ultimo fino al 2023 dalla legge di Bilancio 2022. Oltre alla proroga per il biennio 2024 - 2025 viene prevista un ulteriore novità: per tutti gli accordi di espansione dal 1° gennaio 2023, al fine del raggiungimento del requisito occupazionale richiesto dalla norma (almeno 50 dipendenti) si possono considerare anche i lavoratori coinvolti in un contratto di rete. Proviamo qui di seguito ad analizzare le novità. Ambito di applicazione Nato come sostituto del contratto di solidarietà espansivo previsto dalla originaria versione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, il contratto di espansione è stato introdotto dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) esclusivamente a favore di aziende superiori a 1.000 dipendenti e solo sperimentalmente per il triennio 2019-2021 Tale strumento è stato oggetto di varie e significative modifiche nel corso del 2020 e del 2021 e da ultimo la legge di Bilancio 2022 ha prorogato la sua efficacia fino a tutto il 2023 da parte delle aziende con organico non inferiore a 50 dipendenti. L’ulteriore proroga evidenza la sua temporaneità quale misura applicabile nell’ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese comportanti una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali dei lavoratori occupati. Datori di lavoro destinatari Le aziende destinatarie del contratto di espansione attualmente vigente sono quelle con organico non inferiore a 50 unità lavorative. Il decreto Milleproroghe 2023 prevede che: - per gli anni dal 2022 al 2025 il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 50, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi. - per gli anni da 2023 al 2025 sono incluse le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 33/2009. Si ricorda che ai fini della sussistenza del requisito occupazionale occorre fare riferimento alla media dei lavoratori occupati nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) Per il computo delle singole fattispecie contrattuali si fa riferimento al D.Lgs. n. 81/2015. Per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Finalità del contratto di espansione Il cuore del contratto di espansione, come detto, sta nella possibilità di favorire il ricambio dell’organico. Tale previsione va intesa, quindi, non in un’indiscriminata fuoriuscita di personale, ma in una modifica selettiva dei lavoratori occupati, con un’uscita di quelli più anziani a favore di giovani in possesso di capacità di accogliere con maggiore slancio i processi di innovazione tecnologica. A seguito dell’intesa sindacale i lavoratori interessati possono aderire al percorso di prepensionamento, fornendo il loro assenso in forma scritta e definendo accordi di non opposizione al licenziamento. Secondo l’INPS (circolare n. 48/2021) la cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione consensuale (quindi non è dovuto il ticket di licenziamento). Il lavoratore, una volta concluso il rapporto di lavoro, beneficerà di un periodo di sostegno economico che lo accompagnerà fino alla decorrenza ordinaria della pensione. Il datore di lavoro sosterrà economicamente il lavoratore in questo percorso, per un massimo di 60 mesi (compresi anche gli eventuali 3 mesi di finestra previsti per la pensione anticipata), con un’indennità mensile pari al trattamento pensionistico spettante al lavoratore al momento della cessazione del rapporto lavorativo, come certificato dall’INPS. L’importo a carico del datore di lavoro sarà diverso in funzione del tipo di pensione di cui il lavoratore sarà destinatario: - in caso di pensione di vecchiaia, l’azienda sosterrà la spesa pari al solo assegno pensionistico mensile, al netto dell’importo della NASPI che sarebbe spettata al lavoratore; - in caso di pensione anticipata, oltre all’importo di cui sopra, il datore di lavoro dovrà sostenere anche l’onere della contribuzione correlata, detraendo il valore della contribuzione figurativa prevista per la NASPI. Ulteriore agevolazione per le grandi imprese La normativa in vigore prevede un ulteriore beneficio è garantito alle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che si impegnino a effettuare almeno un’assunzione per ogni 3 lavoratori che usufruiscono dello scivolo pensionistico: in questo caso la riduzione dei versamenti viene riconosciuta per ulteriori 12 mesi. Con il decreto Milleproroghe viene ridotto l’organico di riferimento e viene prevista una particolare incentivazione in caso di assunzione di under 35. In particolare, viene previsto che per accordi stipulati dal 1° gennaio 2023 - il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 500 unità; - qualora almeno il 50% dei lavoratori assunti non abbia compiuto i 35 anni di età al momento dell’assunzione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore, opera per ulteriori 24 mesi, anziché per 12 mesi. Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 ha reso lo strumento più conveniente, in quanto ricomprende tra i lavoratori che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età, anche i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, chiaramente se ciò risponde al piano di riorganizzazione e apporta nuove competenze all’azienda. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/12/28/contratto-espansione-proroga-2025-novita

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