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Archivio newsPrestazioni di lavoro occasionale: perimetro più ampio per l’utilizzo dei voucher, con novità per l’agricoltura
Con il disegno di legge di Bilancio 2023 tornano i voucher, ma in una versione più allargata rispetto a quella attuale. Vengono, infatti, eliminati i limiti previsti per alcuni settori come l’agricoltura ed il turismo. Inoltre, il valore massimo che ogni utilizzatore, impresa o famiglia, può spendere in totale per i buoni lavoro sale da 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro. Nulla varia circa le modalità di pagamento e delle procedure telematiche INPS per le imprese e mediante il libretto famiglia. Analizzando le nuove disposizioni si ritiene tuttavia le attività previste con i voucher potrebbero essere svolte, con maggiori tutele e garanzie, da parte delle Agenzie per il lavoro mediante contratti di somministrazione.
Tra le novità previste dal disegno di legge di Bilancio 2023 in tema lavoro si ritorna a parlare di buoni lavoro (voucher) in una versione più allargata rispetto a quella attuale. In effetti non è un ritorno, come da taluni sostenuto, bensì un ridisegno dell’utilizzo, fermo restando le regole in essere. Le novità per l’utilizzo dei voucher L’Esecutivo ha inteso potenziare l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale, che il D.L. n. 50/2017 aveva ridimensionato rispetto ad un utilizzo ipertrofico e border line posto in essere in precedenza, snaturandone, di fatto, lo scopo voluto dal Legislatore che lo aveva introdotto nel 2003. Il disegno di legge di Bilancio 2023 offre senza meno un perimetro più ampio perché da un lato sono eliminati i limiti previsti per alcuni settori come il turismo. A tal ultimo riguardo, tra gli ultimi emendamenti approvati laste minute, si estenderebbe la possibilità di poter acquisire prestazioni occasionali anche nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, contraddistinte con il codice ATECO 93.29.1. Sempre in tema di ultimi emendamenti -e presumibilmente in considerazione di alcuni rilievi critici- dall'art. 64 del disegno di legge di Bilancio 2023 viene stralciata la previsione di estensione della disciplina di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 alle attività lavorative di natura occasionale rese nelle attività agricole di carattere stagionale: tale ultima previsione entra in nuovo articolo rubricato “Ulteriori disposizioni per il contratto per l'impiego occasionale della manodopera in agricoltura”. Tale articolo introdurrebbe, per il prossimo biennio 2023-2024, normativa ad hoc per l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato dovranno essere riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti, esclusi i pensionati, che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, quali: - persone disoccupate, percettori del reddito di cittadinanza, percettori di ammortizzatori sociali; - pensionati di vecchiaia o di anzianità; - giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado; - detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. Ritornando all’art 64 del disegno di legge di Bilancio altra modifica inerisce il valore massimo che ogni utilizzatore - sia esso una impresa o famiglia- può spendere in totale per i buoni lavoro in quanto il limite sale da 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro. Rimarrebbe però fermo il tetto di 2.500 euro di compensi che ciascun lavoratore può ricevere dal medesimo committente/utilizzatore nonché il tetto di 5.000 euro totali che si possono percepire da diversi utilizzatori. Altro intervento sensibile riguarda il lato imprese che possono ricorrere ai voucher: la Manovra eleva da cinque a dieci dipendenti a tempo indeterminato il numero massimo di addetti che può avere un’azienda che voglia fare ricorso al lavoro accessorio. Limite che sarebbe rimosso invece per gli alberghi e per le strutture ricettive che operano nel settore del turismo , come anche per le strutture caratterizzate dal codice ATECO 93.29.1. Modalità di pagamento e procedure telematiche INPSNulla varia o varierebbe circa le modalità di pagamento e delle procedure telematiche INPS per le imprese e mediante il libretto famiglia, in tal caso per prestazioni saltuarie di lavori domestici, di assistenza e di cura e per le lezioni private, ma sempre nel rispetto delle perimetrazioni legali già previste dalla normativa, anche sotto il profilo previdenziale e fiscale. Infatti, il sistema di tutele e diritti del lavoratore retribuito con i voucher non varia in quanto questi ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata INPS, nonché all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si ricorda che tale prestatore rimane soggetto alle regole sul riposo giornaliero, sulle pause e sui riposi settimanali normate dal D.Lgs. n. 66/2003, oltre che alle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché ha diritto alle informazioni previste dal D.Lgs n. 104/2022 (decreto Trasparenza). Inoltre, compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e pertanto non incidono sullo stato di disoccupato, mentre sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il il rinnovo del permesso di soggiorno. Non vi sarebbero variazioni per le prestazioni degli stewards negli impianti sportivi, che possono effettuare prestazioni per compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro per anno. Considerazioni finali Si ritiene che pur con l’intento di ridurre il sommerso da una parte e dare risposte ad alcuni e determinati comparti, quali strutture recettivo-alberghiere, non si dia una risposta adeguata per le tutele del rapporto di lavoro. Le attività previste con i voucher potrebbero essere svolte, con maggiori tutele e garanzie, da parte delle Agenzie per il lavoro mediante contratti di somministrazione. Il CCNL della somministrazione disciplina appunto la fattispecie dei lavori saltuari con una figura contrattuale, MOG (Monte orario garantito) che tutela il lavoratore e l’impresa utilizzatrice. L’emersione del lavoro irregolare con i voucher in parte è agevolata, ma la somministrazione darebbe, ad avviso di chi scrive, una maggiore e più efficace copertura in termini complessivi con una maggiore salvaguardia dei lavoratori nonché un gettito fiscale e previdenziale per le casse dello Stato e dell’INPS ed INAIL. Copyright © - Riproduzione riservata