• Home
  • News
  • Come si svolge l’istruttoria sui debiti in caso di domanda di concordato preventivo o di liquidazione giudiziale

Come si svolge l’istruttoria sui debiti in caso di domanda di concordato preventivo o di liquidazione giudiziale

Quando il debitore chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza è tenuto, lo era già nella legge fallimentare, a depositare una serie di documenti volti a consentire la verifica dello stato di crisi o insolvenza dell’impresa da parte del Tribunale e di consentire al curatore/commissario giudiziale di prendere contezza dello stato economico e patrimoniale dell’impresa. Il CCI introduce con l’art. 42 una sorta di istruttoria officiosa che consente di allestire un corredo documentale minimo in capo alla procedura e di verificarne la corrispondenza con quanto depositato da parte del debitore. Come si svolge il pocesso di acquisizione dei dati?

Ai sensi dell’art. 39 CCI, il legislatore chiede al debitore che intende presentare domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza di depositare presso il tribunale una copiosa documentazione che comprende: i) le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; ii) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; iii) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; iv) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; v) uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; vi) un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; vii) l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; viii) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore. Proprio per la complessità di tale domanda e per le difficoltà che un’impresa in crisi può avere nel reperire speditamente tutta questa documentazione è consentito al debitore chiedere un termine ai sensi dell’art. 44, c. 1, lett. a), limitandosi a depositare insieme alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, riservandosi di presentare in un momento successivo la documentazione restante assieme al contenuto della domanda di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione. Quali informazioni deve acquisire la cancelleria del tribunale Stante quanto sopra, il CCI prevede all’art. 42 che a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e, quindi, a fronte di tutto quanto sopra depositato, la cancelleria debba acquisire dalle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese una serie di documenti relativi all’impresa debitrice. In particolare, ai sensi dell’art. 367 CCI: i) il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; ii) l’Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l’elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d’intesa con il direttore generale dell’Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni; iii) l’Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d’intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni; iv) sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Tale previsione è volta ad istituire una disciplina dell’istruttoria officiosa, con lo scopo di allestire un corredo documentale con il minimo onere per le parti, debitori o istanti, nel presupposto che, una volta a regime, un collegamento telematico diretto con la cancelleria del tribunale permetterà di acquisire nel procedimento i dati salienti dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi e più in generale i dati anche di bilancio, nelle modalità di cui all’articolo 367. A chi spettano gli oneri per la trasmissione dei dati La finalità di questo sistema è di favorire la condivisione dei dati e della documentazione disponibile presso le diverse pubbliche amministrazioni al fine di garantire una efficiente gestione dell’insolvenza e un’anticipata emersione della crisi. Per la finalità pubblica di questi obiettivi, si ritiene corretto porre a carico delle pubbliche amministrazioni questi oneri di collaborazione nella trasmissione di dati sui debiti risultanti dalle banche dati in loro possesso. Con quale modalità la cancelleria richiede i dati sui debiti L’art. 367, CCI prevede che dette trasmissioni debbano avvenire mediante il sistema di cooperazione applicativa previsto dal D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale e sino a quando questo non entrerà in funzione per mezzo di una convenzione da stipularsi tra le pubbliche amministrazioni interessate. Questo meccanismo di trasmissione, tuttavia, sarà efficace soltanto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità del collegamento telematico. Poiché allo stato, tuttavia, i decreti attuativi non sono ancora stati emanati, il meccanismo di trasmissione di questi dati è quello previsto dall’art. 42 c. 2, CCI il quale stabilisce che, fino al momento in cui l’art. 367 CCI acquista efficacia, la cancelleria provvede all’acquisizione dei dati e documenti di cui sopra mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata alle pubbliche amministrazioni interessate. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/09/svolge-istruttoria-debiti-domanda-concordato-preventivo-liquidazione-giudiziale

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble