Con l’ultimazione delle operazioni necessarie per la determinazione del tasso applicabile 2023, l’INAIL ha potuto determinare le basi di calcolo necessarie al calcolo dell’autoliquidazione del premio con scadenza 16 febbraio 2023. Poiché non ne è più prevista la spedizione, le basi di calcolo sono disponibili, per la consultazione e lo scarico, nei servizi telematici dedicati. Ai servizi telematici può accedere sia il datore di lavoro che il professionista abilitato in possesso di delega. Il possesso della delega consente al professionista l’inserimento nella propria lista del datore di lavoro delegatario.
Dopo avere terminato del tasso applicabile necessario per il calcolo del premio di rata 2023, l’INAIL ha potuto elaborare le basi di calcolo che contengono i dati per la determinazione del premio di regolazione (saldo) 2022 della rata 2023.
A partire dall’anno 2015 l’INAIL non provvede più all’invio della documentazione cartacea ma ha l’obbligo di rendere disponibili le basi di calcolo entro il 31 dicembre dell’anno di regolazione ovvero entro il 31 dicembre 2022 per la scadenza del 16 febbraio 2023.
Si rammenta che con “Autoliquidazione del Premio” si intende un adempimento a carico del datore di lavoro che consiste nella quantificazione del premio a saldo per l’anno da regolare, oggi 2022, e dell’acconto per l’anno successivo, oggi 2023.
Il procedimento dell’autoliquidazione del premio coinvolge solamente:
- il premio ordinario “retribuzioni per il tasso”;
- il premio speciale artigiani.
Sono, pertanto, esclusi tutti gli altri premi speciali alcuni dei quali saranno trasformati in premi ordinari a partire dall’anno 2023 oggetto quindi della prossima autoliquidazione del 16 febbraio 2024.
AttenzioneNon sono oggetto di autoliquidazione i periodi per i quali l’INAIL ha chiesto/determinato il premio sulle retribuzioni effettive (consuntivo o pregresso che non sono nemmeno indicati nella base di calcolo; i periodi interessati dal calcolo del premio effettivo non compaiono sulle basi di calcolo).EsempioIpotizziamo un datore di lavoro per il quale sia stata comunicata il 15.10.2022 una nuova lavorazione iniziata il 18.6.2022; il periodo dal 18.6 al 14.10.2022 (giorno precedente la comunicazione) viene liquidato in pregresso (effettivo) perché maggiorato di sanzioni civili quindi NON deve essere oggetto di autoliquidazione e le retribuzioni corrispondenti non dichiarate (si pagherebbe il premio doppio) |
I dati presenti nelle basi di calcolo
A seconda dei premi da autoliquidare, le basi di calcolo contengono:
a)
Premio Ordinario (Polizza dipendenti):
1. il tasso 2022. La base si calcolo indica:
- il tasso medio. È il tasso corrispondente alla Voce di Tariffa che individua la lavorazione;
- il tasso applicabile. Per i datori di lavoro che hanno la PAT con il biennio di attività (inizio attività dal 01.01.2020) viene elaborata la oscillazione del tasso in base alla sinistrosità; la conseguenza è che il tasso applicabile potrebbe essere diverso dal tasso medio in relazione alla sinistrosità
- il tasso applicato. Per effettuare il calcolo del premio si utilizza il tasso applicato che potrebbe essere:
i - Pari al tasso medio quando la PAT non ha il biennio e non è stata presentata o accolta la domanda di riduzione del tasso per prevenzione; è anche possibile che la PAT abbia il biennio ma la sinistrosità del datore di lavoro sia pari a quella nazionale senza che venga calcolata una oscillazione;
ii -Pari al tasso applicabile quando la PAT ha il biennio ma non è stata presentata la domanda di riduzione del tasso per prevenzione;
iii - Diverso dal tasso applicabile quando è stata accolta la domanda di riduzione del tasso per prevenzione;
2. il tasso applicato 2023 che deve essere utilizzato per il calcolo della rata. In via generale il tasso applicato per la rata è pari o al tasso comunicato con il modello 20sm o al tasso medio quando la PAT non ha un biennio completo salvo la eccezione di riduzione per miglioramento delle misure di sicurezza sul lavoro nella misura fissa del 8%
3. eventuale agevolazione. Per agevolazione si intende una riduzione del premio che spetta ad alcune categorie di datori di lavoro quali:
- gli artigiani che dichiarano i miglioramenti delle misure di prevenzione;
- le cooperative agricole di trasformazione con sede in zone montane o svantaggiate;
- le imprese che esercitano la pesca costiera, lagunare o nelle acque interne;
- i datori di lavoro con sede nel comune di Campione d’Italia.
4. l’importo delle retribuzioni presunte alle quali il datore di lavoro si deve attenere per il calcolo del premio per l’anno 2023.
Per quanto concerne le agevolazioni, queste possono essere applicate solo se indicate nelle basi di calcolo ed eventuali anomalie possono solamente essere segnalate alla sede INAIL competente senza considerarle nel conteggio
b)
Polizza autonomi artigiani:
1. codice fiscale dell’assicurato sia in rata che in regolazione e relativo premio speciale unitario associato alla classe di rischio (tutte le voci di tariffa, che individuano la lavorazione sono incluse in una delle 9 classi di rischio e ad ognuna corrisponde un premio). Per gli artigiani che svolgono più lavorazioni, il premio speciale indicato è già calcolato in base alle percentuali ed alle classi di rischio della ponderazione;
2. indicazione delle eventuali agevolazioni precisando che quella spettante per il miglioramento delle misure di prevenzione è indicata solo in regolazione.
c)
L’importo della rata calcolata dall’INAIL per l’anno 2022. L’INAIL indica l’importo chiesto e non quello pagato. La rata è composta da tutti gli acconti riferiti all’anno 2022, calcolati in autoliquidazione od a seguito delle variazioni comunicate che hanno determinato la richiesta di un premio di rata.
È possibile che in base di calcolo sia compilata la
sezione dei
contributi associativi. Sono somme dovute alle associazioni di categoria alle quali il datore di lavoro è iscritto. Sulla scorta di una convenzione, l’INAIL effettua il calcolo ed attribuisce l’eventuale incasso. L’INAIL non può cancellare i contributi associativi poiché agisce solamente da esattore per quanto pagato in F24 dal datore di lavoro utilizzando lo specifica numero di riferimento dedicato alla associazione di riferimento. I contributi associativi possono essere:
-
oggetto di calcolo da parte del
datore di lavoro. In questa ipotesi l’INAIL indica sulle basi di calcolo le aliquote da applicare sulle retribuzioni effettive e/o convenzionali artigiane, il minimo ed il massimo, eventuali importi fissi e la rata calcolata utile per la determinazione della regolazione
-
precalcolati. In questa ipotesi l’INAIL indica gli importi di regolazione e di rata che dovrebbero essere versati in f24 in unica soluzione
Casi particolari
In relazione alle basi di calcolo per l’autoliquidazione si può verificare:
- nella ipotesi di
cessazione del codice ditta entro il 31 dicembre 2022 deve essere effettuata in ogni caso l’autoliquidazione delle cessate attraverso il servizio telematico dedicato. In questa ipotesi le basi di calcolo massive NON hanno più valore;
- nella ipotesi di
variazione del rapporto assicurativo che incidono sulle basi di calcolo, i funzionari che effettuano l’aggiornamento della anagrafica, devono disporre una nuova elaborazione con i dati aggiornati;
- per i datori di lavoro che hanno attivato, o riattivato, il rapporto assicurativo negli ultimi giorni di dicembre con un periodo di rata 2022, le basi di calcolo saranno elaborate nella prima decade di gennaio 2023 poiché ormai da anni non è più prevista la seconda autoliquidazione di giugno;
- in alcuni casi è possibile che l’importo della rata anticipata sia
pari a 0 (zero); questa ipotesi si verifica in alcuni casi particolari di premio artigiano o di polizza dipendenti (in questa seconda ipotesi sarebbe opportuno un approfondimento).
I servizi telematici relativi alle basi di calcolo
Come detto le basi di calcolo per l’autoliquidazione del premio non vengono più inviate ai datori di lavoro; queste sono reperibili, anche per gli intermediari abilitati che hanno il datore di lavoro in delega, nei servizi on line:
- F
ascicolo Aziende. Questo servizio, che dovrebbe contenere tutte le comunicazioni inviate al datore di lavoro, è stato creato in seguito alla previsione del D.Lgs. n. 151/2015 in base al quale l’INAIL non poteva più inviare le basi di calcolo al datore di lavoro;
- “
Visualizza basi di calcolo” e “
Richiedi basi di calcolo”. Questi due servizi consento di visualizzare e stampare il prospetto delle basi di calcolo il primo mentre il secondo consente di chiede le basi di calcolo di uno o più datori di lavoro in formato TXT in modo da poterle importare nell’applicativo aziendale. questi servi si trovano nella sezione Autoliquidazione.
Le basi di calcolo sono presenti anche sull’ ALPI poiché, oltre ad essere un mezzo per la comunicazione delle retribuzioni, è anche un facilitatore che elabora i premi dovuti od a credito.
Considerazioni finali
Data l’evoluzione dei sistemi informatici in termini di potenza e velocità di calcolo, sarebbe auspicabile che l’INAIL modifichi il procedimento dell’autoliquidazione del premio passando dal controllo asincrono, ovvero solo dopo che il datore di lavoro ha trasmesso le retribuzioni, e passi alla verifica in tempo reale da effettuare al momento della trasmissione delle retribuzioni (cosa che avviene già con l’applicativo ALPI anche il calcolo non è certificato). In questo modo si limiterebbero le situazioni anomale e sarebbe più semplice conoscere l’importo da versare nella ipotesi di pagamento tramite la rateazione a rate mensili costanti comprensive degli interessi di rateazione.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/10/autoliquidazione-premio-inail-2023-basi-calcolo