L’EIOPA ha pubblicato un report che fornisce una panoramica sull’attuale situazione e sulle attività dei fondi pensione transfrontalieri. Uno degli obiettivi dello sviluppo transfrontaliero della previdenza complementare occupazionale è consentire a imprese multinazionali o transnazionali di avere un unico fondo pensione in uno Stato membro in cui raccogliere le adesioni di tutte le divisioni nazionali. Per agevolare questa operatività, si incentiva una maggiore omogeneizzazione delle regole nazionali in materia di trasparenza, governance e investimenti. Quanto alla diffusione in ambito europeo si evidenzia che la maggior parte dei fondi è concentrata in un ristretto numero di Paesi, anche se in crescita, che include anche l’Italia.
L’EIOPA ha pubblicato il Report recante il monitoraggio periodico sui fondi pensione cross border. Alla fine del 2021, erano attive 31 forme pensionistiche complementari collettive nello Spazio economico europeo (SEE), in leggera diminuzione rispetto alle 33 operative alla fine del 2020.
Va ricordato come lo sviluppo transfrontaliero della previdenza complementare occupazionale rappresenti una delle finalità perseguite dalla Direttiva IORP 2 e sia uno dei driver comunitari che hanno portato alla istituzione del nuovo piano pensionistico individuale paneuropeo.
IORP 2 e trasferimento cross border
La Direttiva IORP 2 (n. 2016/2341) costituisce un tassello rilevante verso lo sviluppo, da parte del legislatore comunitario, di un sistema europeo uniforme e armonizzato della previdenza complementare. Vengono, tra l’altro, fornite disposizioni sull’attività transfrontaliera dei fondi pensione, per favorire la mobilità dei lavoratori tra i Paesi dell’Unione Europea, migliorando le condizioni di offerta di adesioni collettive da uno Stato membro all’altro.
Si ricorda come il tema dell’operatività transfrontaliera era già stato oggetto della Direttiva IORP 1, che, però, non ha avuto effetti concreti.
Il proposito vorrebbe essere quello di consentire a imprese multinazionali o transnazionali di avere un unico fondo pensione in uno Stato membro in cui raccogliere le adesioni di tutte le divisioni nazionali. |
Per agevolare questa operatività, si incentiva una maggiore omogeneizzazione delle regole nazionali in materia di trasparenza, governance e investimenti. Tra i diversi profili vi è la possibilità del cosiddetto
trasferimento collettivo transfrontaliero, vale a dire un’operazione di
fusione cross border tra fondi pensione occupazionali che richiede il parere favorevole delle parti istitutive delle due forme pensionistiche e l’approvazione delle Autorità di vigilanza nazionali.
Occorre sottolineare, poi, come, con la normativa nazionale di recepimento, si sono inseriti nel D.Lgs. n. 252/2005 i nuovi artt. 14-bis e 14-ter, che riconoscono ai fondi costituiti come associazioni (ai sensi dell'art. 36, c.c.) o come soggetti dotati di personalità giuridica, ai fondi aperti e a quelli preesistenti, che hanno personalità giuridica e che operano secondo il principio della capitalizzazione, la facoltà di trasferire o di ricevere (previa
autorizzazione della
COVIP) tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti a o da un fondo pensione autorizzato o registrato in un altro Stato membro dell'UE (rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 2016/2341).
Nel caso di trasferimento verso un fondo estero, oltre alla previa approvazione della COVIP, è necessaria la preventiva approvazione della maggioranza degli aderenti e dei beneficiari coinvolti e dell'impresa promotrice. |
Per garantire l'operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane e in Italia l'operatività di quelle comunitarie, si dispone la necessità di uno
scambio di informazioni tra i fondi, la COVIP e l'Autorità competente dello Stato membro.
A maggio 2021, è stato poi approvato, a esito di una pubblica consultazione, il nuovo “Regolamento sulle procedure” in sostituzione di quello previgente di cui alla Deliberazione COVIP di luglio 2010, come modificata e integrata con Deliberazione del 7 maggio 2014.
Questo Regolamento definisce, inter alia, la procedura per dar corso al trasferimento transfrontaliero, disciplinando le modalità per l’autorizzazione da parte di COVIP dei trasferimenti da un fondo di un altro Stato membro a un fondo italiano.
Report EIOPA
L’analisi condotta dall’Autorità di vigilanza europea su assicurazioni e fondi pensione evidenzia come la maggior parte dei fondi pensione transfrontalieri è ancora concentrata in un piccolo numero di Paesi, anche se è cresciuto il numero dei Paesi ospitanti, che ora include Italia e Svezia.
Il
Belgio rimane il Paese d'origine con la più ampia diffusione geografica di attività transfrontaliere, che copre 14 nazioni, mentre i
Paesi Bassi continuano ad essere la realtà ospitante il maggior numero di questo tipo di investimenti attivi.
I fondi pensione transfrontalieri all'interno del SEE hanno circa 93.000 membri e beneficiari e gestiscono attività per un valore di circa 13 miliardi di euro.
Sebbene questi numeri siano notevolmente aumentati rispetto alle cifre dello scorso anno (70.000 membri e 11,3 miliardi di euro di patrimonio gestito), gli accordi transfrontalieri rappresentano solo lo 0,2% di tutti i membri e beneficiari e lo 0,4% del patrimonio totale del settore previdenziale europeo. |
Si osserva ancora una rilevante diffusione dei
regimi a prestazione definita, così come appaiono in aumento le
forme pensionistiche transfrontaliere multi-datore di lavoro.
Quasi la metà delle forme transfrontaliere ha offerto soluzioni pensionistiche a più datori di lavoro alla fine del 2021.
Infine, il
12% dei fondi transfrontalieri non fornisce alcun servizio ai propri Stati membri di origine.
PEPP
Per completezza di esposizione, va poi ricordato come tra le finalità che hanno spinto la Commissione europea a istituire il PEPP, il prodotto pensionistico individuale paneuropeo, introdotto anche in Italia dallo scorso mese di agosto, vi è quella di introdurre un
regime di piena portabilità fra gli Stati membri dell’UE.
Una delle caratteristiche principali del PEPP è rappresentata dalla possibilità, in caso di
spostamento della
residenza in un
altro Stato membro dell’Unione Europea, di continuare a versare contributi nello
stesso prodotto. Tale possibilità è consentita dall’apertura di un sottoconto nazionale relativo al nuovo Paese di residenza nell’ambito del conto PEPP dell’aderente. Il sottoconto nazionale deve essere strutturato in modo tale da consentire all’aderente di poter beneficiare dei vantaggi previsti da uno Stato membro per gli aderenti al PEPP.
Qualora il PEPP non fosse in grado di offrire al proprio aderente il diritto alla portabilità, questi potrà trasferirsi immediatamente e senza alcun costo in un altro PEPP.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/11/fondi-pensione-operativita-cross-border-obiettivi-nuove-opportunita-sviluppo