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Archivio newsLavoro occasionale: come cambia l’utilizzo dei voucher nel 2023
Con la legge di Bilancio 2023 tornano i voucher, ma in una versione diversa. Vengono, infatti, eliminati i limiti previsti per alcuni settori come il turismo e viene introdotta una disciplina del tutto diversa e particolare per alcune prestazioni stagionali nell’agricoltura. Inoltre, il valore massimo che ogni utilizzatore, impresa o persona fisica/famiglia, ricorrendo rispettivamente al contratto di prestazione occasionale (PREST.O) ed al Libretto di Famiglia, può spendere in totale per i buoni lavoro sale da 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro. Nessuna variazione invece circa le modalità di pagamento e delle procedure telematiche INPS.
La legge n. 197/2022, art. 1 commi da 342 a 354, non introduce un ritorno random ai voucher, come da taluni sostenuto, bensì un ridisegno del loro utilizzo, fermo restando la disciplina del D.L. n. 50/2017, che pure la legge di Bilancio citata in parte modifica ed integra. Le novità per l’utilizzo dei voucher Il Legislatore ha inteso potenziare l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale, che il D.L. n. 50/2017 aveva ridimensionato rispetto ad un utilizzo ipertrofico e border line posto in essere in precedenza, snaturandone, di fatto, lo scopo voluto dal Legislatore che lo aveva introdotto nel 2003. Basta solo ricordare dei numeri: nell’anno 2015 i voucher utilizzati erano 134 milioni rispetto a 2 milioni del 2003. La legge di Bilancio 2023 offre senza meno un perimetro più ampio perché da un lato sono eliminati i limiti previsti per alcuni settori come il turismo. Basti pensare che l’art. 1, comma 342, estende la possibilità di poter acquisire prestazioni occasionali anche svolte nell’ambito di discoteche, night-club, e simili, contraddistinte con il codice ATECO 93.29.1. L’art. 1, comma 343 e seguenti della legge, in considerazione di alcuni rilievi critici, stralcia la previsione di estensione della disciplina di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 alle attività lavorative di natura occasionale rese nelle attività agricole di carattere stagionale, vietandone quindi il ricorso. La legge, con l ‘ art. 1, commi da 343 a 354, introduce per il prossimo biennio 2023-2024, una normativa ad hoc per l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. Da una analisi della novella, che sicuramente dovrà avere una lettura approfondita per via di prassi amministrava ai fini di una chiara e corretta applicazione, possiamo ricavare quanto di seguito. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato dovranno essere riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate di lavoro effettive -pur potendo avere il rapporto una durata massima di 12 mesi - per singolo lavoratore, rese da soggetti, esclusi i pensionati, che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, quali: - persone disoccupate, percettori del reddito di cittadinanza, percettori di ammortizzatori sociali; - pensionati di vecchiaia o di anzianità; - giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado; - detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. Prima dell’avvio del rapporto di lavoro, l’utilizzatore agricolo è tenuto ad acquisire un’autocertificazione dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. Le imprese agricole che faranno ricorso al nuovo contratto di lavoro occasionale a tempo determinato sono obbligate a darne previa comunicazione al competente CPI. Non potranno avvalersi di questo nuovo contratto i datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi di qualsiasi livello. In caso di superamento dei 45 giorni di lavoro effettivo ci è la sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato. Si applicano poi sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione in caso di utilizzo di soggetti diversi da sopra indicati o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego. La legge n. 197/2022 citata inserisce ulteriore rilevante modifica circa il valore massimo che ogni utilizzatore - sia esso una impresa o famiglia- può spendere in totale per i buoni lavoro in quanto il limite sale da 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro. Rimane fermo il tetto di 2.500 euro di compensi che ciascun lavoratore può ricevere dal medesimo committente/utilizzatore nonché il tetto di 5.000 euro totali che si possono percepire da diversi utilizzatori. Altro importante intervento inerisce il lato imprese che possono ricorrere ai voucher: la legge 197/2022 con l’art. 1 comma 342 eleva da cinque a dieci dipendenti a tempo indeterminato il numero massimo di addetti che può avere un’azienda che voglia fare ricorso al lavoro accessorio.
Questo articolo di IPSOA Quotidiano è frutto della collaborazione fra Wolters Kluwer e NexumStp: consulenza evoluta per le PMI. |
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/12/lavoro-occasionale-cambia-utilizzo-voucher-2023