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Archivio newsAssegno unico universale: quali sono gli importi per il 2023
Conferme, proroghe e novità per l’assegno unico universale. La legge di Bilancio 2023 ha reso permanenti le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, e prorogato un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie. Viene inoltre introdotto un incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a tre anni. Dal prossimo anno non sarà necessario fare domanda per l'assegno unico a meno che non ci siano variazioni dei requisiti della famiglia. Da sottolineare che, a causa del recente innalzamento dell'indice dei prezzi degli ultimi mesi, a gennaio 2023 l'importo mensile sarà rivalutato almeno del 9%, anche senza alcuna modifica normativa.
L’art. 65 della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2023) reca alcune novità alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, del D.Lgs. n. 230/2021, rendendo permanenti, al fine della misura dell'assegno, le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico. Inoltre, si proroga, nell'ambito dell'istituto, un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, e si introduce un incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a tre anni. Le novità della legge di Bilancio 2023 La misura di base dell'assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico. Peraltro, l'equiparazione è già stata prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022 e si sopprime sia tale termine temporale sia, correlativamente, gli importi complessivi specifici (meno elevati di quelli suddetti) previsti, a decorrere dal 2023, per i figli maggiorenni disabili e a carico. In base a tali importi complessivi specifici, la misura dell'assegno - salve le eventuali riduzioni in relazione ai valori dell'ISEE - sarebbe stata pari, nel gennaio 2023, a 165 euro fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio disabile maggiorenne ed a 85 euro in caso di figlio disabile di età pari o superiore a ventuno anni. La maggiorazione dell'assegno prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni - a carico e disabili - di età inferiore a ventuno anni. Anche in tal caso, l'equiparazione è già stata prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022 - si prevede fino a tale data un importo aggiuntivo per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e rientranti nell'ambito di applicazione della maggiorazione temporanea di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 230/2021, e successive modificazioni. L'importo aggiuntivo è pari a 120 euro mensili. Si ricorda che la suddetta maggiorazione temporanea, in base al art. 5 del D.Lgs n. 230/21, ha natura decrescente, essendo il relativo importo ridotto a due terzi a partire dal 1° gennaio 2023 e ad un terzo per il 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio del 2025 (dal mese di marzo 2025 la maggiorazione cessa). Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli pari a 100 euro mensili per nucleo, già riconosciuta per il 2022, sarà incrementata del 50% portandola a 150 euro. Il Testo sembrerebbe considerare gli oneri finanziari derivanti secondo un importo fisso e permanente di 120 euro. La scrivente ritiene necessario chiarire tale profilo, considerato che l'importo aggiuntivo in esame è qualificato dalla norma come un incremento della maggiorazione temporanea. Ambito di applicazione Riguardo all'ambito di applicazione - all'interno del quale è riconosciuto, con riferimento ai casi di presenza di un figlio a carico con disabilità, l'importo aggiuntivo spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni: Il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro; sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori; - si introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, un incremento della misura dell'assegno pari al 50 per cento (commisurato sull'assegno al netto dell'eventuale maggiorazione temporanea suddetta) - per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età inferiore a tre anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno tre figli. E’ da valutare l'opportunità di chiarire se l'incremento percentuale in oggetto si applichi anche prima della nascita del figlio, considerato che la disciplina dell'assegno in esame prevede il riconoscimento dell'assegno, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza, e se nel computo dei tre figli rientrino anche quelli non a carico. Per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, la misura dell'assegno unico e universale per i figli a carico è determinata secondo uno specifico criterio di calcolo. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 230/2021, l'importo del reddito di cittadinanza e della quota di integrazione del medesimo - la quale rappresenta, nel caso in esame, l'istituto dell'assegno - è determinato sottraendo dall'importo ipotetico complessivo costituito dalla somma del reddito di cittadinanza già spettante e dalla misura dell'assegno unico, la quota del reddito di cittadinanza relativa ai figli facenti parte del nucleo familiare. Sulla base dell'attività di monitoraggio finanziario svolta dall'INPS, l’art. 65 provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'istituto dell'assegno unico e universale: ovvero da 345,2 milioni a 409,2 mln di euro per il 2023, da 457,9 milioni a 525,7 mln di euro per il 2024, da 473 milioni a 542,5 per il 2025. Domanda per l’assegno unico Dal prossimo anno non sarà necessario fare domanda per l'assegno unico a meno che non ci siano variazioni dei requisiti della famiglia ovvero: maggior numero di figli, raggiungimento dell'età che li esclude dall‘accesso (22 anni) modifica dell’ISEE cioè variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare. Le istruzioni in materia sono state pubblicate dall'INPS nella circolare 132 del 15 dicembre 2022. Rivalutazione Si sottolinea che l’assegno unico, come le altre prestazioni INPS, è correlato all'andamento dell'inflazione. Quindi visto il recente forte innalzamento dell'indice dei prezzi degli ultimi mesi, a gennaio 2023 l'importo mensile sarà rivalutato almeno del 9% (ipotesi di tasso a annuale 2022), anche senza alcuna modifica normativa. Il valore dell'assegno unico mensile dovrebbe passare quindi da 175 euro a 196 euro, per le famiglie con ISEE a 15mila euro, da 50 a 55 euro mensili, per chi ha un ISEE superiore a 40mila euro. Piano strategico per la natalità Va detto che comunque anche le soglie ISEE di accesso saranno rivalutate. Si concorda con la Ministra Roccella sulla sua intenzione, in futuro più in generale, di un Piano strategico per la natalità che vedrà in campo diverse misure concrete tra cui anche la revisione dell’assegno familiare. L'assegno unico secondo il nuovo Governo non aiuta a sufficienza le famiglie più numerose, quindi, l'intenzione della ministra Roccella è di rendere il sostegno proporzionale al numero dei figli: forse mettendo in secondo piano il fattore ISEE, che giudica non ben calibrato. E’preferibile parlare quindi di quoziente familiare con la valutazione del reddito complessivo parametrato al numero dei componenti. Copyright © - Riproduzione riservata
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/16/assegno-unico-universale-importi-2023