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Archivio newsPrestazioni occasionali in agricoltura: nuovo codice in Unilav
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella nota n. 462 del 202, comunica l’aggiornamento del modello Unilav per l’esposizione, nel biennio 2023-2024, delle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto
Con la nota n. 462 del 20 gennaio 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recepisce le disposizioni della Legge di Bilancio 2023 che ha introdotto una normativa transitoria speciale, per il biennio 2023-2024, in favore dele imprese agricole che ricorrono alle prestazioni occasionali a tempo determinato per attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto. A tal uopo è stato aggiornato il modello UNILAV inserendo nella tabella contratti il codice H.03.03 Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare il già menzionato codice per comunicare l'instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro come introdotto dalla citata Legge di Bilancio. E’ ammesso il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli siano tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria Unilav. I quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, nota 20/01/2023, n. 462