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Archivio newsPiano nazionale per la lotta al lavoro sommerso: modifiche in arrivo per migliorare l'impianto sanzionatorio
Contrastare il lavoro sommerso con nuove misure in grado di incidere sui comportamenti irregolari e incentivare i soggetti economici all’adozione di comportamenti in linea con la normativa vigente. E’ quanto previsto dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il triennio 2023-2025. Per raggiungere lo scopo prefissato si prevede da un lato il miglioramento del sistema sanzionatorio vigente, con disincentivi a carico dei datori di lavoro irregolari, dall’altro l’accrescimento dei benefici, anche di tipo reputazionale, a favore degli operatori virtuosi. L’attività di vigilanza sarà effettuata dalla Task force nazionale per la pianificazione dell’attività ispettiva, sulla base delle direttive provenienti dal Ministro del Lavoro. Quali sono nello specifico le novità in arrivo?
Superamento della depenalizzazione per gli appalti illeciti, obbligo di parità di trattamento tra dipendenti dell’appaltatore e quelli del sub-appaltatore ed esclusione da forme di incentivazione pubbliche per le imprese che impiegano irregolarmente i lavoratori. Sono queste alcune delle principali misure che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende mettere in campo per contrastare il lavoro sommerso e incentivare così l’adozione di comportamenti virtuosi. Il piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso In data 19 dicembre 2022 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha firmato il decreto n. 221 relativo all’adozione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso (PNLLS) per il triennio 2023-2025. Il 21 dicembre 2022, ai fini della prevista pubblicità legale, il provvedimento è stato pubblicato sul sito internet del Dicastero stesso con pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Piano comprende l’insieme di azioni e strategie volte a ostacolare, nel periodo di riferimento, il lavoro sommerso nella sua duplice accezione di: - lavoro nero, vale a dire quello in cui il datore di lavoro impiega personale alle sue dipendenze in mancanza delle necessarie comunicazioni agli enti preposti (es. UniILav al Ministero del lavoro, DNA all’INAIL), impedendo loro di conoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro, che resta quindi privo di ogni conseguente copertura contributiva, assicurativa e fiscale; - lavoro grigio, che abbraccia tutti quei rapporti di lavoro che, seppure formalmente regolari, presentano nel concreto svolgimento elementi di irregolarità (es. prestazioni di orario dichiarate inferiori a quelle effettivamente svolte, diversa qualificazione del rapporto di lavoro, esternalizzazioni illecite di manodopera). Si rammenta che il PNLLS è stato elaborato da un Tavolo tecnico (istituto sempre dal Ministero del lavoro con decreto n. 32/2022 e di cui fanno parte, fra gli altri, l’INL, la Guardia di Finanza, l’INPS, l’INAIL, ecc.) a cui è stato affidato tale precipuo compito in attuazione di uno degli impegni assunti dall’Italia col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, l’attuazione del PNLLS prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi di tipo quantitativo: 1. incremento nella misura almeno del 20% del numero di ispezioni rispetto al periodo 2019-2021 entro la fine del 2024; 2. riduzione dell’incidenza del lavoro sommerso di almeno due punti percentuali nei settori economici interessati dal Piano nazionale, ovverosia tutti (ad esclusione delle PA che non sono interessate da questo fenomeno). A questo scopo, il Piano nazionale individua una serie di iniziative volte a rafforzare le sinergie e le capacità istituzionali del Paese e punta ad attuare, già nel 2023 e nel corso del triennio di riferimento, alcune misure di intervento, in linea con le azioni e gli obiettivi delineati dal PNRR. Le misure per contrastare il lavoro sommerso Il Piano nazionale, partendo dall’assunto che il lavoro sommerso va combattuto su vari fronti e con l’utilizzo di vari strumenti, si muove in due macro-direzioni: a) il miglioramento dell’attività di vigilanza (misure dirette); b) l’introduzione di misure indirette in grado di incidere sui comportamenti irregolari e incentivare i soggetti economici all’adozione di comportamenti in linea con la normativa vigente. Il primo obiettivo verrà perseguito tanto con l’accennato incremento, entro la fine del 2024, di almeno il 20% il numero complessivo delle ispezioni (rispetto al periodo 2019-2021), quanto per mezzo di una più accurata attività di analisi del rischio che sfrutti il potenziamento della raccolta, dell’incrocio e dell’analisi di tutti i dati in possesso e condivisi dalle amministrazioni coinvolte, al fine di individuare gli obiettivi di maggior interesse con conseguenti accessi mirati. La pianificazione dell’attività di vigilanza sarà effettuata dalla Task force nazionale per la pianificazione dell’attività ispettiva, sulla base delle direttive provenienti dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. L’obiettivo è quello di rispondere efficacemente al rischio che si possano verificare fenomeni di lavoro irregolare, sulla base delle specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali. In particolare, la Task force in fase operativa si avvarrà di due livelli di coordinamento: uno nazionale, mediante la costituzione di un tavolo operativo di Coordinamento sotto la regia dell’INL, ed uno regionale, con la costituzione di tavoli regionali coordinati da dirigenti territoriali dell’INL. Il Piano nazionale, inoltre, prevede l’incremento dei controlli in base agli Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC). Si tratta di un sistema introdotto principalmente da INPS e Agenzia delle Entrate che determina l’affidabilità di un operatore economico. I contribuenti, soggetti a queste tipologie di analisi, possono essere pertanto classificati come rischiosi o meno ed essere, poi, soggetti ad azioni di controllo più o meno intense. Miglioramento dell’impianto sanzionatorio Fra le misure di contrasto previste al punto sub b) sono previsti, fra l’altro, interventi normativi che “accrescono la convenienza ad intraprendere un percorso di regolarizzazione (disincentivi e incentivi)”. Per raggiungere questo scopo, il Piano nazionale prevede da un lato il miglioramento del sistema sanzionatorio vigente (con disincentivi a carico dei datori di lavoro irregolari), dall’altro l’accrescimento dei benefici anche di tipo reputazionale (premialità a favore degli operatori virtuosi).
Linea d’azione del PNLLS | Modifiche previste |
Sanzione per appalto illecito | Attualmente l’art. 18, co. 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003 prevede un limite massimo della sanzione amministrativa (euro 50.000 che, ridotti a 1/3 ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981 in pratica diventano poco meno di euro 17.000,00), somma che non rappresenta un adeguato deterrente rispetto ad eventuali gravi violazioni; difatti, i vantaggi in termini complessivi potrebbero essere ritenuti dal datore di lavoro ampiamente superiori all’ammontare della sanzione, attraverso una valutazione di mero impatto economico, senza alcuna efficacia dissuasiva; Si propone: Il superamento della depenalizzazione introdotta dall’art. 1, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 8/2016; L’eliminazione del “tetto” sanzionatorio, o il suo incremento; Introduzione di un obbligo di comunicazione in occasione di fattispecie di decentramento produttivo; |
Parità di trattamento tra i dipendenti dell’appaltatore e quelli del sub-appaltatore | Originariamente previsto tra committente e appaltatore dall’art. 3 della Legge n. 1369/1960 e successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 276/2003, si prevede l’introduzione di tale obbligo applicato, tuttavia, ai soli casi di sub-appalto al fine di garantire la parità di trattamento economico e normativo ai lavoratori impiegati nell’esecuzione degli appalti di lavori e servizi; |
Integrazione al sistema di verifica della congruità nel settore edile | Al fine di assicurare l’effettiva verifica, nel settore edile, dell’incidenza della manodopera impiegata sull’opera complessiva, il Piano propone di introdurre nell’ordinamento una sanzione (assente nell’attuale disciplina contenuta nel DM del 25 giugno 2021, n. 143) per il caso in cui non sia stata presentata la specifica richiesta di rilascio dell’attestazione di congruità da parte dell’impresa affidataria dei lavori, o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’art. 1, della Legge n. 12/1979, ovvero del committente, secondo le modalità previste dal predetto DM; |
Preclusione incentivi pubblici | Per le imprese destinatarie di accertamenti ispettivi definitivi con la contestazione di violazioni riconducibili a qualsiasi forma di lavoro irregolare (incluso il lavoro nero e grigio), si prevede l’impossibilità di accedere - per un periodo prestabilito e proporzionale alla gravità delle violazioni commesse e al numero dei lavoratori coinvolti - a forme di incentivazione pubbliche (incluse le decontribuzioni per le assunzioni), fatte salve le ipotesi in cui i lavoratori siano stati regolarizzati in base all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. |
Riconoscimenti di premialità | A favore dei datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro, saranno previsti benefici quali, ad esempio: - Attribuzione di certificazioni di qualità (c.d. bollini e marchi etici); - Previsione di alcuni meccanismi di premialità, anche in termini di partecipazione agli appalti pubblici e/o in termini di precedenza nell’accesso a finanziamenti pubblici; Di contro, realizzazione di campagne del tipo “name and shame”, volte a rendere pubblici i nomi delle imprese che impiegano lavoro nero o irregolare, agendo in tal modo sui profili reputazionali di imprese e committenti; |
Strumenti e incentivi per il lavoro domestico | Adozione di percorsi di semplificazione del Libretto di famiglia; Oltre ad una verifica dell’effettiva applicazione del contratto di prestazione occasionale (PrestO), di cui all’art. 54-bis della Legge n. 96/2017, si propone di ripristinare, limitatamente a datori di lavoro che siano cittadini privati e famiglie, l’utilizzo dei voucher o buoni lavoro, al fine di ricondurre nella legalità prestazioni abitualmente svolte in nero, secondo peraltro la consolidata esperienza di altri paesi europei. |