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Archivio newsAssunzione lavoratori stranieri: procedura semplificata anche nel 2023
Con il decreto Milleproroghe arriva la conferma, anche per il 2023, della possibilità di utilizzo della procedura semplificata per l’assunzione dei lavoratori stranieri. In particolare, è previsto che il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato entro trenta giorni dal D.L. n. 73/2022 per le domande presentate nell’ambito del decreto flussi 2021, anche se non eseguiti i necessari controlli atti a verificare l’eventuale sussistenza di elementi ostativi al rilascio del medesimo. Diversamente, per le domande presentate nell’ambito del decreto flussi 2022, il termine dei trenta giorni decorre, invece, dalla data di invio della domanda medesima. La richiesta del nulla osta viene effettuata dal datore di lavoro mediante procedura telematica, disponibile sul portale del Ministero dell’Interno. Come e da chi vengono effettuati i controlli?
Il secondo comma dell’art. 9 del decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022) conferma anche per l’anno 2023 la procedura semplificata con la quale verranno esaminate le domande presentate nell’ambito del decreto flussi per l’ingresso di lavoratori stranieri dall’estero. Invero, la procedura semplificata per l’assunzione dei lavoratori stranieri è stata già introdotta dal D. L. n. 73/ 2022, convertito in L. n. 122/2022, che ha modificato, semplificando appunto, le procedure di cui all’art. 30-bis, co. 8, D.P.R. n. 394/1999, ossia il procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini extracomunitari. Rilascio del nulla osta La succitata normativa, infatti, prevede che il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato, entro trenta giorni dal D.L. n. 73/2022 per le domande presentate nell’ambito del decreto flussi 2021, anche se non eseguiti i necessari controlli atti a verificare l’eventuale sussistenza di elementi ostativi al rilascio del medesimo. Diversamente, per le domande presentate nell’ambito del decreto flussi 2022, il termine dei trenta giorni decorre - invece - dalla data di invio della domanda medesima. Dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, co. 2, D.L. n. 73/2022, è consentito svolgere da subito attività lavorativa; solo nell’eventualità in cui dovessero essere accertate da parte dell’autorità di pubblica sicurezza cause impeditive, si procede poi con la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso rilasciati. Nessuna modifica è stata apportata, invece, alle modalità di richiesta del medesimo nulla osta che avviene mediante procedura telematica, disponibile sul portale del Ministero dell’Interno. Tale richiesta, nominativa o numerica, deve contenere i seguenti elementi essenziali: - generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro; - nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all’estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere; - il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili; - l’impegno della fornitura di un alloggio adeguato e al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza; - l’impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. Occorre, peraltro, che il datore di lavoro nella medesima domanda certifichi: a) l’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, nonché il tipo di attività; b) la posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro; c) l’impegno a stipulare un contratto a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale (non inferiore a 20 ore settimanali). Quanto invece al visto d’ingresso, questo viene rilasciato al cittadino nel termine di giorni venti dalla data di presentazione della domanda. Sportello Unico per l’immigrazione Rilasciato il nulla osta e il visto d’ingresso seguirà convocazione, da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione, del cittadino straniero e del datore di lavoro così da procedere con la sottoscrizione del contratto di soggiorno; nelle more, restano fermi gli obblighi in capo al datore di lavoro di cui all’art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, il datore di lavoro deve garantire disponibilità di un alloggio per il lavoratore nonché farsi carico delle spese di viaggio, affinché il cittadino straniero possa rientrare nel paese di provenienza. Quando la procedura semplificata non può essere utilizzata Il dettato normativo, ed in particolare l’art. 43, fornisce poi un elenco di casi in cui la procedura semplificata di cui all’art. 42 non trova applicazione; ed infatti, a titolo semplificativo e non esaustivo, non sono ammessi alla procedura semplificata i cittadini stranieri nei cui confronti sono stati emessi provvedimenti di espulsione; i cittadini non ammessi nel territorio dello Stato in virtù di accordi o convenzioni internazionali, o anche i cittadini condannati anche se con sentenza non definitiva; e poi, non sono ammessi alla suddetta procedura i cittadini stranieri considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Verifiche e controlli La semplificazione della procedura riguarda peraltro le verifiche ex art. 30 - bis, co. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, ossia la sussistenza dei requisiti attinenti l’osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate. I soggetti demandati in via esclusiva allo svolgimento di tali verifiche sono i professionisti, quali consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato; questi, si occuperanno di valutare - tra le altre - la capacità patrimoniale del datore di lavoro circa il sostenimento di tutti gli oneri di assunzione, il fatturato, il numero dei dipendenti nonché il tipo di attività svolta dall’impresa. Nelle ipotesi di esito positivo verrà rilasciata apposita asseverazione che, il datore di lavoro, produrrà unitamente alla richiesta di assunzione del cittadino straniero. Per completezza, occorre precisare poi che il rilascio della succitata asseverazione non si rende necessario per le istanze presentate dalle associazioni datoriali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con l'Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui alla normativa vigente. Copyright © - Riproduzione riservata