• Home
  • News
  • Congedi familiari: nuove tutele, dubbi applicativi e soluzioni

Congedi familiari: nuove tutele, dubbi applicativi e soluzioni

Lo sviluppo della normativa posta dal legislatore a tutela dei lavoratori che diventano genitori include il rafforzamento di alcune tutele, ormai divenute strutturali, ma porta con sé, anche una serie di criticità operative e dubbi applicativi relativi alla gestione dei rapporti di lavoro. Si tratta, infatti, di contemperare l’interesse del dipendente e l’esigenza organizzativa dell’azienda nel rispetto dei principi di work life balance fortemente perseguiti dalla normativa europea. Come si applica il congedo obbligatorio del padre? Quali sono le novità per il congedo parentale? Come gestire le dimissioni volontarie e il divieto di licenziamento?

Aumentano le tutele per i genitori lavoratori subordinati e si ampliano le indicazioni operative fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali volte a rendere effettive tali tutele. Esaminiamo dunque lo status della disciplina attualmente in vigore e le relative criticità operative. Congedo obbligatorio del padre Il dipendente, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore: essi possono essere utilizzati anche in via continuativa. Il diritto deve essere attivato attraverso una comunicazione scritta inviata al datore di lavoro, con un anticipo non inferiore ai cinque giorni, in relazione all’evento nascita e sulla base della data presunta del parto, con l’indicazione del giorno o dei giorni nei quali intende usufruire del congedo. Il divieto di licenziamento è valido per tutto il periodo intercorrente dal primo giorno di congedo fino a quello del compimento di un anno di età del bambino.

N.B. La contrattazione collettiva può stabilire condizioni di miglior favore anche in relazione al tempo della richiesta. La richiesta scritta può essere sostituita dalla utilizzazione, ove presente in azienda, del sistema informativo per la richiesta e la gestione delle assenze.
Congedo parentale Il D.Lgs. n. 105/2022 ha rafforzato la tutela della maternità e della paternità e, per quanto qui interessa, ha aumentato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da 6 mesi a 9 mesi totali. E’ stato, inoltre, ampliato l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni. Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni. Ogni genitore ha diritto a 3 mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi. I 3 mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori. Ne deriva che: - la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; - il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; - entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.In aggiunta, in base alle nuove disposizioni: - alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; - al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; - entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali.
N.B. La misura dell’indennità è prevista nell’80% per il primo mese di congedo (legge di Bilancio 2023) e nel 30% per il restante periodo di spettanza.
Dimissioni soggette a convalida I lavoratori subordinati con figli di età inferiore a 3 anni devono seguire una procedura di convalida delle dimissioni volontarie che consiste in un colloquio con la sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro per la convalida della lettera di dimissioni. La convalida può avvenire: - di persona, presso gli uffici istituzionali; - da remoto, richiedendo un colloquio in videoconferenza. Entrando più nello specifico, è possibile affermare che sono soggetti alla convalida: - le madri che presentano dimissioni volontarie durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento perché in stato di gravidanza e per i periodi successivi coperti dal congedo di maternità obbligatorio, nonché fino a tre anni di età del bambino; - i padri che hanno diritto al congedo di paternità obbligatorio (in caso di morte della madre, malattia o abbandono del minore), nei primi tre anni di vita del bambino.Attenzione: con la nota n.749 del 25 settembre 2020 l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha chiarito che per la convalida non è necessaria l’effettiva fruizione del congedo di paternità; - le madri e i padri in caso di adozione e affidamento entro tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, termine che decorre dalla proposta di incontro con l’adottando in caso di adozione internazionale. Il servizio ispettivo compente deve rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta fatta dal genitore, il provvedimento di convalida e che detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
N.B. La lavoratrice (o il padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità) che si dimette entro il primo anno di vita del bambino ha diritto alla Naspi e non è tenuta a dare il preavviso. Alla convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Divieto di licenziamento Il Testo unico a tutela delle maternità e paternità prevede altresì, sempre a salvaguardia del diritto alla genitorialità, uno specifico divieto di licenziamento della lavoratrice durante il primo anno di vita del bambino. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso di: a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova. In caso di fruizione del congedo di paternità il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. L'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.032 a euro 2.582. Quesiti e soluzioni operative
QuesitoSoluzione
Lavoratrice licenziata prima che il datore di lavoro sia stato informato della gravidanza in corsoLa lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Lavoratore dimissionario che non ha fruito del congedo di paternità (e dunque il datore di lavoro non è a conoscenza dell’intervenuta genitorialità del dipendente)Il lavoratore è tenuto a mettere a conoscenza con una autodichiarazione il datore di lavoro della sua situazione familiare e tale dichiarazione deve poi entrare nel verbale di convalida delle dimissioni. In caso contrario il datore di lavoro può legittimamente dichiarare, in caso di contestazione in sede ispettiva o di vertenza, di non aver avuto notizia della paternità del proprio dipendente
Dimissioni lavoratore padre senza rispetto dell’obbligo di preavvisoIl lavoratore, fruitore del congedo di paternità, che si dimette durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso ma ha comunque diritto all’indennità sostitutiva dello stesso da parte del datore di lavoro.
Decorrenza del divieto di licenziamento del padre lavoratoreIl divieto di licenziamento si applica a partire dal primo giorno di fruizione e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Lavoratore neoassuntoIl datore di lavoro ha l’onere di chiedere al lavoratore se riveste il ruolo di genitore e l’età del bambino nonchè se ha già fruito, anche in misura parziale (magari nel precedente rapporto di lavoro) del congedo obbligatorio di paternità
Dimissioni della lavoratrice e stato di gravidanza che inizia durante il periodo di preavvisoIn questo caso l'intervenuto stato di gravidanza rende obbligatoria l'osservanza della procedura di convalida delle dimissioni
Congedo obbligatorio padre e part-time verticaleIl congedo obbligatorio non è frazionabile ad ore: sono dunque computabili interamente anche i giorni di congedo ricadenti in una giornata di lavoro per cui era prevista una prestazione ad orario ridotto.
Il divieto di licenziamento si applica anche al padre che ha fruito del congedo obbligatorio o soltanto in caso di fruizione del congedo alternativo?L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 9550 del 6 settembre 2022, ha sottolineato che il divieto di licenziamento riguarda il padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o di quello alternativo, per la durata del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino. In proposito, l’INL specifica che in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso
L’esonero dal preavviso e il diritto alla NASPI in caso di dimissioni si applicano anche al padre che ha fruito del congedo obbligatorio o soltanto in caso di fruizione del congedo alternativo?Al padre che ha fruito del congedo di paternità alternativo spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuale in caso di licenziamento e non sono tenuti al preavviso. Il D.Lgs. n. 105/2022 non ha esteso il riconoscimento delle indennità al congedo obbligatorio dei padri.
Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/27/congedi-familiari-nuove-tutele-dubbi-applicativi-soluzioni

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble